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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14194/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello avverso il rigetto dell’impugnazione di una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento dell’ICI per gli anni 2007 e 2008. Con il primo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che il giudice d’appello si fosse limitato a richiamare genericamente le ragioni del primo giudice senza un’autonoma motivazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla notificazione degli avvisi di accertamento ICI, sostenendo che la notifica sarebbe stata invalida perché eseguita da un messo del giudice di pace, soggetto che, secondo la ricorrente, non avrebbe potuto notificare atti sostanziali tributari ma solo atti processuali relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata esprimeva sufficientemente la ratio decidendi e consentiva il controllo del ragionamento seguito, in particolare sulla questione della legittimazione del notificatore. Ha poi affermato che la notificazione degli avvisi di accertamento ICI effettuata da un messo del giudice di pace è valida, perché la disciplina delle notificazioni degli atti tributari locali consente all’ente di avvalersi dei messi comunali e il messo di conciliazione/messo del giudice di pace rientra in tale categoria. Ha inoltre osservato che, comunque, anche un’eventuale nullità della notifica sarebbe stata sanata per raggiungimento dello scopo, poiché l’atto era stato consegnato a un dipendente della società, idoneo a portarlo a conoscenza del destinatario. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione del Comune. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di dedurre in cassazione la nullità della sentenza per vizi della motivazione o del procedimento.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    richiamato per il requisito del contenuto motivazionale della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della decisione.

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • artt. 49 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamati dalla ricorrente nel censurare la motivazione della decisione tributaria.

  • art. 13 L. n. 374 del 1991

    attribuisce ai messi di conciliazione/messi del giudice di pace la notificazione degli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace; richiamato dalla Corte per definire il ruolo del messo.

  • art. 10, comma 1, L. n. 265 del 1999

    consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi dei messi comunali per le notificazioni dei propri atti quando non sia possibile ricorrere al servizio postale o ad altre forme previste dalla legge; la Corte lo applica anche alle notifiche di atti tributari locali.

  • art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in via analogica come disciplina delle notificazioni degli atti tributari eseguite da messi comunali o speciali autorizzati.

  • art. 1, commi 158-161, L. n. 296 del 2006

    disciplina le forme di notificazione degli avvisi di accertamento ICI; la Corte ne ricava la possibilità di notificazione tramite messo notificatore/messo comunale e via postale.

  • art. 145, primo comma, c.p.c.

    richiamato per ritenere idonea la consegna a un dipendente della società presso la sede, quale soggetto addetto a ricevere la notifica.

  • art. 156, commi 2 e 3, c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanata se l’atto raggiunge il suo scopo, cioè se perviene comunque a conoscenza del destinatario.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di individuare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione o renda impossibile il controllo logico-giuridico del percorso decisorio; non ricorre se la ratio decidendi è, pur sinteticamente, comprensibile.
  • In materia di notificazione degli avvisi di accertamento ICI, la disciplina speciale delle notifiche degli atti tributari locali va coordinata con le norme generali sulle notificazioni delle pubbliche amministrazioni, sicché l’ente può avvalersi di un messo rientrante nella categoria dei messi comunali, ivi incluso il messo del giudice di pace già messo di conciliazione.
  • L’eventuale irregolarità della notificazione di un atto tributario non determina di per sé inesistenza dell’atto, ma al più nullità, sanabile quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, cioè sia pervenuto a conoscenza del destinatario.
  • La consegna dell’atto a un dipendente della società presso la sede integra un indice di idoneità della notificazione a raggiungere il suo fine, con conseguente sanatoria di eventuali vizi formali non specificamente accompagnati da contestazione sull’idoneità del consegnatario.
  • Per gli atti tributari, la notificazione è una condizione di efficacia dell’atto impositivo e non un suo elemento costitutivo: perciò i principi processuali sulla sanatoria delle nullità possono trovare applicazione anche in tale ambito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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