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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25390/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine dalla sottoscrizione di una polizza/investimento "Progetto Unit Linked Dinamica" connessa a un rapporto bancario, rispetto alla quale il sottoscrittore aveva chiesto in primo grado l'annullamento del contratto per violazione degli obblighi informativi sull'investimento e, in subordine, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale e/o precontrattuale, quantificato nel capitale perduto. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto e condannato banca e funzionario alla restituzione della somma investita. In appello, la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva ritenuto valido il contratto, escluso la responsabilità precontrattuale e affermato che la domanda di responsabilità contrattuale non poteva essere esaminata perché non riproposta incidentemente dall'attore vittorioso in primo grado. Nel ricorso per cassazione l'erede ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., sostenendo che la domanda di responsabilità contrattuale andasse comunque esaminata in appello senza necessità di appello incidentale; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1337, 1338, 1175, 1375, 1374 c.c. e degli artt. 23, 28, 29 e 96 TUF e regolamento CONSOB, per non avere la Corte considerato che tali norme fondano obblighi di correttezza, lealtà e informazione nella fase di conclusione ed esecuzione del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la motivazione della Corte d'appello andava corretta: l'attore vittorioso in primo grado, rispetto alla domanda rimasta assorbita di responsabilità contrattuale, non era tenuto a proporre appello incidentale, ma doveva comunque riproporre in modo espresso e non equivoco quella domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; poiché ciò non era avvenuto nella comparsa di costituzione in appello, la domanda deve ritenersi rinunciata. Conseguentemente è stato ritenuto infondato il primo motivo e assorbito il secondo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della decisione d'appello; la Corte ha escluso che fosse la norma decisiva, perché il punto centrale era la riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle domande rimaste assorbite.

  • art. 346 c.p.c.

    le domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado devono essere riproposte in appello in modo espresso e non equivoco, altrimenti operando la presunzione di rinuncia.

  • art. 343 c.p.c.

    l'appellato vittorioso non è tenuto a proporre appello incidentale per conservare le domande assorbite; è però necessario che le riproponga nel primo atto difensivo.

  • art. 384 c.p.c.

    usato per correggere la motivazione della sentenza di merito, pur mantenendo fermo il dispositivo di rigetto del ricorso.

  • art. 155 c.p.c.

    nel calcolo a ritroso dei termini, se la scadenza cade in giorno festivo o sabato, il termine va anticipato al giorno utile precedente, non posticipato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per dichiarare tardiva la memoria depositata dalla ricorrente.

  • art. 1337 c.c.

    dedotto come fonte di obblighi di correttezza e buona fede nelle trattative; il relativo motivo è stato assorbito dal rigetto del primo.

  • art. 1338 c.c.

    dedotto in relazione al dovere di informazione sulla causa di invalidità o sull'operazione; motivo assorbito.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come norma sui doveri di correttezza nell'adempimento.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come norma di esecuzione del contratto secondo buona fede.

  • art. 1374 c.c.

    richiamato per sostenere l'integrazione del contratto secondo legge, usi ed equità.

  • art. 23 d.lgs. 58/1998

    richiamato quale base normativa degli obblighi informativi nell'offerta di servizi finanziari.

  • art. 28 d.lgs. 58/1998

    richiamato come norma sugli obblighi di protezione/informazione dell'intermediario.

  • art. 29 d.lgs. 58/1998

    richiamato come ulteriore norma sugli obblighi dell'intermediario finanziario.

  • art. 96 d.lgs. 58/1998

    richiamato dalla ricorrente nel quadro degli obblighi informativi e di protezione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    dopo il rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'appellato totalmente vittorioso in primo grado non deve proporre appello incidentale per evitare la preclusione sulle domande rimaste assorbite, ma deve riproporle espressamente nel primo atto difensivo in appello; in difetto, esse si intendono rinunciate.
  • La riproposizione delle domande ed eccezioni assorbite ex art. 346 c.p.c. non richiede formule sacramentali, ma deve manifestare in modo chiaro, espresso e non equivoco la volontà di sottoporle al riesame del giudice di secondo grado.
  • Quando una domanda alternativa non viene riproposta in appello dopo essere rimasta assorbita in primo grado, il giudice di legittimità può correggere la motivazione della sentenza di merito, mantenendo fermo il dispositivo se il risultato è comunque conforme a diritto.
  • Nel processo civile, la qualità di erede può essere provata, ai fini della legittimazione processuale, dimostrando la chiamata all'eredità, salvo specifica contestazione della mancata accettazione da parte dell'avversario.
  • Nel calcolo a ritroso dei termini processuali, la scadenza che cada in giorno festivo o di sabato va anticipata al giorno lavorativo precedente, per non comprimere il termine di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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