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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18566/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un accertamento IMU per l'annualità 2012 relativo a un immobile che la società sosteneva avesse natura rurale e quindi non dovesse essere assoggettato all'imposta. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la pretesa del Comune, ritenendo che la dichiarazione DOCFA presentata nel 2015 non potesse operare retroattivamente per gli anni precedenti. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, violazione di norme catastali e tributarie sostenendo che: la domanda DOCFA sarebbe assimilabile a una dichiarazione di scienza emendabile anche per correggere errori del contribuente; il riconoscimento della ruralità non sarebbe limitato alle ipotesi e ai termini della disciplina del 2011-2012; non sarebbe indispensabile l'iscrizione nella categoria catastale D/10, essendo sufficiente la prova che il bene sia strumentale all'attività agricola. In pendenza del giudizio la società ha inoltre impugnato il diniego comunale di definizione agevolata ex art. 5 l. 130/2022, lamentando vizi di notificazione e illegittimità della motivazione, sostenendo che l'ente non avesse potere di rifiutare la definizione e che il diniego fosse nullo o inesistente.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto al diniego di definizione agevolata, ha ritenuto che la notificazione via PEC, anche se eventualmente viziata, fosse comunque sanata perché l'atto era pervenuto nella sfera di conoscenza della contribuente, che lo aveva impugnato; ha inoltre affermato che per le liti tributarie relative a tributi di enti territoriali la definizione agevolata ex art. 5 l. 130/2022 opera solo se l'ente ha adottato la scelta normativa di applicarla, e che nel caso concreto il Comune aveva legittimamente scelto di non aderirvi. Quanto al merito tributario, la Corte ha ribadito che per l'esenzione ICI/IMU la rilevanza decisiva è la classificazione catastale e che la variazione DOCFA produce effetti solo dall'anno successivo alla domanda o, se si tratta di correzione di errore materiale/variazione denunciata, dalla data della denuncia, ma non retroattivamente per annualità precedenti in cui il contribuente aveva consentito l'erroneo classamento. È stata quindi confermata la debenza di ICI/IMU per gli anni antecedenti al 2016. La società è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare errores in iudicando in diritto.

  • art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla procedura DOCFA e sulla rettificabilità della dichiarazione catastale.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011

    disciplina la domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità, da presentarsi entro il termine previsto dalla norma.

  • art. 2 del D.M. 26 luglio 2012

    richiamato come parte del quadro normativo sulla procedura di riconoscimento della ruralità.

  • art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993

    richiamato quale base normativa del requisito di ruralità degli immobili strumentali all'attività agricola.

  • art. 13, comma 8, d.l. n. 201/2011

    richiamato nel motivo della contribuente sul regime catastale e fiscale degli immobili rurali.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma processuale relativa al ricorso per cassazione in materia tributaria.

  • art. 5, comma 11, l. n. 130/2022

    regola la definizione agevolata e il termine/forma del diniego dell'ente alla domanda del contribuente.

  • art. 149-bis c.p.c.

    richiamato dalla contribuente per contestare la modalità di notificazione via PEC del diniego comunale.

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato per la necessaria relata di notificazione, dedotta come mancante.

  • art. 3-bis l. n. 53/1994

    richiamato quale base della notificazione eseguita dal difensore del Comune.

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato nella relata di notifica quale fonte della procura alle liti del difensore notificante.

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato

    la Corte ne ha fatto applicazione ritenendo sanato l'eventuale vizio di notificazione perché il diniego ha raggiunto il proprio scopo, essendo stato conosciuto e impugnato.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui una classificazione catastale errata non può cristallizzare un'imposizione contraria alla capacità contributiva.

  • art. 2135 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che fosse sufficiente la destinazione agricola/strumentale del bene.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    evocato dalla Corte come regola generale di efficacia delle risultanze catastali dall'anno d'imposta successivo alla messa in atti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di ICI/IMU, il riconoscimento della ruralità e della conseguente non imponibilità dell'immobile dipende, in via decisiva, dalla corretta classificazione catastale; se il bene è iscritto in una categoria diversa, il contribuente deve attivarsi per correggere il classamento.
  • La variazione catastale richiesta dal contribuente mediante procedura DOCFA non produce, di regola, effetti retroattivi per annualità precedenti: opera dall'anno successivo alla variazione annotata, salvo l'ipotesi di correzione di un errore materiale di fatto o di modifica denunciata dal contribuente, con efficacia dalla denuncia.
  • L'errore del contribuente nel dichiarare la destinazione del bene non può essere opposto per ottenere la retroazione degli effetti della correzione alle annualità già definite in base alla precedente dichiarazione.
  • Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione relative ai tributi degli enti territoriali, la possibilità di aderire alla procedura è rimessa alla scelta dell'ente, da formalizzare con proprio atto; in difetto di tale scelta, il diniego è legittimo.
  • La notificazione irrituale di un atto è sanata se il destinatario ne ha avuto conoscenza effettiva e ha potuto impugnarlo, poiché in tal caso l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato.
  • La censura di nullità della notifica non può essere utilmente spesa quando l'atto è stato tempestivamente conosciuto e contestato, e non si è verificata una concreta lesione del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicatoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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