Cassazione Civile, Ordinanza n. 12024/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguardava il transito su una strada gravata da servitù di passo. I proprietari del fondo dominante hanno agito per ottenere l'inibizione dell'aggravamento della servitù, contestando che i proprietari del fondo servente potessero far transitare autocarri o autoarticolati dopo aver mutato la destinazione del fondo da agricola a industriale. I convenuti hanno resistito sostenendo, in sostanza, che la strada era di comune proprietà di tutti i frontisti e che quindi essi avevano la qualità di comunisti, non di meri titolari di servitù su cosa altrui. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1067 e 1100 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse errato nel qualificare il rapporto come servitù aggravata e nel non riconoscere la comproprietà della strada.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva accertato come non controversa la natura del diritto di cui si discuteva e aveva qualificato la domanda come azione di aggravamento della servitù ex art. 1062 c.c., rilevando che l'esistenza della servitù era stata pacificamente ammessa in giudizio e che la difesa dei convenuti si era limitata a negarne l'aggravamento. Ne è derivata l'inammissibilità della pretesa di rimettere in discussione in cassazione un punto ormai intangibile. I ricorrenti sono stati inoltre condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per dedurre la violazione dei limiti all'esercizio della servitù e all'aggravamento del peso sul fondo servente
richiamato dai ricorrenti per sostenere la tesi della comunione della strada tra frontisti
richiamato dalla Corte d'appello e valorizzato dalla Cassazione come base della domanda di aggravamento della servitù
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare una decisione chiedendo una nuova valutazione di un punto di fatto o di qualificazione giuridica che la sentenza impugnata abbia ritenuto ormai non controverso o intangibile, se il motivo non si confronta specificamente con tale ratio decidendi.
- Quando la domanda di merito è stata impostata e trattata come azione di aggravamento di una servitù, la parte soccombente non può in cassazione trasformare la controversia in una questione diversa, sostenendo per la prima volta la comunione del bene, se tale impostazione non risulta essere stata oggetto di decisione controversa nei gradi di merito.
- La doglianza di violazione di legge è inammissibile se mira, in realtà, a rimettere in discussione l'accertamento compiuto dal giudice di merito sulla natura del diritto controverso e sull'assetto fattuale già pacifico tra le parti.
Come è indicizzato
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