Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12027/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel corso di un giudizio civile era stato liquidato a favore di un consulente tecnico d'ufficio un compenso di euro 6.350,00. La banca controparte ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione, ottenendo dal Tribunale l'annullamento del decreto sul rilievo che la somma fosse stata liquidata per chiarimenti resi dal CTU sull'elaborato depositato, attività ritenuta compresa nell'incarico originario e non autonoma, oltre che per difetto di motivazione sui parametri applicati. Il consulente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che l'opposizione della banca era tardiva perché proposta oltre 30 giorni dalla comunicazione del decreto; 2) nullità della decisione per omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il compenso riguardasse un secondo incarico autonomo e non i chiarimenti del primo incarico.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla banca: il ricorso per cassazione era ammissibile perché l'ordinanza resa sull'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 non è appellabile e l'art. 327 c.p.c. opera come termine lungo in difetto di notifica. Nel merito del primo motivo, la Corte ha giudicato corretta la decorrenza del termine di opposizione tenendo conto della sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid (art. 83 d.l. n. 18/2020 e art. 36 d.l. n. 23/2020), così che il ricorso della banca non era tardivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché mirava a sovvertire un apprezzamento di fatto del giudice di merito circa la natura dei chiarimenti resi dal CTU, sia perché l'ordinanza impugnata era sorretta anche da una ratio decidendi autonoma non censurata, relativa alla mancanza di motivazione sui parametri di liquidazione. In conseguenza, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di sei mesi

    in difetto di notifica del provvedimento impugnabile, si applica la regola generale del termine lungo di impugnazione, utilizzabile anche per le ordinanze che decidono sulle opposizioni ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    disciplina l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi; nel caso concreto era il rimedio esperibile contro il decreto di liquidazione del CTU

  • d.lgs. n. 150/2011, art. 15

    l'ordinanza che decide sulle opposizioni in questione è espressamente non appellabile, quindi impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 4, c.p.c.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti non altrimenti appellabili

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    ha disposto la sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid nel periodo rilevante, incidendo sulla decorrenza del termine per proporre opposizione

  • art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23

    ha prorogato la sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel paradigma del motivo relativo all'omesso esame, quale norma generale sull'onere probatorio, ma non oggetto di autonoma decisione

Massime di principio

  • In materia di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al CTU, se il provvedimento non viene notificato opera il termine lungo generale di impugnazione ex art. 327 c.p.c., salvo diversa disciplina espressa.
  • L'ordinanza che decide sull'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 è non appellabile; il rimedio è il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 4, c.p.c.
  • Ai fini della tempestività dell'opposizione, i termini processuali vanno computati tenendo conto delle sospensioni straordinarie dei termini disposte per legge, come quelle introdotte per l'emergenza Covid-19.
  • In sede di legittimità non è censurabile, se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato, l'apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla natura dell'attività del consulente tecnico, specie quando la Corte territoriale ritenga che si tratti di chiarimenti compresi nell'incarico originario e non di un nuovo incarico autonomo.
  • Quando una decisione è sorretta da una ratio decidendi autonoma e non impugnata specificamente, il ricorso è inammissibile o comunque non può portare alla cassazione della statuizione, anche se altre rationes fossero contestate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.