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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23636/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Un ex socio di una società di persone, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF con cui gli erano stati recuperati maggiori redditi per l’anno d’imposta 2007, derivanti dalla rettifica delle perdite dichiarate e dal disconoscimento di un credito d’imposta per imposte pagate all’estero, in relazione alla società partecipata. Dopo che la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo inesistente il presupposto societario dell’accertamento, la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo legittimo l’accertamento nei confronti del socio, affermando la successione universale dei soci nella posizione della società estinta. In Cassazione il ricorrente ha proposto nove motivi: ha denunciato, tra l’altro, la violazione di norme sull’accertamento e sul giudicato, l’errore per omessa considerazione del giudicato formatosi su separato giudizio concernente l’accertamento societario, vizi di motivazione e omessa pronuncia su appello incidentale e su motivi riproposti, la violazione della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Portogallo e della disciplina sul credito per imposte estere, la censura del merito della pretesa fiscale e, in via subordinata, la richiesta di applicazione del favor rei alle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci della società di persone, essendo la controversia inscindibile in quanto relativa alla rettifica del reddito societario e alla sua automatica imputazione ai soci. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla rettifica del reddito di una società di persone e alla sua imputazione per trasparenza ai soci, il rapporto processuale è inscindibile e deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soci e della società, se ancora esistente, quale litisconsorzio necessario.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell’intero giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in sede di legittimità.
  • La sentenza resa in un separato giudizio sull’accertamento societario non esclude, di per sé, il rilievo officioso del difetto di litisconsorzio nel giudizio promosso da uno solo dei soci, quando la controversia resti inscindibilmente comune.
  • Quando la Corte rileva la nullità del giudizio per difetto di litisconsorzio necessario, non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa fiscale, che restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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