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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30983/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, le ritenute sui compensi corrisposti dalla società a sedici collaboratori autonomi, ritenendo non applicabile il regime fiscale agevolato previsto per associazioni e società sportive dilettantistiche, con recupero di imposte, interessi e sanzioni per complessivi euro 63.736,28. I ricorsi della società erano stati rigettati in primo grado e in appello. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 67 TUIR e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la natura dilettantistica dell'attività e aveva trascurato documenti e circostanze comprovanti l'effettività dell'attività sportiva, oltre a un asserito giudicato esterno del Tribunale di Firenze sulla natura dilettantistica della società e al certificato CONI; (2) violazione dell'art. 67 TUIR e vizio motivazionale in relazione alla non abitualità e non professionalità delle prestazioni rese dai collaboratori e dei compensi corrisposti, assumendo che la società avesse provato i presupposti per l'agevolazione; (3) violazione dell'art. 69 TUIR e vizio motivazionale quanto alla soglia di euro 7.500,00, deducendo che per alcuni collaboratori i compensi erano inferiori a tale limite e richiamando la sentenza del Tribunale di Firenze n. 540/2014.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato limitatamente al vizio motivazionale. Ha affermato che la motivazione della CTR era troppo sintetica e apodittica, perché si era limitata a ritenere non applicabile l'art. 67 TUIR sulla base di una generica affermazione circa lo scopo prevalente della società, senza esaminare i decisivi elementi di fatto e i documenti allegati dalla contribuente a sostegno della natura dilettantistica e dell'applicabilità del regime agevolato. Per questo ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Toscana in diversa composizione per un nuovo esame con congrua motivazione e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono stati assorbiti i profili di violazione di legge relativi agli artt. 67 e 69 TUIR.

Norme richiamate

  • art. 67 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    comma 1, lett. m) e lett. l)

    La Corte non decide nel merito sulla spettanza o meno dell'agevolazione, ma censura la CTR per non avere motivato adeguatamente sull'applicabilità del regime fiscale agevolato ai compensi e sulla natura dilettantistica dell'attività e delle prestazioni.

  • art. 69 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La censura relativa alla soglia dei compensi è stata assorbita dall'accoglimento del vizio motivazionale; la Corte non si pronuncia definitivamente sull'applicazione concreta della norma.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ritiene ammissibili i motivi articolati cumulando più profili di doglianza, purché siano chiaramente intellegibili; nel caso concreto accoglie la censura ex n. 5 per motivazione insufficiente e assorbe le questioni di violazione di legge.

  • art. 132 c.p.c.

    Implicitamente richiamato nel ragionamento sulla necessità di una motivazione effettiva e non meramente apodittica.

Massime di principio

  • In cassazione è ammissibile un motivo che cumuli più profili di censura, anche se astrattamente autonomi, quando consenta comunque di comprendere con chiarezza le doglianze e di esaminarle come se fossero state formulate separatamente.
  • La motivazione della sentenza di merito è insufficiente quando si limita a una conclusione apodittica e non descrive il percorso logico-argomentativo seguito per superare le risultanze contrarie dedotte dalla parte, soprattutto se tali elementi sono decisivi ai fini della decisione.
  • Nel giudizio tributario, quando il contribuente deduce il diritto a un regime agevolato e allega elementi documentali a sostegno, il giudice deve confrontarsi espressamente con tali elementi e spiegare perché non siano idonei a dimostrare i presupposti dell'agevolazione.
  • Il vizio di motivazione assorbe le censure di violazione di legge quando la decisione di merito va cassata per mancato esame dei fatti decisivi e per motivazione meramente assertiva, imponendo un nuovo esame in fatto al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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