Cassazione Civile, Ordinanza n. 27829/2025 del 19/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società operante nella ristorazione un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, fondato sul p.v.c. e sull'accertamento di irregolarità contabili ritenute idonee a giustificare una ricostruzione induttiva dei ricavi e del valore della produzione ai fini IRES, IVA e IRAP. La C.t.p. aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente; in appello la C.t.r. aveva accolto sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della società, rideterminando i ricavi non dichiarati e annullando l'accertamento limitatamente all'IRAP. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla pretesa duplicazione di verifica fiscale sul medesimo periodo d'imposta, essendo stata già svolta una precedente verifica conclusasi senza rilievi; 2) violazione dell'art. 12, comma 2, L. 212/2000 e omesso esame di fatto decisivo, per mancata indicazione dei motivi giustificativi dell'accesso e della verifica e conseguente asserita nullità dell'accertamento; 3) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e omesso esame di fatti decisivi, contestando la sufficienza e specificità delle incongruenze rilevate su rimanenze, acquisti e gestione aziendale; 4) violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la C.t.r. valorizzato la dichiarazione del legale rappresentante anziché le dichiarazioni del cuoco e la documentazione tecnica sulla quantità di materia prima necessaria alla preparazione dei piatti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, in parte inammissibile e in parte infondato il secondo, in parte inammissibile e in parte infondato il terzo, e inammissibile il quarto. Ha escluso sia l'omessa pronuncia sia la nullità dell'accertamento per difetto di motivazione dell'accesso, affermando che la precedente verifica era parziale e che, in caso di violazione degli obblighi informativi, la nullità non discende automaticamente ma richiede la deduzione e prova di un concreto pregiudizio difensivo, onere non assolto dalla ricorrente. Ha inoltre ribadito che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di parziale inattendibilità della contabilità e di presunzioni semplici, e che le doglianze sulla valutazione delle prove miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere correttamente sussunti nel vizio dedotto; il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo, specificamente indicato, non una mera richiesta di rivalutazione del merito.
L'omessa indicazione, in sede di verifica, delle ragioni dell'accesso non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento; occorre allegare e provare un concreto pregiudizio difensivo, salvo che la nullità sia espressamente prevista.
L'accertamento parziale può essere integrato da successivo accertamento senza necessità di specificare gli elementi sopravvenuti come invece previsto per l'accertamento generale.
Per l'integrazione dell'accertamento generale è richiesta la specificazione dei nuovi elementi; tale regime non si applica all'accertamento parziale.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità presenti incompletezze, falsità o inesattezze tali da giustificare la ricostruzione dei ricavi con presunzioni semplici.
Norma richiamata a sostegno dell'accertamento in materia IVA, coerente con il metodo analitico-induttivo.
Richiamato quale base normativa dell'accertamento analitico-induttivo in presenza di scritture inattendibili.
artt. 19, 20, 24, 25 e 30 d.lgs. 446/1997
Richiamati in relazione alla ripresa ai fini IRAP, nel quadro della contestazione sull'imponibile accertato.
Il giudice di merito è libero di attribuire prevalenza alle prove ritenute più attendibili; la censura è inammissibile se tende a contestare la valutazione del materiale istruttorio.
Le presunzioni semplici utilizzabili nell'accertamento devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
L'accertamento induttivo puro può fondarsi anche su elementi indiziari; l'analitico-induttivo richiede invece presunzioni semplici idonee secondo tali parametri.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato, senza statuizioni ulteriori nel testo fornito.
Massime di principio
- L'omessa indicazione delle ragioni dell'accesso o della verifica fiscale non determina di per sé la nullità dell'avviso di accertamento: il contribuente deve allegare e provare quale concreto pregiudizio abbia subito nel diritto di difesa.
- La precedente verifica conclusa con p.v.c. privo di rilievi non impedisce, di per sé, un successivo controllo o un successivo accertamento sul medesimo periodo, specie quando il primo controllo sia stato parziale.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità sia solo parzialmente inattendibile; l'Ufficio può integrare le lacune con presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, discusso tra le parti e decisivo; non basta contestare in modo generico la motivazione o la valutazione delle prove.
- La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: il giudice di merito può scegliere le prove ritenute più attendibili, purché motivi logicamente la decisione.
- L'integrazione di un accertamento parziale segue un regime più elastico rispetto all'integrazione dell'accertamento generale, perché non richiede la specificazione formale di nuovi elementi sopravvenuti come condizione di validità.
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