Cassazione Civile, Ordinanza n. 13736/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI relativo alle annualità 2007/2012 emesso dalla società resistente nei confronti del contribuente. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado e l'appello era stato rigettato dalla commissione regionale. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per motivazione omessa o solo apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto interruttiva della prescrizione la richiesta di rettifica della categoria presentata in autotutela; con il terzo ha lamentato omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dal potere di riscuotere i tributi per le annualità 2007/09; con il quarto ha censurato la carenza di potere del soggetto che aveva sottoscritto gli atti impugnati; con il quinto ha contestato l'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento alla luce della normativa sul procedimento amministrativo e sullo Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza della commissione tributaria regionale si era limitata a formule assertive e generiche, senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito, né dare conto dei motivi di appello e delle ragioni della loro infondatezza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
comma primo, nn. 3, 4 e 5
La Corte richiama il perimetro del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione e sui vizi processuali deducibili in cassazione.
La sentenza deve contenere una motivazione non meramente apparente, idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Le decisioni tributarie devono essere adeguatamente motivate, in modo da consentire il controllo sul ragionamento decisorio.
art. 12 preleggi
La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. va letta secondo i criteri ermeneutici generali, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
Ha riformulato l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.
Ha convertito il d.l. n. 83 del 2012, confermando la riforma del vizio di motivazione.
Invocato nel ricorso con riferimento alla prescrizione della pretesa tributaria.
Invocato nel ricorso per contestare gli effetti interruttivi della prescrizione.
Invocato nel ricorso per negare che l'istanza in autotutela valesse come riconoscimento del debito o atto interruttivo.
Invocato nel ricorso per omessa pronuncia su un'eccezione di decadenza.
Invocato nel ricorso in tema di decadenza dal potere di riscossione.
artt. 16 e 17 d.lgs. n. 472 del 1996
Invocati nel ricorso per sostenere la decadenza e i limiti dell'azione impositiva o sanzionatoria.
Invocata nel ricorso in relazione ai termini decadenziali della riscossione dei tributi.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
Invocato nel ricorso per la dedotta nullità degli atti per difetto di potere di sottoscrizione.
Invocato nel ricorso per la motivazione dell'atto amministrativo tributario.
artt. 6 e 7 L. n. 212 del 2000
Invocati nel ricorso a tutela del contribuente in tema di motivazione e garanzie procedimentali.
Invocato nel ricorso in relazione agli obblighi motivazionali dell'atto fiscale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione è censurabile solo quando presenti un'anomalia che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non basta il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
- In materia tributaria la sentenza di merito è nulla se si limita ad affermazioni generiche o adesive, senza indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione e senza spiegare perché i motivi di appello siano infondati.
- La motivazione apparente ricorre quando il giudice enuncia conclusioni o formule assertive che non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito, lasciando l'interprete a congetture integrative.
- Quando il primo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, è accolto, gli ulteriori motivi che investono questioni di merito o di rito possono essere dichiarati assorbiti.
- L'eventuale richiamo, nella motivazione del giudice di merito, a una 'puntuale disamina' degli atti o alla 'sufficiente motivazione' dell'atto impugnato non è di per sé sufficiente se non è accompagnato da una specifica illustrazione delle ragioni giuridiche della decisione.
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