Cassazione Civile, Ordinanza n. 12027/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel corso di un giudizio civile era stato liquidato a favore di un consulente tecnico d'ufficio un compenso di euro 6.350,00. La banca controparte ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione, ottenendo dal Tribunale l'annullamento del decreto sul rilievo che la somma fosse stata liquidata per chiarimenti resi dal CTU sull'elaborato depositato, attività ritenuta compresa nell'incarico originario e non autonoma, oltre che per difetto di motivazione sui parametri applicati. Il consulente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che l'opposizione della banca era tardiva perché proposta oltre 30 giorni dalla comunicazione del decreto; 2) nullità della decisione per omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il compenso riguardasse un secondo incarico autonomo e non i chiarimenti del primo incarico.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla banca: il ricorso per cassazione era ammissibile perché l'ordinanza resa sull'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 non è appellabile e l'art. 327 c.p.c. opera come termine lungo in difetto di notifica. Nel merito del primo motivo, la Corte ha giudicato corretta la decorrenza del termine di opposizione tenendo conto della sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid (art. 83 d.l. n. 18/2020 e art. 36 d.l. n. 23/2020), così che il ricorso della banca non era tardivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché mirava a sovvertire un apprezzamento di fatto del giudice di merito circa la natura dei chiarimenti resi dal CTU, sia perché l'ordinanza impugnata era sorretta anche da una ratio decidendi autonoma non censurata, relativa alla mancanza di motivazione sui parametri di liquidazione. In conseguenza, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
termine lungo di sei mesi
in difetto di notifica del provvedimento impugnabile, si applica la regola generale del termine lungo di impugnazione, utilizzabile anche per le ordinanze che decidono sulle opposizioni ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
disciplina l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi; nel caso concreto era il rimedio esperibile contro il decreto di liquidazione del CTU
d.lgs. n. 150/2011, art. 15
l'ordinanza che decide sulle opposizioni in questione è espressamente non appellabile, quindi impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 4, c.p.c.
art. 360, comma 4, c.p.c.
consente il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti non altrimenti appellabili
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18
ha disposto la sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid nel periodo rilevante, incidendo sulla decorrenza del termine per proporre opposizione
art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23
ha prorogato la sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nel paradigma del motivo relativo all'omesso esame, quale norma generale sull'onere probatorio, ma non oggetto di autonoma decisione
Massime di principio
- In materia di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al CTU, se il provvedimento non viene notificato opera il termine lungo generale di impugnazione ex art. 327 c.p.c., salvo diversa disciplina espressa.
- L'ordinanza che decide sull'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 è non appellabile; il rimedio è il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 4, c.p.c.
- Ai fini della tempestività dell'opposizione, i termini processuali vanno computati tenendo conto delle sospensioni straordinarie dei termini disposte per legge, come quelle introdotte per l'emergenza Covid-19.
- In sede di legittimità non è censurabile, se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato, l'apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla natura dell'attività del consulente tecnico, specie quando la Corte territoriale ritenga che si tratti di chiarimenti compresi nell'incarico originario e non di un nuovo incarico autonomo.
- Quando una decisione è sorretta da una ratio decidendi autonoma e non impugnata specificamente, il ricorso è inammissibile o comunque non può portare alla cassazione della statuizione, anche se altre rationes fossero contestate.
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