Cassazione Civile, Ordinanza n. 30984/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento notificata nel 2013 per IVA 2009, sanzioni e interessi, scaturente secondo l'Ufficio da controllo automatizzato. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della cartella sul presupposto che si trattasse di liquidazione ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 non preceduta da avviso di accertamento. La CTR ha confermato la decisione ritenendo non dimostrati i presupposti del controllo automatizzato. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) nullità per ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che la contribuente non aveva mai dedotto l'applicabilità dell'art. 36-ter; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla circostanza che la cartella indicava espressamente il controllo automatizzato ex art. 36-bis; 3) violazione/falsa applicazione degli artt. 36-bis e 54-bis d.P.R. n. 600/1973, assumendo che non fosse necessario alcun avviso informativo e che la cartella riguardasse imposte autoliquidate e non versate. Equitalia ha depositato controricorso avente contenuto adesivo alle censure dell'Agenzia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia e inammissibile anche il ricorso incidentale adesivo di Equitalia. Il ricorso incidentale è stato ritenuto tardivo perché, essendo adesivo, non beneficia della disciplina dell'art. 334 c.p.c. e doveva essere notificato entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; la notifica è invece avvenuta oltre il termine semestrale. Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di prova della regolare notificazione alla contribuente, non essendo sufficiente il tentativo di notifica andato a vuoto né la mera spedizione della raccomandata informativa senza produzione dell'avviso di ricevimento della C.A.D. La Corte ha quindi chiuso il giudizio senza provvedere sulle spese.
Norme richiamate
richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione, quale limite del giudice alla domanda delle parti
richiamato insieme all'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 nel motivo di nullità del procedimento
richiamato insieme all'art. 18 d.lgs. n. 546/1992 nel motivo di nullità del procedimento
norma di deduzione della nullità della sentenza o del procedimento
richiamato per l'omesso esame del fatto decisivo
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come disciplina del controllo automatizzato su imposte dichiarate e non versate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
richiamato come diversa disciplina, non ritenuta applicabile dall'Agenzia
art. 54-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel terzo motivo in relazione alla liquidazione delle imposte autoliquidate
ritenuto inapplicabile al ricorso incidentale adesivo
termine lungo applicato per valutare la tempestività del ricorso incidentale adesivo
la notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa; in mancanza di prova del ricevimento la notifica non è regolare
esclusa la necessità di integrazione del contraddittorio per mancanza di litisconsorzio necessario
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
richiamati per un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina notificatoria
la prova del perfezionamento notificatorio, in caso di mancata consegna, richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la C.A.D.
Massime di principio
- Il ricorso incidentale adesivo non è soggetto alla disciplina dell'art. 334 c.p.c. e, ai fini della sua tempestività, va verificato il rispetto del termine lungo per impugnare previsto dall'art. 327 c.p.c.
- La notificazione di un atto ex art. 140 c.p.c. non può considerarsi provata in assenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa o della C.A.D.; la sola prova della spedizione non basta a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio per il destinatario.
- Nelle controversie che attengono esclusivamente al merito della pretesa tributaria non ricorre litisconsorzio necessario tra agente della riscossione e ente impositore, sicché non è imposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
- Quando il giudizio di cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte può non adottare provvedimenti sulle spese di lite secondo la valutazione del caso concreto.
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