Cassazione Civile, Ordinanza n. 12193/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una banca, poi incorporata in altra società bancaria, aveva chiesto in dichiarazione il rimborso di somme versate per Irpeg e Ilor relative all’anno d’imposta 1995. L’Amministrazione aveva accolto solo in parte la richiesta, negando il resto per insufficiente documentazione quanto al credito Irpeg e per asserita non spettanza del credito Ilor, ricondotto a una indebita compensazione/riporto di eccedenze tra imposte diverse. La contribuente aveva impugnato i dinieghi parziali ottenendo ragione in primo e secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di legge perché la CTR aveva ritenuto tardivo il diniego di rimborso per decorso del termine di decadenza dell’art. 43 d.P.R. 600/1973, mentre tale termine riguarderebbe solo l’accertamento dei crediti dell’Erario e non la contestazione di un debito restitutorio; 2) nullità della sentenza per vizi processuali e motivazionali nella parte in cui aveva ritenuto provata la spettanza del rimborso e insufficiente la contestazione dell’Ufficio; 3) violazione di varie norme sostanziali e processuali per avere attribuito valore decisivo a documenti risalenti, a dati già noti all’Amministrazione, al principio di non contestazione e alla certificazione di bilancio; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo alla genesi del credito Ilor, derivante dal riporto di un credito Irpeg come credito Ilor. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e, con riferimento ai motivi secondo e terzo, ha accolto le censure limitatamente ai profili di omessa pronuncia/vizio di motivazione sulla prova del credito Irpeg e sulla legittimità della compensazione ai fini Ilor, assorbendo il quarto motivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate limitatamente al primo, secondo e terzo motivo, nei termini indicati, ha assorbito il quarto motivo e ha cassato la sentenza della CTR del Piemonte con rinvio al giudice di merito in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che il termine decadenziale per l’accertamento ex art. 43 d.P.R. 600/1973 non impedisce all’Amministrazione di contestare in giudizio il credito al rimborso esposto dal contribuente; inoltre, ha rilevato che la CTR aveva omesso di confrontarsi con le specifiche contestazioni dell’Ufficio sulla prova del credito Irpeg e sulla legittimità del riporto/compensazione Ilor.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, in combinazione con altre disposizioni, ma senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione di legge; la Corte non ne offre un autonomo significato, limitandosi ad accogliere il principio sulla distinzione tra accertamento e contestazione del rimborso.
Il termine di decadenza previsto per l’esercizio del potere di accertamento riguarda le sole attività di accertamento dei crediti dell’Erario e non preclude la contestazione del credito al rimborso vantato dal contribuente.
Norma richiamata nei motivi di ricorso sul rimborso delle imposte; non viene interpretata in modo autonomo oltre al quadro generale della contestazione del credito di rimborso.
Richiamato nel ricorso; non risulta una specifica esegesi autonoma nella decisione.
Richiamato tra le norme invocate nel ricorso, senza autonoma interpretazione nella motivazione della Corte.
Richiamato nel ricorso, privo di specifica interpretazione nella sentenza.
Richiamato nel ricorso, senza autonoma applicazione argomentata dalla Corte.
Richiamato nel ricorso, senza specifica interpretazione nella motivazione.
Richiamato nel ricorso; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
Richiamato dalla CTR per affermare il termine decennale di conservazione dei documenti; la Corte non fonda la decisione su tale profilo, che resta assorbito.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro dei principi dello Statuto del contribuente; la sentenza non ne fornisce un’interpretazione autonoma.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro dei principi dello Statuto del contribuente; non è oggetto di autonoma ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione oltre al richiamo ai principi di affidamento e buona fede.
Richiamato nel terzo motivo in tema di conservazione della documentazione, senza interpretazione autonoma nella decisione.
La Corte ricorda che, in tema di rimborso, grava sul contribuente l’onere di provare tutti i fatti posti a fondamento della domanda.
Richiamato nel ricorso in tema di prova documentale, senza autonoma ratio nel provvedimento.
Richiamato nel ricorso; non è sviluppata una specifica interpretazione.
Richiamato nel ricorso; non emerge una autonoma esegesi nella motivazione.
Richiamato nel ricorso; la Corte non ne fa applicazione autonoma.
art. 2, comma 1, d.l. 417/1991 conv. in L. 66/1992
Norma richiamata per escludere la legittimità del riporto/compensazione Ilor prospettato dalla contribuente; la CTR non si è confrontata con tale rilievo e la Cassazione censura l’omessa pronuncia.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi di nullità della sentenza; non viene autonomamente interpretato.
Richiamato nel ricorso, senza autonoma interpretazione.
La Corte ravvisa un vizio di omessa pronuncia/confronto con le contestazioni dell’Ufficio in relazione alla prova del credito e alla compensazione Ilor.
Richiamato nel ricorso per censurare la valutazione della prova; non è oggetto di autonoma ratio decisoria.
Richiamato nel ricorso in tema di valutazione della prova; la Corte non ne fa applicazione autonoma.
Richiamato nel ricorso per nullità della sentenza; la decisione accoglie la censura nei limiti dell’omessa pronuncia.
Richiamato nel ricorso; non è sviluppata una specifica interpretazione.
Richiamato nel ricorso; non è sviluppata una specifica interpretazione.
Richiamato nel ricorso in tema di motivazione della sentenza, senza autonoma esegesi.
Richiamato nel ricorso; non autonomamente interpretato.
Richiamato nel ricorso; non autonomamente interpretato.
Richiamato nel ricorso; non autonomamente interpretato.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato nel ricorso per il vizio motivazionale della sentenza tributaria; non è oggetto di autonoma ratio decidendi.
Richiamato nel ricorso in tema di appello tributario; non autonomamente interpretato.
Richiamato nel ricorso, senza autonoma interpretazione.
Richiamato nel ricorso, senza autonoma interpretazione.
Norma sul rimborso, evocata nel quadro normativo della controversia; la Corte si concentra soprattutto sulla prova del credito e sulla possibilità di contestarlo oltre i termini di accertamento.
Massime di principio
- In materia di rimborso di imposte, il contribuente che chiede la restituzione deve provare integralmente i fatti costitutivi del credito vantato; il giudice di merito deve verificare tale prova in modo critico e confrontarsi con le contestazioni specifiche dell’Amministrazione.
- Il termine decadenziale previsto per l’esercizio del potere di accertamento tributario limita la potestà impositiva dell’Erario, ma non impedisce all’Amministrazione di contestare in giudizio l’esistenza di un credito restitutorio esposto dal contribuente.
- La richiesta di rimborso formulata in dichiarazione non determina, di per sé, la cristallizzazione definitiva del credito né trasferisce sull’Amministrazione un onere di accertamento tale da rendere incontestabile la pretesa del contribuente.
- È vizio rilevante della decisione di merito quello che ometta di considerare contestazioni difensive decisive dell’Ufficio, soprattutto quando esse attengono alla sussistenza stessa del credito e alla correttezza della sua quantificazione o compensazione.
- In tema di rimborso, elementi estrinseci quali la disponibilità teorica di dati presso l’Amministrazione, la certificazione del bilancio o la mancata attivazione di contestazioni negli anni precedenti non possono sostituire la verifica dell’effettiva prova del credito, che resta necessaria e prioritaria.
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