Cassazione Civile, Ordinanza n. 25379/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di incandidabilità pronunciata nei confronti di un ex sindaco, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 267/2000. La Corte d'appello aveva esteso l'incandidabilità alle elezioni per la Camera, il Senato, il Parlamento europeo, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per due turni elettorali successivi allo scioglimento, ritenendo che i gravi indizi relativi a un ipotizzato scambio elettorale politico-mafioso e la conseguente compromissione del buon andamento amministrativo giustificassero la misura. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 2967 c.c. e dell'art. 143, comma 11, TUEL, nonché omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il quadro indiziario posto a base dello scioglimento e dell'incandidabilità si fosse rapidamente indebolito e che alcune misure cautelari fossero state revocate o annullate per altri amministratori; (2) violazione degli artt. 51 Cost. e 143, comma 11, TUEL, con motivazione apparente e illogica, per mancato esame di un fatto decisivo e per l'asserita incomprensibilità del percorso argomentativo; (3) violazione degli artt. 51 Cost., 2967 c.c. e 143, commi 2 e 11, TUEL, poiché l'incandidabilità richiederebbe un effettivo accertamento del nesso tra cattiva gestione e ingerenza criminale, mentre nella specie l'amministrazione si sarebbe basata solo sulle indagini penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la doglianza ex art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere probatorio sia stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove. Quanto al vizio di omesso esame, ha osservato che il ricorrente non aveva rispettato gli oneri di specificazione richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito e il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 143 d.lgs. n. 267 del 2000
La misura dell'incandidabilità può essere disposta in relazione allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni criminali; la Corte richiama la disciplina come applicabile alla vicenda e ribadisce che la verifica in sede di legittimità non può risolversi in un riesame del merito.
Il reato di scambio elettorale politico-mafioso è richiamato come condotta penalmente rilevante posta a base del giudizio di gravità indiziaria.
art. 51 Cost.
È evocato dal ricorrente come parametro a sostegno della contestazione della declaratoria di incandidabilità, ma la Corte non entra nel merito della censura per inammissibilità del ricorso.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non sussiste quando la censura riguarda la valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non consente di censurare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo richiede specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento di discussione processuale e della sua decisività; la mera critica degli elementi istruttori è inammissibile.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Gli oneri di specificazione e deposito sono richiamati come condizioni imprescindibili per dedurre validamente l'omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non può essere dedotta per contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede una rigorosa individuazione del fatto storico, del dato probatorio, del momento in cui esso è stato discusso e della sua decisività; non basta lamentare il mancato esame di singoli elementi istruttori.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue quando le censure, pur formalmente articolate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano sostanzialmente a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
- L'accertamento in materia di incandidabilità conseguente allo scioglimento dell'ente locale può fondarsi su un quadro di gravi indizi, ma la sua concreta valutazione resta riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del controllo di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25381/2023 del 29/08/2023
- ordinanza_civile · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25387/2023 del 29/08/2023
- ordinanza_civile · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25388/2023 del 29/08/2023
- ordinanza_civile · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25390/2023 del 29/08/2023
- ordinanza_civile · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25391/2023 del 29/08/2023
- ordinanza_civile · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25392/2023 del 29/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →