Cassazione Civile, Ordinanza n. 25381/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Tre soggetti avevano proposto opposizione all'esecuzione immobiliare iniziata nei loro confronti da una società agricola, dopo la notifica di un atto di precetto fondato su una sentenza che li aveva condannati quali soci illimitatamente responsabili di una società agricola. Nel giudizio di opposizione, la convenuta aveva eccepito solo alla prima udienza l'incompetenza del Tribunale adito, deducendo la competenza inderogabile della Sezione agraria del Tribunale di Modena. Il Tribunale di Trento, dopo aver concesso un termine per controdeduzioni scritte e rinviato la causa a un'ulteriore udienza, aveva poi dichiarato la propria incompetenza. I ricorrenti hanno proposto regolamento necessario di competenza, denunciando la violazione dell'art. 38, terzo comma, c.p.c.: secondo loro, poiché l'eccezione di incompetenza era stata sollevata tardivamente dalla controparte nella comparsa di risposta solo all'udienza, il giudice avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'incompetenza solo espressamente e non oltre la prima udienza di trattazione; avendo invece differito la decisione a una successiva udienza, il rilievo officioso sarebbe stato tardivo. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha sostenuto che il giudice avesse già fatto proprio l'eccezione di incompetenza alla prima udienza, concedendo termini difensivi per rispetto del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha rilevato la tardività del rilievo officioso dell'incompetenza per materia e per territorio inderogabile effettuato dal Tribunale di Trento con l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Trento a conoscere dell'opposizione all'esecuzione. Ha inoltre condannato la resistente alla rifusione delle spese del regolamento, distratte in favore del difensore antistatario dei ricorrenti.
Norme richiamate
La questione di incompetenza inderogabile deve essere sollevata o rilevata nei termini tassativi previsti dal codice; se il convenuto la eccepisce tardivamente, il giudice può rilevarla d'ufficio solo nella prima udienza utile e in modo espresso e chiaro, altrimenti la competenza resta radicata presso il giudice adito.
Il regolamento necessario di competenza è il mezzo di impugnazione esperibile avverso la pronuncia che decide solo sulla competenza, anche quando la censura investa la tempestività o la corretta modalità del rilievo officioso.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
L'esigenza del contraddittorio non giustifica il superamento del termine legale per il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile; l'eventuale termine per controdedurre può essere concesso solo dopo un rilievo espresso e tempestivo.
La prima udienza di trattazione segna il limite temporale entro il quale deve essere esercitato il potere di rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile ai sensi dell'art. 38 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza per materia, valore o territorio inderogabile deve essere proposta dal convenuto nel rispetto del termine per la comparsa di risposta.
Richiamato in relazione al deposito della scrittura difensiva della resistente nel procedimento per regolamento di competenza.
art. 615, secondo comma, c.p.c.
Richiamato come base processuale dell'opposizione all'esecuzione proposta dagli odierni ricorrenti.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 38 c.p.c., la tempestività del rilievo dell'incompetenza inderogabile è condizione del potere-dovere del giudice di decidere sulla competenza; se il rilievo avviene fuori dal segmento processuale consentito, la competenza si consolida davanti al giudice adito.
- Quando la parte convenuta solleva tardivamente l'eccezione di incompetenza inderogabile, il giudice che intenda rilevarla d'ufficio deve farlo in modo espresso, chiaro e univoco nella prima udienza di trattazione; non è sufficiente un mero rinvio della decisione a un'udienza successiva.
- Il regolamento necessario di competenza è esperibile anche per denunciare la tardività o l'irregolarità del rilievo officioso dell'incompetenza, poiché tali questioni incidono sul corretto esercizio del potere di decidere sulla competenza.
- Le esigenze di contraddittorio non possono elidere il termine perentorio entro cui la legge impone il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile; l'eventuale assegnazione di termini difensivi è compatibile solo con un previo rilievo tempestivo e inequivoco della questione.
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