Cassazione Civile, Ordinanza n. 25391/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione a un'intimazione di pagamento comprendente sia sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sia pretese tributarie. Dopo una prima declinatoria di competenza territoriale del giudice adito, il giudizio era stato riassunto davanti a un altro giudice di pace, il quale, all'esito della prima udienza, aveva assegnato la causa a sentenza e solo successivamente aveva rimesso la causa sul ruolo per sollevare d'ufficio un conflitto negativo di competenza, chiedendo alla Corte di individuare il giudice competente. Il giudice rimettente assumeva che, trattandosi di opposizione ex art. 615 c.p.c. a intimazione di pagamento e non di opposizione a ingiunzione fiscale, non si applicasse la regola speciale di competenza territoriale di cui all'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 150/2011. La questione processuale decisa dalla Corte riguardava però la tempestività del regolamento d'ufficio: la Corte è stata chiamata a stabilire se il conflitto potesse essere sollevato dopo la chiusura della prima udienza di trattazione, o se operasse la preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento d'ufficio per tardività. Ha affermato che la preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. si applica anche al regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c., sicché il conflitto deve essere sollevato immediatamente dopo il rilievo dell'incompetenza e comunque entro la chiusura delle attività della prima udienza di trattazione. Poiché nel caso concreto il giudice di pace aveva assegnato la causa a sentenza all'esito della prima udienza e solo successivamente aveva riaperto il ruolo per proporre il conflitto, la Corte ha ritenuto maturata la preclusione. Le parti sono state quindi rimesse dinanzi al medesimo giudice di pace di Cosenza per la riassunzione del giudizio entro tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di regolamento d'ufficio.
Norme richiamate
l’incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l’udienza di trattazione
La preclusione opera anche rispetto al regolamento di competenza d'ufficio: il rilievo dell'incompetenza e la richiesta di regolamento devono avvenire entro la chiusura delle attività della prima udienza di trattazione.
Il regolamento d'ufficio è ammissibile solo in presenza di un conflitto negativo di competenza nei casi previsti dalla norma; se richiesto tardivamente, è inammissibile.
Il principio sulla tempestività del regolamento d'ufficio è richiamato, in via generale, anche per il giudizio di appello, dovendo l'elevazione del conflitto seguire immediatamente il rilievo dell'incompetenza.
Il precedente citato conferma, in un diverso procedimento camerale, che la questione di competenza va rilevata nella prima udienza di trattazione, pena l'inammissibilità del regolamento d'ufficio.
La controversia originaria era qualificata dal giudice rimettente come opposizione all'esecuzione proposta contro un'intimazione di pagamento.
art. 32, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011
Il giudice rimettente escludeva l'applicazione della regola speciale di competenza territoriale prevista per l'opposizione all'ingiunzione fiscale; la Corte non decide nel merito di tale profilo perché arresta la questione per tardività del regolamento.
È richiamato per delimitare i casi in cui il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio, ossia nei conflitti negativi di competenza per materia o territorio nei casi previsti.
Massime di principio
- La preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. opera anche nel regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c.: il giudice deve sollevare il conflitto immediatamente dopo aver rilevato l'incompetenza e comunque entro il termine di esaurimento delle attività della prima udienza di trattazione.
- Se il giudice, all'esito della prima udienza, assegna la causa a sentenza e solo successivamente rimette la causa sul ruolo per sollevare d'ufficio il regolamento, la richiesta è tardiva e il conflitto è inammissibile.
- In caso di incompetenza per valore o per territorio derogabile, il regolamento di competenza è proponibile solo dalle parti; se la causa è stata tempestivamente riassunta davanti al giudice dichiarato competente, la declinatoria del primo giudice diventa vincolante e non può essere rimessa in discussione d'ufficio dal secondo giudice.
- Il principio di tempestività del rilievo della competenza ha portata generale e si applica anche nei procedimenti camerali o speciali in cui la decisione sulla competenza sia preliminare rispetto al merito.
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