Cassazione Civile, Ordinanza n. 30982/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza presso una società cooperativa operante nel settore dei servizi alle imprese, l'Ufficio rilevava l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per due annualità, l'inesistenza dei locali aziendali, l'irreperibilità del legale rappresentante e altri elementi indiziari circa una gestione fittizia o comunque irregolare. L'Agenzia delle Entrate emetteva quindi avvisi di accertamento nei confronti di un soggetto indicato come amministratore di fatto della società e di altro soggetto quale legale rappresentante formale. Il destinatario degli avvisi impugnava gli atti sostenendo di essere del tutto estraneo alla gestione sociale. La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR accoglieva l'appello del contribuente. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 654 c.p.p. e 207 disp. att. c.p.p., lamentando che la CTR avesse valorizzato l'archiviazione penale come indizio, senza rispettare il principio del doppio binario e senza considerare che nel processo tributario non opera un'automatica efficacia del giudicato penale; 2) violazione degli artt. 2729 c.c. e 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse indebitamente escluso valore probatorio alle dichiarazioni rese da un terzo nella fase procedimentale, sebbene tali dichiarazioni possano assumere valore indiziario; 3) violazione dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto contraddittori alcuni elementi istruttori e per non avere considerato ulteriori indizi posti a base dell'accertamento induttivo, tra cui corrispondenza, irreperibilità del legale rappresentante e uso di documenti falsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che la CTR non aveva attribuito all'archiviazione penale efficacia vincolante, ma soltanto valore indiziario in un quadro complessivo di elementi; che il giudice tributario può selezionare le prove ritenute più attendibili senza dover confutare ogni singola allegazione; e che, nel governo della prova presuntiva, non sussisteva alcun vizio di sussunzione, perché la CTR aveva valutato complessivamente gli indizi e la prova contraria offerta dal contribuente, ritenendo non dimostrata la prosecuzione della gestione di fatto per le annualità accertate. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente.
Norme richiamate
Il giudicato penale non ha efficacia automatica nel giudizio tributario quando il sistema processuale tributario pone limiti alla prova della posizione soggettiva controversa.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'insussistenza di efficacia vincolante dell'esito penale nel processo tributario.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario operano limiti alla prova testimoniale; le dichiarazioni di terzi possono avere rilievo indiziario ma non costituiscono prova testimoniale in senso proprio.
In tema di IVA l'accertamento può fondarsi su presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Rileva quale norma generale in tema di presunzioni semplici e inferenza dal fatto noto al fatto ignoto.
Le presunzioni semplici sono ammissibili solo se gravi, precise e concordanti; il controllo di legittimità investe il corretto uso della regola di sussunzione.
La censura sul riparto dell'onere probatorio è infondata ove il giudice di merito abbia valutato il quadro indiziario complessivo e la prova contraria offerta dalla parte onerata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale delle censure di violazione di legge dedotte nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato o l'esito del procedimento penale non spiegano efficacia automatica e vincolante, ma possono assumere soltanto un valore indiziario da valutare insieme agli altri elementi acquisiti, in presenza del principio del doppio binario tra i due giudizi.
- Le dichiarazioni rese da terzi nella fase procedimentale tributaria non integrano prova testimoniale vietata e possono essere utilizzate come elementi indiziari o di riscontro, senza però assumere efficacia probatoria piena.
- Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sugli elementi ritenuti più attendibili e non è tenuto a confutare analiticamente ogni allegazione difensiva, purché espliciti il percorso logico seguito e gli indizi valorizzati.
- Il sindacato di legittimità sulla prova presuntiva riguarda l'eventuale errore di sussunzione: è censurabile solo l'erronea applicazione dell'art. 2729 c.c. nella qualificazione degli indizi come gravi, precisi e concordanti o, viceversa, il mancato riconoscimento di tali requisiti a indizi che li presentino.
- In tema di accertamento induttivo IVA, la prova presuntiva deve essere valutata in modo complessivo e unitario; il fatto ignoto può ritenersi dimostrato solo se gli indizi, considerati nel loro insieme, siano univocamente convergenti e idonei a vincere la prova contraria.
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