Cassazione Civile, Ordinanza n. 14258/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui la concessionaria del servizio di riscossione del Comune liquidava la TARI per le annualità 2014 e 2015 per omessa denuncia e omesso versamento in relazione a immobili e aree nella disponibilità del contribuente. In appello la commissione regionale rigettava sia l'appello principale del contribuente sia quello incidentale della concessionaria, ritenendo: insussistente una violazione del principio di non contestazione; integrata l'omessa dichiarazione, con irrilevanza della tesi della denuncia originaria del 1984 per l'area pertinenziale e con onere del contribuente di provare le condizioni di esenzione o riduzione; infondata la censura sul mancato accesso ai luoghi e sul contraddittorio endoprocedimentale; infondata la doglianza sulla classificazione delle superfici; infine corretta l'applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni per le più annualità. Il ricorrente principale proponeva cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del principio di non contestazione e dell'art. 23 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme sulla TARSU/TARI e sulla decadenza, sostenendo che vi fosse stata una denuncia già dal 1984 e al più una denuncia infedele ormai decaduta; 3) omessa pronuncia su illegittimità dell'avviso per mancato accesso ai luoghi e violazione del contraddittorio, oltre che per la mancata esatta individuazione delle superfici tassabili; 4) omessa pronuncia sull'errata classificazione delle superfici, che sarebbero state esenti perché a deposito, manovra o inutilizzate; 5) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per aver dichiarato inammissibile per genericità il motivo relativo alla motivazione dell'avviso su superficie, interessi, tariffa e coefficienti. La concessionaria, con ricorso incidentale, censurava l'applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni, sostenendo che non fosse applicabile in caso di omesso versamento su annualità successive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale della concessionaria. Ha ritenuto infondati i primi due motivi del ricorso principale: nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all'amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quello già contenuto nell'atto impositivo; quanto alla TARI, l'omessa o incompleta dichiarazione integra una violazione che si rinnova per ciascun anno d'imposta e non determina decadenza del potere di accertamento, mentre l'esclusione da tassazione di aree pertinenziali o non operative richiede allegazione e prova specifica del contribuente, qui mancanti. Il terzo motivo è stato in sostanza superato nel merito: la Corte ha affermato che per la TARI non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale né un necessario previo accesso ai luoghi. Il quarto motivo è stato respinto perché la violazione dell'obbligo dichiarativo escludeva a monte l'esonero delle aree. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: l'avviso era sufficientemente motivato quanto al criterio di calcolo, agli interessi e alle grandezze assunte, non essendo necessario indicare analiticamente i saggi o le modalità di computo; inoltre non vi era confusione tra motivazione dell'atto e prova dei fatti posti a base della pretesa. Il ricorso incidentale è stato respinto perché, in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento su annualità diverse, si applica il regime della continuazione attenuata ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997. Le spese del grado sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione non comporta, nel processo tributario, un onere di allegazione ulteriore dell'ente impositore rispetto a quanto già posto a base dell'atto impositivo.
art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
La necessità per il resistente di prendere posizione sui motivi del ricorso non trasforma l'onere difensivo in un obbligo di nuova allegazione della pretesa tributaria.
artt. 70 e 71 d.lgs. n. 507/1993
In materia di TARSU/TARI la denuncia originaria può essere integrata dalle sole variazioni; l'omessa o infedele dichiarazione però si rinnova per ogni anno d'imposta e non fa decorrere un termine decadenziale unico dalla prima dichiarazione.
Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro normativo sulla pretesa tributaria contestata.
art. 1, comma 685, L. n. 147/2013
Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro normativo della disciplina TARI.
art. 1, comma 641, L. n. 147/2013
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali...
Il presupposto impositivo è ampio e la sottrazione delle aree pertinenziali opera solo se queste non siano operative e sia provata la loro concreta inidoneità a produrre rifiuti.
art. 1, comma 646, L. n. 147/2013
Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti...
Ai fini dell'accertamento il Comune può utilizzare le superfici già dichiarate o accertate e, per le unità catastali, può assumere l'80% della superficie catastale secondo i criteri regolamentari.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
Per più violazioni della medesima obbligazione tributaria su annualità diverse si applica la continuazione attenuata, con irrogazione di un'unica sanzione aumentata secondo legge.
Il motivo di appello deve essere specifico; la Corte ha però ritenuto infondata la censura sulla asserita genericità, perché il contenuto del motivo rendeva comprensibile la doglianza.
L'omessa pronuncia integra vizio processuale, ma nel caso la Corte ha ritenuto di poter decidere la questione nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Non si estende ai tributi non armonizzati un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; la disposizione resta limitata agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche.
Il previo accesso ai luoghi era solo facoltativo e non costituisce condizione necessaria per l'accertamento TARI.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti soccombenti.
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
L'avviso di accertamento degli enti locali è sufficientemente motivato quando indica la maggiore superficie, la diversa tariffa o categoria applicata, senza necessità di esporre tutte le indagini e le fonti probatorie.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri dei motivi di ricorso esaminati, rispettivamente per violazione di legge e per nullità della sentenza o omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'amministrazione non è gravata da un onere di nuova allegazione dei fatti costitutivi della pretesa oltre quanto già contenuto nell'atto impositivo impugnato; il principio di non contestazione opera entro i limiti strutturali del giudizio di impugnazione dell'atto.
- In materia di TARI, la dichiarazione omessa o incompleta non esaurisce l'obbligo del contribuente con la prima annualità, ma la violazione si rinnova per ciascun anno d'imposta finché perdura la mancata dichiarazione o l'infedeltà della stessa.
- L'esclusione dalla tassa per aree pertinenziali o accessorie richiede la prova, a carico del contribuente, sia del vincolo pertinenziale sia della non operatività dell'area, cioè della sua concreta inidoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale già tassato.
- Per i tributi locali non armonizzati non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, né il previo accesso ai luoghi è sempre necessario per l'accertamento, salvo specifiche previsioni di legge.
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente di comprendere il criterio di determinazione della pretesa e la sua base normativa; non è necessario esporre in modo analitico tutte le indagini compiute o le modalità matematiche di calcolo, se tali elementi sono ricavabili o contestabili nel successivo giudizio.
- In caso di più violazioni relative a annualità diverse della medesima imposta, la sanzione può essere unificata secondo il regime della continuazione attenuata previsto dalla disciplina tributaria sanzionatoria.
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