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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27830/2025 del 19/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito su un'istanza di rimborso IRAP presentata dalla società incorporata e poi coltivata dalla società incorporante, per imposte versate negli anni 2007 e 2008. In via principale era stato chiesto il rimborso dell'intero importo ritenuto indebitamente versato sulla base delle deduzioni previste dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 446/1997; in via subordinata era stato chiesto un importo minore, calcolato secondo i criteri della circolare AE n. 61/E del 2007, nell'ipotesi in cui solo alcune attività fossero escluse dall'agevolazione per via della pretesa natura concessoria e tariffaria del servizio. Dopo un primo accoglimento in CTP e un successivo accoglimento dell'appello dell'Ufficio in CTR, la vicenda è giunta in Cassazione, che ha già cassato con rinvio una precedente decisione. In sede di rinvio la CGT2 ha ritenuto la società ente non commerciale svolgente attività promiscua e ha riconosciuto il rimborso nella misura subordinata. La società ha quindi proposto due ricorsi: il primo contro la sentenza resa in sede di rinvio, lamentando violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, decisione a sorpresa e erronea interpretazione della domanda e degli scritti difensivi, sostenendo che la domanda subordinata non potesse essere accolta senza un previo rigetto delle domande principali; il secondo contro la sentenza che aveva respinto la revocazione, deducendo errore revocatorio per avere il giudice attribuito alla decisione un contenuto non corrispondente a quanto effettivamente dedotto, cioè la qualifica di ente non commerciale con attività istituzionale e commerciale. La società ha inoltre sostenuto, nel merito, che una società per azioni in house resta comunque un'impresa commerciale e quindi rientra tra i soggetti agevolabili ex art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/1997, con conseguente diritto al rimborso nella misura piena richiesta in via principale.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato il ricorso proposto contro la sentenza che aveva deciso la revocazione, ritenendo che non vi fosse errore revocatorio ma soltanto una valutazione giuridica sulla natura della società e sulla qualificazione della domanda, non sindacabile con il rimedio ex art. 395 n. 4 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso proposto contro la sentenza resa in sede di rinvio, cassando tale decisione e rinviando alla CGT2 dell'Abruzzo in diversa composizione. La Corte ha affermato che una società per azioni in house, pur sottoposta a controllo analogo da parte dell'ente pubblico, resta un ente di natura commerciale e rientra tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/1997; pertanto il giudice di rinvio dovrà rideterminare la misura dell'agevolazione spettante, tenendo conto di tale qualificazione. Le spese del giudizio sul ricorso rigettato sono state compensate, mentre la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per il nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo come falsa percezione materiale di un fatto incontrovertibilmente esistente o inesistente; non ricorre quando la decisione dipende da interpretazione o qualificazione giuridica della domanda o delle risultanze processuali.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nel motivo sul rispetto del petitum e della domanda proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve corrispondere al chiesto e pronunciato; nel caso concreto la Corte ha escluso la violazione, ritenendo che vi fosse un accoglimento parziale della domanda principale, non una pronuncia extra o ultra petita.

  • art. 101 c.p.c.

    La censura di decisione a sorpresa è stata respinta perché la questione della natura commerciale/non commerciale della società era già rilevante nel thema decidendum o comunque desumibile dalla precedente cassazione con rinvio.

  • art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Norma agevolativa IRAP applicabile ai soggetti indicati dalla legge, con esclusione tassativa di determinati settori operanti in concessione e a tariffa.

  • art. 3, comma 1, lett. a) e d), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    La società per azioni in house è stata qualificata come soggetto commerciale rientrante nella lett. a), non come ente non commerciale della lett. d/e; la natura in house non muta la soggettività commerciale.

  • art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato come norma sugli interessi da riconoscere sulle somme rimborsate.

  • art. 335 c.p.c.

    È stata applicata in via analogica per la riunione dei ricorsi connessi pendenti contemporaneamente in Cassazione.

  • art. 1362 c.c.

    primo comma; secondo comma

    Richiamato nel motivo relativo all'interpretazione delle convenzioni e dei contratti; la Corte ribadisce che l'interpretazione contrattuale è attività di merito censurabile solo per violazione delle regole ermeneutiche o motivazione inadeguata.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato quale regola di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente nel ricorso rigettato.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non comprende l'erronea interpretazione della domanda né l'errata qualificazione giuridica dei fatti; esso richiede una falsa percezione materiale di un fatto decisivo, positivo o negativo, non controverso.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice, pur rigettando la domanda avversaria, accoglie solo parzialmente la domanda dell'attore entro il perimetro del petitum e della causa petendi originari.
  • Una società in house, pur essendo sottoposta a controllo analogo dell'ente pubblico, conserva autonoma soggettività giuridica e, ai fini fiscali, mantiene natura commerciale di società di capitali, salvo espressa diversa previsione normativa.
  • Le agevolazioni IRAP previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 spettano nei limiti dei soggetti e dei settori tassativamente indicati dalla norma; la verifica della spettanza richiede di accertare la concreta attività svolta e l'eventuale appartenenza ai settori esclusi.
  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione delle regole ermeneutiche o per motivazione radicalmente viziata, non per una mera diversa lettura delle clausole.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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