Cassazione Civile, Ordinanza n. 14256/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia aveva ad oggetto un sollecito di pagamento con cui il Comune aveva chiesto alla società il versamento della TARI relativa all'anno 2016. Dopo che la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del Comune e rigettato il ricorso originario della contribuente, la società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, poi però depositava memoria rappresentando di aver definito transattivamente con il Comune tutte le pendenze TARI relative agli anni 2014-2020, compresa quella oggetto del giudizio, con accordo di abbandono del contenzioso e compensazione delle spese. In conseguenza di tale accordo, la ricorrente ha rinunciato al ricorso chiedendo di non essere condannata alle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuto accordo transattivo prodotto dalla ricorrente, comprensivo della pattuizione sulla compensazione delle spese, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio di tale previsione, non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis. 1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.
La rinuncia al ricorso, in presenza dei presupposti e dell'accordo tra le parti, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 390 c.p.c.
sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta idonea a determinare l'estinzione del processo.
art. 391 c.p.c.
dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia
La Corte ha applicato la disciplina dell'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso il contributo aggiuntivo, affermando che la disposizione, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono transattivamente la controversia e il ricorrente rinuncia al ricorso in cassazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto se risultano i presupposti formali della rinuncia e dell'accordo.
- L'accordo delle parti che preveda la compensazione delle spese consente al giudice di disporne la compensazione anche nel provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio.
- La previsione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata analogicamente fuori dai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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