Cassazione Civile, Ordinanza n. 12025/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia trae origine da un verbale di contestazione per eccesso di velocità, seguito da ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Salerno che aveva respinto l'opposizione amministrativa. L'interessato aveva quindi proposto opposizione davanti al Giudice di pace, ma l'opposizione era stata disattesa; il Tribunale di Vallo della Lucania aveva poi rigettato l'appello. In cassazione la parte soccombente ha impugnato la sentenza del Tribunale, ma il ricorso non conteneva un'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, limitandosi dopo le intestazioni a sviluppare direttamente i motivi di censura. La Corte ha ritenuto tale omissione incompatibile con il requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., perché impedisce la comprensione autonoma del ricorso e non può essere sanata né leggendo i singoli motivi né consultando altri atti processuali. È stata inoltre disposta la condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del requisito di autosufficienza/formale esposizione dei fatti, rilevando la totale mancanza della sintesi della vicenda e del contenuto della decisione impugnata. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, perché tale requisito è essenziale per la comprensione autonoma delle censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In presenza dei presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro dell'importo ulteriore richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto della decisione impugnata deve essere autonoma e sufficiente a consentire la comprensione delle censure.
- La mancanza totale della narrativa dei fatti non può essere sanata mediante l'esame dei singoli motivi di ricorso o mediante il richiamo ad altri atti del processo, per il principio di autonomia del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è proposto oltre la soglia temporale prevista dalla disciplina del contributo unificato, la declaratoria di inammissibilità può comportare l'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
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