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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27832/2025 del 19/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a un socio accomandante, con il quale l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 5 del T.U.I.R., recuperava a tassazione per l’anno 2011 un maggior reddito da partecipazione, con conseguenti maggiori IRPEF, addizionale regionale e sanzioni. L’atto traeva origine da una verifica svolta nei confronti della società di persone di cui il contribuente era socio al 3%; l’accertamento verso la società e verso l’altro socio era divenuto definitivo per mancata impugnazione. In primo e in secondo grado il ricorso del contribuente era stato accolto/rigettato in base alla ritenuta carenza di motivazione dell’avviso, sul rilievo che non gli fosse stato notificato il PVC della Guardia di Finanza e che, per la sua modesta quota sociale, non potesse presumersi la conoscenza degli elementi posti a base dell’accertamento. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/1973, 2261 c.c. e 5 T.U.I.R., sostenendo che la motivazione dell’atto fosse comunque sufficiente perché il PVC era sostanzialmente trasfuso nell’avviso notificato al contribuente, che aveva ricevuto anche l’avviso destinato alla società, e che quindi era stato posto in grado di conoscere la pretesa e di difendersi compiutamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria. Ha censurato la decisione di merito perché aveva escluso la validità della motivazione dell’avviso in modo apodittico e senza considerare che la motivazione per relationem è legittima quando il contribuente abbia avuto conoscenza dell’atto richiamato e sia stato messo in condizione di comprendere la pretesa e difendersi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi indicati; il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 212/2000

    l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo è soddisfatto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente; è ammissibile la motivazione per relationem se l’atto richiamato è conosciuto o conoscibile dal destinatario.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma sulla motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte ne conferma l’adempimento quando l’atto rechi gli elementi essenziali della pretesa e rinvii a documenti già noti al contribuente.

  • art. 2261 c.c.

    richiamato nel ricorso insieme all’art. 5 T.U.I.R. come parametro relativo ai rapporti nella società di persone e alla conoscibilità dei dati sociali.

  • art. 5 T.U.I.R.

    richiamato quale base dell’imputazione per trasparenza del reddito di partecipazione ai soci di società di persone.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    menzionato nel passaggio motivazionale in tema di producibilità in giudizio degli atti su cui si fonda la motivazione per relationem anche in appello, ratione temporis vigente.

Massime di principio

  • In materia di avviso di accertamento, la motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l’an e il quantum.
  • La motivazione per relationem è legittima se l’atto richiamato è stato portato a conoscenza del contribuente o comunque è da lui conosciuto in modo da non pregiudicare il contraddittorio e il diritto di difesa.
  • La mancata allegazione materiale di un atto richiamato non comporta automaticamente la nullità dell’avviso: ciò che rileva, ai fini della motivazione, è la conoscibilità del contenuto essenziale della pretesa; la questione della prova degli atti sottostanti appartiene invece al diverso piano dimostrativo del giudizio.
  • Una decisione di merito che dichiari insufficiente la motivazione dell’accertamento senza confrontarsi con il contenuto dell’avviso e con gli atti richiamati incorre in una motivazione erronea o apodittica, censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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