Cassazione Civile, Ordinanza n. 27833/2025 del 19/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Più medici specialisti ambulatoriali avevano impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulle rispettive istanze di rimborso, sostenendo che le somme corrisposte dall'ASL a titolo di c.d. indennità per spese di accesso ambulatoriali non dovessero essere assoggettate a tassazione, perché avrebbero natura risarcitoria e non retributiva; in particolare, le somme erano parametrate al chilometraggio effettivamente percorso e, secondo i contribuenti, non costituivano reddito imponibile. I giudici di merito avevano accolto le domande, e l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 51, commi 1, 2 e 5, dell'art. 13, comma 1, e dell'art. 6, comma 2, del TUIR, nonché erronea interpretazione dell'art. 48 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali. L'Ufficio ha sostenuto che tali somme non sono vere trasferte né rimborsi analitici di spese documentate, ma hanno natura retributiva e concorrono al reddito di lavoro; la sentenza impugnata aveva invece escluso la tassazione. La decisione di secondo grado aveva inoltre dichiarato tardiva, in parte, la domanda di una delle contribuenti per la decadenza del diritto al rimborso oltre il termine di 48 mesi, e aveva confermato la compensazione delle spese disposta in primo grado, ma questi profili non sono stati oggetto dell'accoglimento in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il più recente orientamento di legittimità secondo cui il rimborso spese di accesso alla sede di lavoro, quando sia riconosciuto in forma forfettaria mediante indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle indennità per trasferte di cui all'art. 51, comma 5, TUIR e non rientra nelle deroghe al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro è la regola generale; le deroghe per trasferte e rimborsi spese vanno interpretate restrittivamente e richiedono che si tratti di spostamenti temporanei e, se il rimborso è analitico, di spese effettivamente sostenute e documentate.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza una autonoma elaborazione interpretativa specifica nella motivazione riportata.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza una autonoma elaborazione interpretativa specifica nella motivazione riportata.
art. 48 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
La Corte lo menziona nel quadro della censura dell'Ufficio, ritenendo errata l'interpretazione che aveva condotto a escludere la natura retributiva delle somme.
art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000
Il rimborso spese di accesso determinato con criterio forfettario di indennità chilometrica è ritenuto diverso dalle trasferte disciplinate dal TUIR.
art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
Per escludere dalla base imponibile somme erogate a titolo di rimborso per spese non documentabili occorre una specifica e analitica esposizione delle spese; il rimborso forfetario segue regole diverse e può concorrere al reddito oltre i limiti previsti.
Massime di principio
- Le somme corrisposte come rimborso spese di accesso alla sede di lavoro, se determinate in modo forfettario mediante indennità chilometrica, non sono equiparabili alle indennità per trasferte previste dall'art. 51, comma 5, TUIR.
- Il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro subordinato o assimilato comporta la tassabilità delle somme erogate, salvo che ricorrano in modo rigoroso le specifiche deroghe previste dalla legge.
- Perché un rimborso di spese di trasferta resti fiscalmente neutro, occorre che sia analitico e ancorato a spese effettive e documentate; in mancanza, il trattamento fiscale segue le regole del rimborso forfettario e delle soglie di imponibilità.
- La qualificazione di un'emolumento come indennitario o risarcitorio non dipende dal nomen iuris attribuito dalle parti, ma dalla sua effettiva funzione economico-giuridica e dalle modalità concrete di erogazione.
Come è indicizzato
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