Cassazione Civile, Ordinanza n. 30977/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato il contribuente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa in relazione a una dichiarazione integrativa di condono presentata ai sensi del d.l. n. 429 del 1982, sulla base di avvisi di accertamento notificati al contribuente il 9 novembre 1982. Il contribuente non aveva impugnato gli avvisi di accertamento e aveva invece scelto di aderire alla definizione agevolata. In seguito, per il mancato pagamento di alcune rate del condono, era stata iscritta a ruolo la somma dovuta e la cartella era stata impugnata. La Commissione tributaria centrale aveva ritenuto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986, l’avviso di accertamento fosse nullo perché notificato in base a una norma dichiarata incostituzionale, con conseguente travolgimento anche della domanda di condono e della cartella. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 32 del d.l. n. 429 del 1982, sostenendo che la declaratoria di incostituzionalità non poteva incidere su un rapporto tributario già esaurito, poiché il contribuente aveva omesso di impugnare gli avvisi e aveva presentato una dichiarazione integrativa irretrattabile sulla base dei dati accertati dall’Ufficio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 16 del d.l. n. 429 del 1982, convertito in l. n. 516 del 1982
la declaratoria di illegittimità costituzionale non travolge automaticamente i rapporti già definiti; opera solo nei rapporti ancora pendenti e per gli avvisi tempestivamente impugnati
art. 32 del d.l. n. 429 del 1982, convertito in l. n. 516 del 1982
la dichiarazione integrativa di condono ha natura irrevocabile, salvo ipotesi previste dalla legge
art. 3 Cost.
parametro di illegittimità costituzionale dell’art. 16 nella parte censurata
consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
sentenza Corte costituzionale n. 175 del 27 maggio 1986
ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16 del d.l. n. 429 del 1982 nella parte in cui consentiva notifiche di accertamenti fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché fino al 14 luglio 1982
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma tributaria non determina, di regola, l’automatica caducazione degli avvisi di accertamento già notificati e non impugnati, quando il rapporto d’imposta sia divenuto definitivo ed esaurito.
- In materia di condono fiscale, la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente ha natura irrevocabile e non può essere rimessa in discussione mediante l’impugnazione della successiva iscrizione a ruolo, se il contribuente aveva ricevuto regolarmente gli avvisi di accertamento e non li aveva tempestivamente contestati.
- L’efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità resta circoscritta ai rapporti non esauriti e ai giudizi ancora pendenti; non può incidere su situazioni consolidate per definitività dell’accertamento e irretrattabilità della dichiarazione di condono.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la decisione di merito, può pronunciare direttamente sul merito della controversia ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
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