Cassazione Civile, Ordinanza n. 14257/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui la concessionaria della riscossione liquidava la Tares per l’anno 2013, contestando al contribuente omessa denuncia e omesso versamento in relazione a immobili di sua disponibilità. In appello la commissione regionale aveva ritenuto che l’omessa o infedele denuncia si fosse protratta negli anni e che dovesse applicarsi il cumulo giuridico delle sanzioni per le annualità 2010-2015. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del principio di non contestazione e nullità della sentenza per aver valorizzato difese tardive o non idoneamente dedotte dalla concessionaria; 2) violazione delle norme sulla Tares/Tarsu/Tari e sulla decadenza, sostenendo che una dichiarazione presentata nel 1984 avrebbe comunque coperto gli immobili e che, al più, si sarebbe trattato di denuncia infedele ormai decaduta; 3) nullità per omessa pronuncia su mancato accesso ai luoghi e violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 4) nullità per omessa pronuncia sull’asserita errata classificazione delle superfici tassabili, perché sarebbero state escluse aree non produttive di rifiuti; 5) nullità per omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’avviso, in particolare su metodo di calcolo delle superfici, interessi, tariffa e coefficienti. La concessionaria ha resistito e ha proposto ricorso incidentale censurando l’applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni per più annualità, sostenendo che si trattasse di omesso versamento e non di violazioni suscettibili di continuazione.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, il principio di non contestazione non impone all’ente impositore un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contenuto nell’atto impositivo. Ha respinto il secondo motivo osservando che, per escludere la tassazione delle aree scoperte, il contribuente deve provare la loro effettiva natura pertinenziale e non operativa; nel caso concreto tale prova mancava e, anzi, le deduzioni del ricorrente confermavano un uso artigianale/operativo delle aree. Ha disatteso anche la tesi di decadenza e prescrizione, affermando che l’omessa dichiarazione si rinnova anno per anno e consente la sanzione per ciascuna annualità. Sul terzo motivo ha rilevato che in materia di Tares non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo né un necessario previo accesso ai luoghi per gli accertamenti. Sul quarto motivo ha ritenuto che l’accertata violazione dell’obbligo dichiarativo precludesse, in radice, la pretesa esclusione di superfici dalla tassazione. Sul quinto motivo ha escluso il vizio di motivazione dell’avviso, poiché per gli interessi e per la rideterminazione della superficie tassabile è sufficiente l’indicazione dei criteri essenziali e degli elementi necessari a comprendere la pretesa, rinviando alla fase contenziosa la prova analitica. Anche il ricorso incidentale è stato respinto, perché il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997 è applicabile alle plurime violazioni relative a periodi d’imposta diversi, con rideterminazione unitaria della sanzione. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all’ente impositore un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contenuto nell’atto impositivo.
La disciplina delle controdeduzioni dell’ente resistente non trasforma l’atto impositivo in atto introduttivo del giudizio e non comporta un aggravamento dell’onere di allegazione dell’Amministrazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per dedurre vizi di nullità della sentenza per omessa pronuncia o violazioni processuali.
artt. 70 e 71 d.lgs. n. 507/1993
Richiamati per sostenere la tesi della decadenza e dell’erronea qualificazione della denuncia; la Corte afferma che l’omessa denuncia si rinnova annualmente e non determina decadenza del potere accertativo per gli anni successivi.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della Tares; la Corte ne ricava la continuità normativa con i prelievi sui rifiuti e il presupposto impositivo legato a locali e aree suscettibili di produrre rifiuti.
art. 1, comma 685, L. n. 147/2013
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dei tributi sui rifiuti.
art. 14, comma 3, d.l. n. 201/2011
Il tributo è dovuto da chi possiede, occupa o detiene locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
art. 14, comma 4, d.l. n. 201/2011
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva, salvo le aree scoperte operative.
Il presupposto della tassa rifiuti è l’occupazione o detenzione di locali e aree scoperte; le esclusioni operano solo se provate dal contribuente e non in via automatica.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
Consente il cumulo giuridico/continuazione per violazioni relative a periodi d’imposta diversi, con applicazione di un’unica sanzione aumentata secondo i criteri di legge.
Evocato dalla resistente per sostenere l’inapplicabilità della continuazione; la Corte precisa che la disciplina speciale delle sanzioni per omesso versamento non esclude il cumulo giuridico quando ricorrano violazioni plurime unificabili.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Richiamato nel ragionamento sul contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ribadisce che non si estende a generalità degli accertamenti tributari, ma è circoscritto alle ipotesi tipizzate previste dalla norma.
Il previo accesso ai luoghi è facoltativo, non obbligatorio, ai fini della verifica tributaria.
Richiamato per contestare l’inammissibilità del motivo di appello; la Corte, però, ritiene infondata la doglianza sul difetto di motivazione dell’avviso.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte osserva che, ove manchi la decisione su un motivo, può comunque decidersi nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
Per i tributi locali, la motivazione dell’avviso è sufficiente quando indica la maggiore superficie accertata, la tariffa o la categoria applicata, senza necessità di esporre in dettaglio gli elementi istruttori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto dell’impugnazione, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il principio di non contestazione non può essere utilizzato per imporre all’Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto ai fatti costitutivi già contenuti nell’atto impositivo impugnato.
- Per l’esclusione o riduzione della tassazione delle aree scoperte il contribuente deve allegare e provare specificamente la pertinenzialità e soprattutto la non operatività dell’area; la mera esistenza di un nesso pertinenziale non basta se l’area è funzionalmente impiegata nell’attività produttiva o commerciale.
- In materia di tributi sui rifiuti, l’omessa o infedele dichiarazione si rinnova per ciascun anno d’imposta e legittima la contestazione e la sanzione per ogni annualità successiva; non si determina una decadenza del potere accertativo per il solo decorso del tempo dalla prima denuncia.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa; il previo accesso ai luoghi, quando previsto, può essere solo facoltativo se la legge usa una formula permissiva.
- L’avviso di accertamento o di liquidazione è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere il criterio di calcolo della pretesa e di difendersi; non è necessario indicare analiticamente ogni passaggio istruttorio, il dettaglio dei saggi di interesse o le singole modalità di computo se il criterio impositivo è intelligibile.
- Le plurime violazioni tributarie relative a periodi d’imposta diversi possono essere attratte nel regime della continuazione con applicazione del cumulo giuridico, anche in sede giudiziale, mediante rideterminazione unitaria della sanzione.
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