Cassazione Civile, Ordinanza n. 30983/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, le ritenute sui compensi corrisposti dalla società a sedici collaboratori autonomi, ritenendo non applicabile il regime fiscale agevolato previsto per associazioni e società sportive dilettantistiche, con recupero di imposte, interessi e sanzioni per complessivi euro 63.736,28. I ricorsi della società erano stati rigettati in primo grado e in appello. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 67 TUIR e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la natura dilettantistica dell'attività e aveva trascurato documenti e circostanze comprovanti l'effettività dell'attività sportiva, oltre a un asserito giudicato esterno del Tribunale di Firenze sulla natura dilettantistica della società e al certificato CONI; (2) violazione dell'art. 67 TUIR e vizio motivazionale in relazione alla non abitualità e non professionalità delle prestazioni rese dai collaboratori e dei compensi corrisposti, assumendo che la società avesse provato i presupposti per l'agevolazione; (3) violazione dell'art. 69 TUIR e vizio motivazionale quanto alla soglia di euro 7.500,00, deducendo che per alcuni collaboratori i compensi erano inferiori a tale limite e richiamando la sentenza del Tribunale di Firenze n. 540/2014.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato limitatamente al vizio motivazionale. Ha affermato che la motivazione della CTR era troppo sintetica e apodittica, perché si era limitata a ritenere non applicabile l'art. 67 TUIR sulla base di una generica affermazione circa lo scopo prevalente della società, senza esaminare i decisivi elementi di fatto e i documenti allegati dalla contribuente a sostegno della natura dilettantistica e dell'applicabilità del regime agevolato. Per questo ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Toscana in diversa composizione per un nuovo esame con congrua motivazione e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono stati assorbiti i profili di violazione di legge relativi agli artt. 67 e 69 TUIR.
Norme richiamate
art. 67 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
comma 1, lett. m) e lett. l)
La Corte non decide nel merito sulla spettanza o meno dell'agevolazione, ma censura la CTR per non avere motivato adeguatamente sull'applicabilità del regime fiscale agevolato ai compensi e sulla natura dilettantistica dell'attività e delle prestazioni.
art. 69 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La censura relativa alla soglia dei compensi è stata assorbita dall'accoglimento del vizio motivazionale; la Corte non si pronuncia definitivamente sull'applicazione concreta della norma.
art. 360 c.p.c.
La Corte ritiene ammissibili i motivi articolati cumulando più profili di doglianza, purché siano chiaramente intellegibili; nel caso concreto accoglie la censura ex n. 5 per motivazione insufficiente e assorbe le questioni di violazione di legge.
art. 132 c.p.c.
Implicitamente richiamato nel ragionamento sulla necessità di una motivazione effettiva e non meramente apodittica.
Massime di principio
- In cassazione è ammissibile un motivo che cumuli più profili di censura, anche se astrattamente autonomi, quando consenta comunque di comprendere con chiarezza le doglianze e di esaminarle come se fossero state formulate separatamente.
- La motivazione della sentenza di merito è insufficiente quando si limita a una conclusione apodittica e non descrive il percorso logico-argomentativo seguito per superare le risultanze contrarie dedotte dalla parte, soprattutto se tali elementi sono decisivi ai fini della decisione.
- Nel giudizio tributario, quando il contribuente deduce il diritto a un regime agevolato e allega elementi documentali a sostegno, il giudice deve confrontarsi espressamente con tali elementi e spiegare perché non siano idonei a dimostrare i presupposti dell'agevolazione.
- Il vizio di motivazione assorbe le censure di violazione di legge quando la decisione di merito va cassata per mancato esame dei fatti decisivi e per motivazione meramente assertiva, imponendo un nuovo esame in fatto al giudice di rinvio.
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