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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22773/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ASL)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di una congregazione religiosa, quale gestrice di una casa di cura e RSA convenzionata, di ottenere il pagamento delle prestazioni sanitarie rese negli anni 2007-2008 oltre il budget assegnato (extra budget) oppure, in subordine, un indennizzo per ingiustificato arricchimento. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda contrattuale e dichiarato inammissibile quella ex art. 2041 c.c., dopo aver escluso il difetto di giurisdizione e la legittimazione passiva della Regione. In appello la Corte territoriale ha confermato giurisdizione e difetto di legittimazione della Regione, ma ha accolto la domanda di arricchimento senza causa e condannato la ASL al pagamento dell’indennizzo. In Cassazione la ASL ha dedotto: (1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario; (2) violazione delle norme sulla legittimazione passiva, sostenendo che il debitore dovesse essere la Regione e non la ASL; (3) ulteriori censure, poi assorbite, sulla proponibilità dell’azione ex art. 2042 c.c. e sulla quantificazione dell’indennizzo. La struttura sanitaria ha proposto ricorso incidentale contro la statuizione sulla Regione. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla giurisdizione e sulla legittimazione passiva della ASL rispetto alla domanda contrattuale, ma ha accolto i motivi centrali sulla domanda di arricchimento, affermando che il tetto di spesa comunicato alla struttura rendeva l’eventuale arricchimento della P.A. un arricchimento imposto, non azionabile ex art. 2041 c.c., perché la pubblica amministrazione aveva manifestato implicitamente la propria contrarietà a prestazioni ulteriori rispetto al budget. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per l’infondatezza della domanda principale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale, ha dichiarato assorbiti il terzo, il sesto e il settimo, ha accolto il quarto e il quinto motivo dell’ASL, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della struttura sanitaria e, cassando la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti, ha deciso nel merito rigettando le domande della congregazione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la parziale novità delle questioni trattate; è stata inoltre data atto dell’obbligo di contributo unificato aggiuntivo per la ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998

    richiamato ai fini della giurisdizione, ma ritenuto non decisivo perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità sul riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti prestazioni sanitarie convenzionate

  • art. 7 l. n. 205 del 2000

    richiamato in connessione con il tema della giurisdizione e con il testo poi confluito nell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    richiamato come norma di recepimento del criterio di giurisdizione rilevante nel caso

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324 del 1993 conv. in l. n. 423 del 1994

    "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialistici convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento ... l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’unità sanitaria locale territorialmente competente"

    norma limitata alle azioni volte al pagamento delle spettanze contrattuali; non si applica all'azione di arricchimento senza causa proposta contro il soggetto che avrebbe autorizzato e beneficiato della prestazione

  • art. 2041 c.c.

    l'azione richiede l'esistenza di un arricchimento, ma la P.A. può opporre e provare che l'arricchimento non fu voluto o consapevole e che fu imposto; nel settore sanitario, la prestazione extra budget è normalmente qualificata come arricchimento imposto, non azionabile

  • art. 2042 c.c.

    richiamato come norma sulla sussidiarietà dell'azione di arricchimento; il motivo è stato assorbito, ma la Corte lo menziona tra le censure non esaminate nel merito

  • artt. 1 ss. d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamati dalla ricorrente come parte del quadro normativo sull'organizzazione del servizio sanitario e sui rapporti con le strutture accreditate

  • art. 6 l. n. 724 del 1994

    richiamato dalla ricorrente nel contestare il fondamento dell'arricchimento

  • art. 1, comma 32, l. n. 662 del 1996

    richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto

  • art. 32, comma 8, l. n. 449 del 1997

    richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto

  • l.r. Lazio n. 4 del 2003

    richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina regionale sui tetti di spesa e sulle prestazioni convenzionate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente incidentale

Massime di principio

  • La contestazione della legittimazione passiva e della titolarità del rapporto è una mera difesa, rilevabile d'ufficio anche in cassazione se risulta dagli atti e se non si è formato giudicato, neppure implicito.
  • La disposizione che individua il debitore nei rapporti con strutture sanitarie convenzionate opera solo per le azioni di pagamento del corrispettivo contrattuale e non si estende all'azione di arricchimento senza causa.
  • Nel servizio sanitario, la comunicazione preventiva del tetto di spesa alla struttura accreditata esprime la contrarietà della pubblica amministrazione a prestazioni ulteriori rispetto al budget; l'eventuale vantaggio derivante da prestazioni extra budget integra un arricchimento imposto, non azionabile ex art. 2041 c.c.
  • L'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. richiede sì la prova oggettiva dell'arricchimento, ma la P.A. può paralizzarla dimostrando che l'arricchimento non fu voluto, né consapevole, e che la prestazione eccedente fu resa contro il limite di spesa imposto.
  • Quando l'accoglimento del ricorso principale esclude in radice la fondatezza della domanda principale, il ricorso incidentale volto a ottenere la condanna di ulteriori soggetti diviene inammissibile o comunque privo di interesse concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneMandatoArricchimento senza causa
RamiProcesso civileContrattiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

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