Cassazione Civile, Ordinanza n. 14255/2025 del 28/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il valore venale di alcuni immobili siti in Roma, oggetto di compravendita del 12 maggio 2017. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 51, comma 3, e 52 del D.P.R. 131/1986, sostenendo che il giudice regionale si era limitato a verificare la correttezza dei calcoli dell'Ufficio senza considerare in concreto le specifiche caratteristiche dell'immobile e il reddito effettivamente ritraibile. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 112 c.p.c. e 24 Cost., lamentando l'omesso esame delle caratteristiche intrinseche dell'unità immobiliare, evidenziate nella perizia di parte e corredate da rilievi fotografici. Con il terzo motivo ha ancora dedotto violazione degli artt. 112 c.p.c. e 24 Cost., assumendo che la CTR avesse fondato la decisione su fatti e circostanze estranei al thema decidendum e non ritualmente dedotti. Con il quarto motivo ha censurato la statuizione sulle spese, lamentando sia l'omessa pronuncia sulla dedotta lite temeraria sia il mancato rispetto della riduzione del 20% prevista quando l'Agenzia delle entrate si difenda tramite propri funzionari.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi, ritenendo legittima la metodologia di rettifica del valore adottata dall'Ufficio e correttamente confermata dalla CTR: il giudice di merito aveva valutato la stima fondata sul criterio della capitalizzazione del reddito e sul criterio comparativo, indicando gli elementi considerati e dando prevalenza alla stima dell'Ute rispetto alla perizia di parte. È stato invece accolto, nei limiti indicati in motivazione, il quarto motivo, perché la sentenza impugnata non aveva applicato la riduzione del 20% del compenso/spese spettante all'Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari, come imposto dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 546/1992. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tale profilo e ha deciso nel merito, rideterminando le spese dei due gradi di merito con applicazione della riduzione del 20%. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
Attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere di rettificare il valore dichiarato in atto quando non corrispondente al valore venale in comune commercio, potendo utilizzare il criterio comparativo, quello della capitalizzazione del reddito e ogni altro elemento di valutazione.
Richiamato come norma complementare alla rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura sulla mancata considerazione della perizia di parte è stata riqualificata come omesso esame di un fatto decisivo, ma ritenuta infondata e in parte preclusa dalla doppia conforme.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per evidenziare la preclusione del vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme.
Invocato per omessa pronuncia e ultrapetizione, ma ritenuto non violato perché la CTR ha deciso entro i limiti del thema decidendum e ha implicitamente disatteso le difese incompatibili con la motivazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma non ritenuto violato.
art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo
Se l'ente impositore è assistito da propri funzionari, nella liquidazione delle spese si applica la riduzione del 20% del compenso spettante agli avvocati; la Corte ha ritenuto che tale riduzione dovesse essere applicata anche nel caso concreto.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese secondo soccombenza.
Consentita la decisione nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamato dalla ricorrente per la liquidazione dei compensi, ma il punto decisivo è stato il combinato con l'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la rettifica del valore dichiarato nell'atto di compravendita è legittima quando l'Amministrazione finanziaria fondi la stima su criteri normativamente previsti e su elementi concreti idonei a dimostrare la non corrispondenza al valore venale in comune commercio.
- Il criterio della capitalizzazione del reddito consente di stimare il valore dell'immobile partendo dal reddito medio annuo ritraibile e dal tasso medio di rendimento degli investimenti immobiliari; nella valutazione il giudice può attribuire maggiore attendibilità alla stima dell'Ufficio rispetto alla perizia di parte, purché esponga in modo conciso le ragioni del proprio convincimento.
- Nel giudizio tributario il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva o ogni risultanza della perizia stragiudiziale, essendo sufficiente una motivazione che indichi gli elementi decisivi posti a base della decisione e renda implicitamente incompatibili le tesi disattese.
- Non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. la valorizzazione di circostanze desumibili dagli atti di causa o dalle stesse difese delle parti, anche se non espressamente riproposte in modo autonomo nelle conclusioni.
- Quando l'Agenzia delle entrate si costituisce e difende in giudizio a mezzo di propri funzionari, nella liquidazione delle spese va applicata la riduzione del 20% prevista dall'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992; la mancata applicazione di tale riduzione comporta cassazione sul solo capo relativo alle spese e può essere corretta in sede di decisione nel merito.
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