Cassazione Civile, Ordinanza n. 30980/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, rettificando la dichiarazione del contribuente e recuperando a tassazione maggiori imponibili emersi da indagini bancarie svolte su due conti correnti presso Unicredit, previa notificazione di questionario. Il contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso rideterminando il reddito d'impresa; la CTR aveva poi respinto l'appello del contribuente. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione delle norme sull'accertamento IVA e imposte dirette, dello Statuto del contribuente e della legge sul procedimento amministrativo, sostenendo l'illegittimità dell'accertamento per mancato contraddittorio endoprocedimentale e per mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie; (2) omessa pronuncia su questioni sollevate nei gradi di merito; (3) violazione delle norme sulle presunzioni bancarie e sul riparto dell'onere della prova, lamentando che la CTR non avesse valutato tutte le giustificazioni addotte sui movimenti bancari; (4) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e analitico-presuntivo, per mancato riconoscimento dei costi correlati ai maggiori ricavi; (5) ulteriore omessa pronuncia circa gli effetti della rideterminazione del reddito sulle imposte connesse.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sul contraddittorio endoprocedimentale, osservando che per i tributi non armonizzati l'obbligo di contraddittorio preventivo sussiste solo se previsto da una norma specifica e che l'art. 12, comma 7, dello Statuto non si applica agli accertamenti eseguiti in ufficio sulla documentazione consegnata dal contribuente, in assenza di accessi nei locali dell'attività; in ogni caso, per la parte concernente l'eventuale termine dilatorio, il contribuente non aveva indicato quali difese concrete avrebbe potuto svolgere. Ha inoltre escluso l'illegittimità dell'accertamento per la dedotta mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie, rilevando che la CTR aveva accertato l'esistenza dell'autorizzazione e che, comunque, la mancata esibizione al contribuente non determina di per sé invalidità dell'atto. Quanto alle doglianze su omessa pronuncia e valutazione delle giustificazioni dei movimenti bancari, la Corte ha ritenuto che non vi fosse omissione decisoria e che, in materia di accertamenti bancari, opera una presunzione legale che impone al contribuente una prova analitica della diversa riferibilità di ciascun versamento, prova che nel caso concreto non era stata fornita neppure in via di allegazione. Ha poi ribadito che, negli accertamenti analitico-presuntivi fondati su indagini bancarie, i costi deducibili devono essere provati dal contribuente e non riconosciuti forfettariamente dall'Ufficio. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
indica i vizi dedotti in cassazione; le doglianze in fatto e diritto sono state ritenute in parte infondate e in parte inammissibili per difetto di autosufficienza.
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia richiede l'omissione di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso; non basta l'assenza di una specifica argomentazione se la decisione contiene un rigetto implicito incompatibile con la pretesa dedotta.
art. 51 DPR 633/1972
l'autorizzazione alle indagini bancarie ha finalità di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti e la sua mancata esibizione non comporta di per sé l'illegittimità dell'accertamento; rileva solo la materiale mancanza dell'autorizzazione e il concreto pregiudizio per il contribuente.
art. 54 DPR 633/1972
richiamato dal ricorrente tra le norme sull'accertamento; la Corte lo considera nel quadro delle presunzioni bancarie e dell'analogo regime probatorio.
art. 55 DPR 633/1972
richiamato dal ricorrente in tema di accertamento; la Corte non ne ricava una regola diversa da quella applicata sulle indagini bancarie.
art. 56 DPR 633/1972
richiamato dal ricorrente; non incide sul principio per cui la prova analitica dei movimenti grava sul contribuente.
art. 32 DPR 600/1973
la presunzione sui movimenti bancari è legale iuris tantum: gli accrediti possono essere considerati ricavi/compensi, e spetta al contribuente dimostrarne l'estraneità o la già avvenuta contabilizzazione.
art. 39 DPR 600/1973
nei casi di accertamento analitico-presuntivo fondato su indagini bancarie i costi deducibili non sono riconosciuti forfettariamente, ma devono essere provati dal contribuente.
art. 42 DPR 600/1973
richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sull'avviso di accertamento; non viene affermato un vizio dell'atto.
art. 3 L. 241/1990
richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne trae un motivo di invalidità dell'accertamento.
art. 21-septies L. 241/1990
richiamato dal ricorrente; non è ritenuto ostativo alla validità dell'atto impugnato.
art. 7 L. 212/2000
richiamato dal ricorrente; non è ravvisata una violazione idonea a travolgere l'avviso.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale si applicano agli accessi/ispezioni/verifiche nei locali del contribuente; non si estendono agli accertamenti svolti in ufficio sulla documentazione consegnata spontaneamente, e comunque il contribuente deve allegare le difese concrete che avrebbe potuto far valere.
art. 10 L. 212/2000
richiamato dal ricorrente nel contesto delle censure sui movimenti bancari; non viene riconosciuta una violazione decisiva.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari fondati su indagini bancarie, la presunzione di imponibilità degli accrediti è una presunzione legale iuris tantum: il contribuente deve superarla con una prova analitica della diversa provenienza o della già contabilizzata inclusione dei singoli movimenti.
- Per i tributi non armonizzati, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio di sessanta giorni operano solo quando trovino una specifica base normativa; non si applicano agli accertamenti svolti in ufficio sulla documentazione consegnata dal contribuente in assenza di accessi nei locali dell'attività.
- La mancata esibizione al contribuente dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento: occorre la materiale mancanza dell'autorizzazione e un concreto pregiudizio difensivo.
- In tema di accertamento analitico o analitico-presuntivo, i costi deducibili non sono riconosciuti in via forfettaria dall'Ufficio: è il contribuente che deve provarne l'esistenza e l'inerenza rispetto ai maggiori ricavi contestati.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto il provvedimento indispensabile a definire la questione; non è configurabile se la decisione implica un rigetto incompatibile con la domanda o eccezione dedotta.
- Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza quando la parte non riproduce o indica puntualmente il contenuto dell'atto processuale rilevante, impedendo il controllo sulla dedotta omissione decisoria.
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