Cassazione Civile, Ordinanza n. 25412/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva presentato il modello Unico 2006, indicando un credito d'imposta IRPEF derivante da ritenute subite in eccesso e riportate dagli anni precedenti. Non avendo ottenuto il rimborso, aveva presentato istanza nel 2013, poi rigettata dall'Agenzia come tardiva ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi applicabile la prescrizione decennale. In appello la CTR Lombardia ha invece applicato il termine decadenziale di 48 mesi. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 11 TUIR, sostenendo che il credito esposto in dichiarazione non si perde per mancato riporto ma si estingue solo per prescrizione decennale; 2) violazione dell'art. 36-bis, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 10 l. n. 212/2000, per mancata segnalazione della discrasia tra dichiarazione cartacea e telematica, in violazione dell'affidamento; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 4, comma 4, d.P.R. n. 42/1988, per avere confuso un credito da eccesso di ritenute con un'ipotesi di errato versamento; 4) violazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per mancata motivazione sul mancato adeguamento ai precedenti di legittimità; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi al legittimo affidamento e al termine applicabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi di ricorso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, quando il credito d'imposta è stato esposto in dichiarazione, non si applica il termine decadenziale di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 ma il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., poiché la dichiarazione mette l'Amministrazione nelle condizioni di conoscere la pretesa creditoria e non è necessaria un'apposita istanza. Ha quindi cassato la sentenza della CTR, affermando che il credito risultava ancora azionabile nel 2013, essendo stato dichiarato nel 2005. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente e ritenendo illegittimo il diniego di rimborso. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata solo in memoria è stata dichiarata inammissibile.
Norme richiamate
Per il rimborso del credito d'imposta esposto in dichiarazione opera il termine ordinario di prescrizione decennale.
Il credito d'imposta evidenziato in dichiarazione non si perde per il solo mancato riporto nell'anno successivo, potendo estinguersi solo per prescrizione.
art. 36-bis, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 600/1973
La norma impone un obbligo di controllo e liquidazione all'Amministrazione, ma non stabilisce un limite all'esercizio del diritto del contribuente al rimborso.
È richiamato in relazione al principio di tutela dell'affidamento del contribuente, che non risulta violato secondo la tesi della ricorrente; la Corte non sviluppa però una statuizione autonoma su questo punto, limitandosi ad accogliere il ricorso sul diverso e decisivo profilo prescrizionale.
Non si applica, per il rimborso del credito d'imposta esposto in dichiarazione, il termine decadenziale di 48 mesi; tale termine riguarda ipotesi diverse.
art. 4, comma 4, d.P.R. n. 42/1988
Invocato per sostenere che si trattasse di eccesso di ritenute e non di errato versamento; il motivo è assorbito dall'affermazione del regime prescrizionale decennale.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per censurare la mancata adesione ai principi consolidati della Cassazione; la Corte accoglie il ricorso per contrasto con tali principi.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione conforme ai precedenti; la decisione impugnata è cassata perché non conforme all'orientamento di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di omesso esame di fatti decisivi dedotto dalla ricorrente.
Consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta solo con memoria è stata ritenuta inammissibile.
art. 2, comma 58, l. n. 350/2003
Richiamata nel principio di diritto consolidato come disposizione che contiene un mero invito agli uffici e non un limite direttamente applicabile dal giudice.
Massime di principio
- Quando il contribuente indica in dichiarazione un credito d'imposta, il diritto al rimborso non è soggetto al termine di decadenza dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, ma al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
- La presentazione della dichiarazione che espone il credito rende l'Amministrazione edotta della pretesa creditoria; perciò non è necessaria un'ulteriore istanza per far decorrere o conservare il diritto al rimborso.
- Il termine previsto per il controllo formale/cartolare della dichiarazione non incide sulla durata del diritto del contribuente, perché disciplina un potere-dovere dell'Amministrazione e non un limite al credito del privato.
- Quando il quadro fattuale è già completo e non servono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare nel merito.
- Una decisione di merito che applichi un termine decadenziale invece del termine prescrizionale affermato dalla giurisprudenza di legittimità è censurabile e deve essere cassata.
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