Cassazione Civile, Ordinanza n. 14222/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2009 ai fini Ires, Irap e Iva. L’Ufficio aveva contestato, da un lato, l’indeducibilità di costi per servizi resi da una cooperativa, ritenuti privi di certezza, determinabilità e inerenza all’attività d’impresa; dall’altro, l’indeducibilità di provvigioni corrisposte a due soggetti indicati come figli del socio unico. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il recupero a tassazione delle provvigioni ma aveva invece riconosciuto la deducibilità dei costi relativi ai servizi della cooperativa. L’Agenzia, con ricorso principale, ha censurato la decisione per violazione delle norme in tema di determinazione del reddito e onere della prova, sostenendo che la mera produzione dei contratti non fosse sufficiente a dimostrare effettività e inerenza dei costi, anche alla luce della genericità delle pattuizioni e dell’estraneità dell’attività della cooperativa rispetto a quella della contribuente. La società ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la CTR avesse negato la deducibilità delle provvigioni nonostante conferimenti d’incarico, fatture e altra documentazione attestante gli affari procacciati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il motivo relativo alla deducibilità dei costi per servizi della cooperativa, perché la CTR aveva considerato sufficiente la sola produzione dei contratti senza verificare adeguatamente effettività, specificità delle prestazioni e inerenza dei costi. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, poiché volto a sollecitare una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di appello sulla prova delle provvigioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, a carico della ricorrente incidentale, del versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le componenti negative dedotte devono essere provate quanto a esistenza, natura, fatti giustificativi e concreta destinazione all’attività d’impresa; l’inerenza è requisito essenziale del costo deducibile.
L’onere di provare i fatti costitutivi del costo dedotto grava sul contribuente che ne chiede il riconoscimento.
Richiamato insieme alle norme sulle presunzioni per censurare la valutazione probatoria della CTR.
Richiamato insieme alle norme sulle presunzioni per censurare la valutazione probatoria della CTR.
art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato dal ricorso incidentale per la deducibilità dei costi ai fini IRAP.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorso incidentale in tema di detrazione IVA subordinata all’inerenza dei costi all’attività d’impresa.
Richiamato dal ricorso incidentale, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di esito sfavorevole, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposte dirette e IVA, quando l’Amministrazione contesta la deducibilità o detraibilità di un costo, il contribuente deve provare e documentare in modo specifico l’esistenza del costo, i fatti che lo giustificano e la sua concreta destinazione all’attività d’impresa.
- L’inerenza non si presume dalla sola esistenza formale del contratto: occorre verificare se il costo sia effettivamente correlato all’esercizio dell’impresa e non a una sfera estranea, sulla base di elementi qualitativi e non meramente quantitativi.
- Se l’Ufficio contesta la genericità o insufficienza della documentazione, può evidenziare sia la mancanza di elementi dimostrativi forniti dal contribuente sia l’esistenza di circostanze di fatto incompatibili con l’inerenza del costo.
- La produzione di contratti o di documenti formalmente coerenti non è di per sé sufficiente quando manchino indicazioni concrete su prestazioni eseguite, personale impiegato, tempi, modalità operative e corrispondenza tra importi pattuiti e somme dedotte.
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito della CTR che, con motivazione congrua, abbia escluso la prova dell’effettività e dell’inerenza dei costi; è invece inammissibile il motivo che miri soltanto a una diversa rivalutazione del materiale istruttorio.
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