Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25387/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

Due soggetti, già soci della società finanziata, avevano convenuto la banca chiedendo l'accertamento che le fideiussioni da loro sottoscritte a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente fossero limitate, per ciascuno, al 17% dell'esposizione debitoria, in coerenza con un prospetto predisposto dalla banca durante le trattative. Sostenevano che gli atti fossero stati firmati in bianco e che la volontà contrattuale dovesse essere integrata sulla base del complessivo tenore dei documenti e del comportamento delle parti, anche considerando un documento di "quadro affidativo e riepilogo rischi" e la clausola che disciplinava surroga e regresso. In cassazione deducevano la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse male interpretato i contratti di fideiussione e il documento di trattativa, nonché che avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale articolata per chiarire se le garanzie fossero pro quota e separate, anziché riconducibili a confideiussione solidale. In chiusura segnalavano anche una questione di nullità delle fideiussioni per conformità a schemi ABI ritenuti anticoncorrenziali, ma dichiaravano di non insistervi in questo giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente qualificato la garanzia come confideiussione, valorizzando il collegamento necessario tra le obbligazioni dei fideiussori, la comune finalità di garantire lo stesso debitore e lo stesso debito, e il fatto che il prospetto richiamato non imponeva una lettura diversa, ma semmai era compatibile con la limitazione percentuale delle singole fideiussioni. Ha inoltre osservato che le doglianze dei ricorrenti erano generiche e si risolvevano in una mera contrapposizione della propria interpretazione a quella del giudice di merito, senza indicare specificamente l'errore ermeneutico commesso. Conseguentemente è stata ritenuta inammissibile anche la censura sul mancato ingresso della prova testimoniale. Quanto alla dedotta nullità per violazione della normativa antitrust, la Corte ha rilevato che la questione non veniva coltivata e, in ogni caso, la rilevazione officiosa della nullità sarebbe stata preclusa per mancanza degli elementi di fatto necessari nel giudizio di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La censura di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali è inammissibile se non indica specificamente l'errore applicativo del giudice di merito e si limita a contrapporre una diversa interpretazione.

  • art. 1363 c.c.

    L'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali resta apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali o vizio logico.

  • art. 1946 c.c.

    La norma è richiamata per distinguere il rapporto del fideiussore con il creditore da quello interno tra fideiussori.

  • art. 1947 c.c.

    Il beneficio della divisione comporta solo la limitazione della responsabilità per quota, senza eliminare la solidarietà verso il creditore principale.

  • art. 1954 c.c.

    Nella confideiussione il fideiussore che paga per intero ha diritto di regresso verso gli altri fideiussori.

  • art. 1203 c.c.

    Nelle fideiussioni plurime il fideiussore che paga è surrogato nei diritti del creditore verso gli altri coobbligati.

  • art. 2, comma secondo, lett. a), legge 10 ottobre 1990, n. 287

    È richiamato solo per la dedotta nullità antitrust delle fideiussioni, ma la questione non viene decisa nel merito in quanto non coltivata e non supportata da elementi di fatto sufficienti nel giudizio di legittimità.

  • art. 1 e art. 4 legge 30 aprile 1999, n. 130

    Richiamati per descrivere la cessione in blocco del credito alla società cessionaria.

  • art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

    Richiamato per la cessione in blocco dei crediti bancari e il subentro del cessionario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione di più fideiussioni come confideiussione dipende dall'esistenza di un collegamento negoziale consapevole tra i garanti, finalizzato a tutelare il medesimo debitore e il medesimo debito; non è necessaria la contestualità delle sottoscrizioni.
  • La fideiussione con beneficio di divisione o con limiti percentuali non esclude, di per sé, la solidarietà del rapporto esterno verso il creditore, incidendo solo sui rapporti interni o sulla misura della responsabilità secondo la struttura concreta dell'impegno assunto.
  • In cassazione, la censura sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo se indica puntualmente l'errore nel governo dei canoni ermeneutici o il vizio logico della motivazione; non basta proporre una lettura alternativa degli atti.
  • Quando il giudice di merito abbia dato a un documento una plausibile interpretazione testuale e sistematica, la parte non può lamentarne in cassazione la scelta di una diversa lettura se non dimostrando specifiche violazioni dei criteri interpretativi.
  • Se la questione di nullità richiede accertamenti fattuali non disponibili nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione non può rilevarla d'ufficio in assenza degli elementi necessari emergenti dagli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.