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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25388/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione; medici)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di numerosi medici specialisti a ottenere il risarcimento del danno per il tardivo recepimento nell'ordinamento italiano della disciplina eurounitaria sulla remunerazione adeguata dei medici specializzandi. La Corte d'appello di Roma aveva riconosciuto il diritto, con diversa decorrenza, a una pluralità di medici, distinguendo tra chi aveva iniziato la specializzazione prima del 1982, nel corso del 1982 o dopo il 1° gennaio 1983, e aveva liquidato alcune somme secondo i criteri dell'art. 11 l. n. 370/1999. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per tre motivi: 1) ha contestato l'estensione del diritto a medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 1° gennaio 1982, richiamando la disciplina eurounitaria e la giurisprudenza successiva; 2) ha censurato il riconoscimento della remunerazione per l'intera durata del corso ai medici iscritti nel 1982, sostenendo che il diritto potesse decorrere solo dal 1° gennaio 1983; 3) ha denunciato l'omessa verifica, da parte della Corte d'appello, se le specializzazioni di molti medici fossero incluse negli elenchi delle direttive europee o equipollenti a quelle di almeno due Stati membri, requisito costitutivo del diritto. I medici hanno proposto a loro volta un ricorso, articolato in cinque motivi: hanno sostenuto che anche gli specializzandi iscritti prima del 1982 avessero diritto alla remunerazione dal 1° gennaio 1983 fino al termine della formazione; hanno dedotto omessa pronuncia su domande di alcuni ricorrenti non menzionati in motivazione e dispositivo; hanno lamentato un contrasto tra motivazione e dispositivo quanto alla posizione di una ricorrente; hanno chiesto, in sostanza, il riconoscimento del diritto per le posizioni rimaste senza decisione. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia e delle Sezioni Unite del 2022 sul tema dei medici specializzandi 'a cavallo' e distingue tra il diritto alla remunerazione per i corsi iniziati nel 1982 e quello, subordinato alla verifica della specializzazione comunitaria o equipollente, per i corsi iniziati prima del 1982 ma proseguiti dopo il 1° gennaio 1983. Inoltre chiarisce che l'inclusione della specializzazione negli elenchi comunitari o la sua equipollenza costituisce fatto costitutivo della domanda, da allegare e, se necessario, provare, e che la sua verifica è dovuta d'ufficio dal giudice; tuttavia la mera contestazione in appello non è preclusa dall'art. 345 c.p.c. perché è una difesa in iure. Infine, alcune specializzazioni non sono ritenute equipollenti alla luce della giurisprudenza richiamata, mentre per le altre il giudice del rinvio dovrà verificare l'inserimento diretto o l'equipollenza.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi. Ha rigettato il primo motivo del ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha accolto il secondo e il terzo motivo del medesimo ricorso, e ha accolto, nei limiti di ragione, il ricorso dei medici capeggiato da Mario Angioi. In particolare, ha confermato il diritto alla remunerazione per i medici che avevano iniziato il corso nel 1982 a decorrere dal 1° gennaio 1983, ma ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui non aveva verificato se le singole specializzazioni contestate rientrassero tra quelle contemplate dalle direttive o fossero equipollenti a specializzazioni comuni ad almeno due Stati membri. Ha inoltre rilevato vizi di omessa pronuncia su alcune posizioni soggettive e un contrasto motivazione/dispositivo per una ricorrente. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di merito e per la liquidazione eventualmente spettante, previa verifica del requisito della comunanza/equipollenza della specializzazione.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    dispone la riunione dei ricorsi successivi a quello principale o iscritto per primo; la Corte lo applica per la trattazione congiunta dei ricorsi.

  • art. 345 c.p.c.

    il divieto di nuove eccezioni non impedisce la deduzione in appello della mancata verifica di un fatto costitutivo della domanda, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio e di mera difesa in iure.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dalla difesa erariale nella censura sul riconoscimento della remunerazione ai medici iscritti nel 1982.

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione è ravvisata per omessa pronuncia su alcune domande e per il mancato esame di alcune posizioni soggettive.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia o contraddittorietà del dispositivo.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla nullità della sentenza per vizi della pronuncia.

  • art. 117 Cost.

    richiamato in relazione all'obbligo dello Stato di rispettare la normativa eurounitaria nella materia dei medici specializzandi.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato quale base della responsabilità da inadempimento dello Stato per tardivo recepimento delle direttive.

  • art. 5 TCE

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'obbligo di leale cooperazione nell'attuazione del diritto UE.

  • art. 189 TCE

    richiamato dai ricorrenti in relazione al vincolo derivante dalle direttive comunitarie.

  • art. 10 Trattato CEE

    richiamato in relazione all'obbligo degli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione del diritto comunitario.

  • Direttiva 82/76/CEE

    la Corte la interpreta, alla luce della giurisprudenza UE, nel senso che la remunerazione adeguata spetta anche per formazioni iniziate prima del 29 gennaio 1982 e proseguite dopo il 1° gennaio 1983, purché la specializzazione sia comune a più Stati membri o compresa negli elenchi comunitari.

  • Direttiva 75/362/CEE

    richiamata come direttiva sul riconoscimento dei diplomi e delle specializzazioni mediche; gli artt. 5 e 7 sono usati per individuare le specializzazioni rilevanti.

  • Direttiva 75/363/CEE

    costituisce, come modificata dalla direttiva 82/76, il parametro eurounitario del diritto alla remunerazione adeguata dei medici specializzandi.

  • L. n. 370 del 1999, art. 11

    è il criterio legale di commisurazione della somma dovuta ai medici specializzandi a titolo di risarcimento/indennizzo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risarcimento per tardiva trasposizione delle direttive sui medici specializzandi, il diritto alla remunerazione adeguata spetta anche a chi abbia iniziato la specializzazione prima del 1982, ma solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e sino al completamento della formazione, sempre che la specializzazione rientri tra quelle rilevanti secondo la disciplina eurounitaria.
  • Per i medici che hanno iniziato la specializzazione nel corso del 1982, la remunerazione decorre dal 1° gennaio 1983 per l'intera durata residua del corso; per chi ha iniziato dopo il 31 dicembre 1982, invece, la remunerazione spetta per tutta la durata del corso.
  • L'inclusione della specializzazione negli elenchi delle direttive, oppure la sua equipollenza a una specializzazione riconosciuta in almeno due Stati membri, costituisce fatto costitutivo del diritto azionato e deve essere allegata dall'attore e, se necessario, provata; il giudice deve comunque verificarla d'ufficio.
  • La mancata contestazione specifica opera solo nei limiti in cui l'allegazione di fatto sia stata specifica; il principio di non contestazione non può supplire a un'omissione originaria dell'allegazione costitutiva.
  • La contestazione in appello della sussistenza del requisito comunitario della specializzazione non è preclusa dall'art. 345 c.p.c. quando si tratta di mera difesa in iure e della denuncia dell'omessa verifica di un fatto costitutivo rilevabile d'ufficio.
  • L'equipollenza di una specializzazione non può essere desunta da norme interne sopravvenute rispetto al periodo di frequenza del corso, perché l'eventuale equipollenza deve riferirsi alla situazione normativa e fattuale rilevante all'epoca del corso stesso.
  • In presenza di omessa pronuncia su alcuni capi di domanda o di contrasto tra motivazione e dispositivo, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame delle posizioni rimaste senza decisione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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