Cassazione Civile, Ordinanza n. 23636/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Un ex socio di una società di persone, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF con cui gli erano stati recuperati maggiori redditi per l’anno d’imposta 2007, derivanti dalla rettifica delle perdite dichiarate e dal disconoscimento di un credito d’imposta per imposte pagate all’estero, in relazione alla società partecipata. Dopo che la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo inesistente il presupposto societario dell’accertamento, la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo legittimo l’accertamento nei confronti del socio, affermando la successione universale dei soci nella posizione della società estinta. In Cassazione il ricorrente ha proposto nove motivi: ha denunciato, tra l’altro, la violazione di norme sull’accertamento e sul giudicato, l’errore per omessa considerazione del giudicato formatosi su separato giudizio concernente l’accertamento societario, vizi di motivazione e omessa pronuncia su appello incidentale e su motivi riproposti, la violazione della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Portogallo e della disciplina sul credito per imposte estere, la censura del merito della pretesa fiscale e, in via subordinata, la richiesta di applicazione del favor rei alle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci della società di persone, essendo la controversia inscindibile in quanto relativa alla rettifica del reddito societario e alla sua automatica imputazione ai soci. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
L’unitarietà dell’accertamento del reddito delle società di persone e la conseguente imputazione automatica ai soci comportano l’inscindibilità del giudizio tra società e soci.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Quando la controversia riguarda inscindibilmente società di persone e soci, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; la mancata partecipazione di tutti determina nullità assoluta del giudizio.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sull’accertamento, ma non esaminato nel merito per la definizione in rito.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sull’accertamento, ma non esaminato nel merito per la definizione in rito.
Richiamato dal ricorrente per dedurre la rilevanza del giudicato formatosi in altro giudizio sull’accertamento societario.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il passaggio in giudicato della sentenza resa nel giudizio parallelo.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo.
art. 2495, secondo comma, c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare gli effetti dell’estinzione della società partecipata.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente tra le norme in tema di accertamento fiscale.
art. 10 e art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Portogallo del 14 maggio 1980
Richiamati dal ricorrente per contestare il trattamento fiscale e il disconoscimento del credito d’imposta estero.
art. 165 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente in relazione al credito d’imposta per imposte pagate all’estero.
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni invocate contro la qualificazione del rapporto e della pretesa fiscale.
Richiamato dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente.
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente.
art. 10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente.
art. 12 preleggi
Richiamato dal ricorrente.
art. 35, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione apparente.
Richiamato per omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza tributaria.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dal ricorrente per invocare il principio del favor rei in materia sanzionatoria.
art. 1, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni tributarie.
art. 15 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Richiamato dal ricorrente in tema di riforma del sistema sanzionatorio tributario.
art. 32 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Richiamato dal ricorrente in tema di disciplina transitoria delle sanzioni.
art. 1, comma 133, legge 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato dal ricorrente in tema di favor rei per le sanzioni.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla rettifica del reddito di una società di persone e alla sua imputazione per trasparenza ai soci, il rapporto processuale è inscindibile e deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soci e della società, se ancora esistente, quale litisconsorzio necessario.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell’intero giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in sede di legittimità.
- La sentenza resa in un separato giudizio sull’accertamento societario non esclude, di per sé, il rilievo officioso del difetto di litisconsorzio nel giudizio promosso da uno solo dei soci, quando la controversia resti inscindibilmente comune.
- Quando la Corte rileva la nullità del giudizio per difetto di litisconsorzio necessario, non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa fiscale, che restano assorbiti.
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