Cassazione Civile, Ordinanza n. 26434/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società operante nel settore dei metalli, a seguito di verifica della Guardia di finanza e controlli incrociati. L'Ufficio contestava la deduzione di costi per oltre 2,6 milioni di euro e l'esposizione di IVA indetraibile per oltre 521 mila euro, ritenendo che tali importi derivassero da fatture relative a operazioni inesistenti, in parte qualificate dalla CTR come soggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva poi annullato integralmente l'avviso, ritenendo l'atto motivato in modo generico, non allegato il PVC e non provata l'oggettiva inesistenza delle operazioni, valorizzando inoltre alcuni elementi difensivi della società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la declaratoria di invalidità dell'avviso per asserita genericità della motivazione e per mancata allegazione del PVC; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme su IVA, imposte dirette e riparto dell'onere probatorio, sostenendo che, una volta qualificati i fatti come operazioni soggettivamente inesistenti, la CTR non poteva annullare l'atto senza verificare la consapevolezza o la conoscibilità della frode da parte della contribuente e senza applicare correttamente i principi sulla detraibilità dell'IVA in reverse charge e sulla deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la verifica fiscale e l'avviso richiamato non richiedevano una specificazione ulteriore delle ragioni dell'accesso o una puntuale elencazione dei singoli commi delle norme applicate, né la mancata allegazione del PVC comportava di per sé invalidità dell'atto impositivo. Ha accolto anche il secondo motivo, rilevando l'incoerenza della decisione regionale: una volta accertata la soggettiva inesistenza delle operazioni, la CTR avrebbe dovuto verificare, ai fini dell'IVA, se il contribuente avesse provato la propria estraneità o la diligenza adottata per evitare il coinvolgimento nella frode; quanto ai costi, avrebbe dovuto accertarne effettività, inerenza e coerenza economica, secondo il riparto dell'onere probatorio gravante sul contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La mancata indicazione iniziale e dettagliata delle ragioni della verifica non determina, di per sé, la nullità dell'avviso di accertamento; occorre un concreto pregiudizio difensivo, non ravvisato nel caso di specie.
La Corte esclude che sia richiesta, a pena di nullità, una specifica individuazione della species dell'accertamento o una motivazione più analitica di quella contenuta nell'atto.
Richiamato come norma di legittimazione dell'accertamento IVA, senza necessità di una sua specificazione analitica nell'avviso.
Richiamato tra le norme fondanti la rettifica delle imposte sui redditi; il riferimento all'articolo è ritenuto sufficiente.
Il richiamo all'articolo è ritenuto sufficiente per la motivazione dell'atto impositivo IVA.
Richiamato come base della rettifica ai fini IRAP, senza necessità di ulteriori specificazioni per la validità dell'atto.
Per la deducibilità dei costi occorre provarne effettività, inerenza e, se contestata, coerenza economica.
artt. 17, 19, 21 d.P.R. 633/1972
In tema di reverse charge e operazioni inesistenti, la detrazione IVA presuppone la corrispondenza dell'operazione fatturata a quella reale, anche solo sotto il profilo soggettivo.
Il riparto dell'onere probatorio impone all'Amministrazione di provare gli indizi di frode e la conoscenza o conoscibilità della stessa, e al contribuente di provare la propria estraneità/diligenza e, per i costi, l'effettiva sostenibilità e inerenza.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per dimostrare la frode e la conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente.
La prova presuntiva può fondare il disconoscimento della detrazione IVA quando sia grave, precisa e concordante.
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto di essere stati sostenuti, salvo i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e l'uso per delitti non colposi.
art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997
Per operazioni imponibili inesistenti in reverse charge, con prova dell'elemento psicologico, si applica la sanzione prevista da questa norma, non quella riservata alle violazioni formali.
art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997
La Corte esclude la sua applicabilità alle ipotesi di operazioni inesistenti con finalità frodatoria.
Massime di principio
- La nullità dell'avviso di accertamento non può essere desunta dalla mera genericità del richiamo alle ragioni della verifica o dalla mancata allegazione del PVC, se la motivazione complessiva consente al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi e non è allegato un concreto pregiudizio difensivo.
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e, anche in via presuntiva, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; solo allora si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare la propria diligenza e la propria estraneità al meccanismo evasivo.
- Nel regime del reverse charge, la detrazione IVA non può essere riconosciuta quando venga meno la corrispondenza, anche solo soggettiva, tra operazione fatturata e operazione effettivamente realizzata; l'operazione fittizia non è idonea a generare diritto alla detrazione.
- I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti solo se il contribuente prova la loro effettiva esistenza, inerenza e coerenza economica, non essendo sufficiente la sola contabilizzazione o la mera annotazione nei libri sociali.
- La prova dell'inesistenza o della fraudolenza dell'operazione e della consapevolezza del contribuente può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
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