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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27828/2025 del 19/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento personale notificato a un socio di s.r.l. a ristretta base partecipativa, al quale l'Ufficio ha imputato maggiori redditi in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili previamente accertati in capo alla società. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado; in appello l'Ufficio vedeva dichiarato inammissibile il gravame per asserita tardività, per mancato deposito di documentazione idonea a provare la data di spedizione dell'appello. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sulle notificazioni, sostenendo che la tempestiva spedizione dell'appello era provata dalla distinta postale con timbro del 19 marzo 2018; 2) violazione delle norme TUIR e della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, assumendo che il contribuente non aveva provato l'accantonamento o il reinvestimento degli utili e che la perdita di esercizio e il fallimento della società erano irrilevanti; 3) vizio sulla condanna alle spese per difetto di motivazione. Il contribuente, nel giudizio sulla revocazione della sentenza di appello, deduceva cinque motivi: contestava l'ammissibilità della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., sosteneva l'omesso esame del fatto relativo al mancato deposito della distinta di spedizione, censurava la ritenuta tempestività dell'appello, insisteva sulla mancata notifica dell'avviso societario e sulla rilevanza del bilancio predisposto dagli amministratori giudiziari con perdita, e contestava l'applicazione del principio sulla distribuzione degli utili extracontabili ai soci, richiamando l'autonomia dei giudizi tra società e socio e la possibilità per quest'ultimo di contestare anche il presupposto societario.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza resa sulla revocazione, ritenendo corretto l'utilizzo del rimedio revocatorio per errore di fatto, perché la Corte tributaria d'appello aveva affermato l'inesistenza in atti della ricevuta di spedizione dell'appello nonostante tale documento fosse allegato. Ha dichiarato inammissibili i motivi del contribuente che tendevano a sollecitare una nuova valutazione di merito o introducevano questioni nuove. Quanto al ricorso dell'Agenzia avverso la sentenza di appello, lo ha dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse: poiché la sentenza di appello era stata revocata e sostituita dalla decisione rescissoria, la precedente sentenza era stata rimossa dall'ordinamento e non era più impugnabile. La Corte ha compensato integralmente le spese tra le parti e dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato solo a carico del contribuente, non dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La revocazione è il rimedio corretto per l'errore di fatto consistito nella falsa percezione dell'esistenza in atti di un documento ritualmente prodotto; l'errore è revocatorio quando la svista sia obiettivamente rilevabile e abbia inciso causalmente sulla decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge; tuttavia il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi o pretende di introdurre nuove questioni di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per i vizi processuali, ma non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o per dolersi di errori emendabili con revocazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, con onere rigoroso di indicazione del fatto, del dato da cui risulta, e del momento di discussione.

  • art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato tra le norme sulla notificazione e sul processo tributario per contestare la declaratoria di tardività dell'appello.

  • art. 20 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in tema di notificazione/deposito degli atti nel processo tributario; il ricorso in cassazione non può introdurre una diversa questione di fatto non trattata nel merito.

  • art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato a sostegno dell'onere di deposito della documentazione attestante la tempestività dell'impugnazione.

  • art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato fra le norme processuali che disciplinano l'appello nel rito tributario.

  • art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato fra le norme processuali relative alla proposizione dell'impugnazione nel processo tributario.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato in tema di notificazione a mezzo posta e prova della data di spedizione.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato ai fini del termine lungo di impugnazione e della verifica della tempestività dell'appello.

  • art. 44 TUIR

    Richiamato dall'Ufficio a sostegno della tassazione dei redditi di partecipazione e della presunzione di imputazione ai soci.

  • art. 45 TUIR

    Richiamato dall'Ufficio nel quadro della tassazione dei redditi di capitale/partecipazione connessi alla presunzione di distribuzione degli utili.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato quale base della presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere la capacità contributiva correlata alla presunzione di percezione degli utili non contabilizzati.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per contestare la condanna alle spese in assenza di motivazione specifica.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal contribuente nel contestare la tempestività dell'appello notificato a mezzo posta e l'onere di deposito della documentazione di spedizione.

  • art. 67 d.lgs. n. 546 del 1992

    Indica che contro la sentenza che decide la revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione originariamente esperibili contro la sentenza revocata.

  • art. 2476 c.c.

    Richiamato per affermare che il socio ha il potere di consultare la documentazione societaria e di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei documenti giustificativi.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone l'indicazione specifica degli atti e documenti rilevanti ai fini del vizio di omesso esame o delle censure in cassazione.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiede il deposito dei documenti su cui il ricorso si fonda, secondo l'onere di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità/rigetto, con esenzione per l'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre quando il giudice di merito fondi la decisione su una falsa percezione immediatamente verificabile del contenuto degli atti, come l'affermazione dell'inesistenza in atti di un documento che invece risulta ritualmente prodotto.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni di fatto nuove o non trattate nella sentenza impugnata; la parte che le prospetta deve indicare dove e quando le abbia dedotte nel merito, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per richiedere una rivalutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura di documenti già esaminati dal giudice di merito.
  • In tema di accertamento tributario nei confronti del socio di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere superata dal socio solo con prova contraria specifica; la mera allegazione della crisi o della perdita societaria non è di per sé decisiva.
  • Il socio di società di capitali può contestare, nel proprio giudizio, anche il presupposto societario dell'accertamento, ma la censura deve confrontarsi con la concreta motivazione della decisione e con l'autonomia probatoria del giudizio relativo al socio rispetto a quello della società.
  • Quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia stata revocata e sostituita da una decisione rescissoria, il ricorso avverso la sentenza originaria difetta di interesse sopravvenuto ed è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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