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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27831/2025 del 19/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un estratto di ruolo, di cartelle di pagamento e del presupposto avviso di accertamento. Il contribuente deduceva di non aver mai ricevuto la cartella e di averne appreso l'esistenza solo casualmente; sosteneva inoltre che il difensore incaricato di impugnare l'avviso di accertamento non vi avesse provveduto, chiedendo anche la rimessione in termini per contestare l'atto impositivo. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica della cartella. In appello, però, la CTR, sulla base della documentazione prodotta, aveva ritenuto regolare la notificazione e aveva dichiarato inammissibili le censure rivolte all'avviso di accertamento e al merito della pretesa. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 per avere l'appellante prodotto in appello documenti asseritamente inammissibili, in particolare l'avviso di ricevimento; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 6 l. n. 890/1982 e dell'art. 8 d.P.R. n. 655/1982, per avere la CTR ritenuto valida la notifica sulla base di un duplicato della cartolina di ricevimento; 3) ulteriore violazione delle stesse norme, sostenendo che il duplicato era stato formato non per smarrimento imputabile all'ufficio postale ma al concessionario e che il documento non dava certezza formale; 4) violazione dell'art. 2719 c.c. per essere stato il documento prodotto solo in copia fotostatica e per avere già contestato la conformità all'originale. Ha infine sostenuto che la sanatoria ex artt. 156 e 160 c.p.c. non fosse applicabile alla cartella di pagamento, trattandosi di atto amministrativo e non giudiziario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel regime ratione temporis dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992, era consentita in appello la produzione di documenti anche se già disponibili prima; ha inoltre ricordato che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 220/2023 non si applica retroattivamente alla fattispecie, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025. Ha poi dichiarato complessivamente infondati, e in parte inammissibili per novità, il secondo, il terzo e il quarto motivo: il ricorrente non aveva dimostrato di avere già dedotto in merito la questione della validità del duplicato; l'avviso di ricevimento, o il suo duplicato in caso di smarrimento, è il solo documento idoneo a provare la consegna, la data e l'identità del consegnatario; l'art. 8 d.P.R. n. 655/1982 non richiede una nuova sottoscrizione del destinatario sul duplicato; il duplicato ha valore di atto pubblico e fa piena prova, salvo querela di falso; quanto alla produzione in copia, la contestazione della conformità all'originale deve essere specifica e circostanziata, cosa che nel caso di specie non era avvenuta. La Corte ha quindi confermato la regolarità della notifica della cartella e la conseguente inammissibilità delle censure rivolte all'atto presupposto e al merito della pretesa tributaria, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul sindacato di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel testo vigente ratione temporis consente in appello la produzione di qualsiasi documento, anche se già disponibile in precedenza; la riforma del 2023 non è applicabile retroattivamente alla fattispecie.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato quale norma sulla notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 6, comma 1, l. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamato in tema di notificazione a mezzo posta e rilascio del duplicato dell'avviso di ricevimento.

  • art. 8 d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655

    Il duplicato dell'avviso di ricevimento smarrito, rilasciato dall'ufficio postale, è il solo documento idoneo a provare consegna, data e identità del consegnatario; non richiede una nuova sottoscrizione del destinatario.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità all'originale della copia di un documento deve essere specifica e circostanziata.

  • artt. 156 e 160 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per escludere la sanatoria della notifica, ma la Corte non li ritiene decisivi nel caso concreto.

  • art. 2700 c.c.

    Il duplicato dell'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, con la loro collocazione processuale.

  • art. 369, comma 3, c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità il ricorrente può limitarsi a richiedere la trasmissione del fascicolo di merito, ma resta fermo l'onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, nel regime previgente dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992, in appello è ammissibile la produzione di documenti anche se già disponibili in primo grado; la preclusione introdotta dalla riforma del 2023 non opera retroattivamente quando si tratti di giudizi non ricompresi nella disciplina transitoria, anche alla luce del principio di tutela del legittimo affidamento.
  • In tema di notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento, l'avviso di ricevimento, o il suo duplicato in caso di smarrimento o distruzione, è il documento decisivo per provare l'avvenuta consegna, la data e l'identità del destinatario; il duplicato rilasciato dall'ufficio postale non richiede una nuova sottoscrizione del consegnatario.
  • Il duplicato dell'avviso di ricevimento, ove rilasciato dall'ufficio postale, ha efficacia probatoria piena come atto pubblico; chi contesti l'avvenuta notificazione deve, se ne ricorrono i presupposti, proporre querela di falso.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni di diritto che presuppongano accertamenti in fatto non compiuti nei gradi di merito; il ricorrente ha l'onere di allegare e indicare specificamente di aver già dedotto la questione nel giudizio precedente.
  • La contestazione della conformità all'originale di una copia documentale non può essere generica o di stile, ma deve essere specifica, puntuale e riferita alle precise difformità dedotte; in difetto, la copia può essere utilizzata dal giudice ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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