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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12026/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva convenuto davanti al giudice di pace il Comune e l'Agenzia delle Entrate chiedendo l'accertamento della non debenza di alcuni importi di cui aveva avuto conoscenza tramite estratto di ruolo. La domanda era stata rigettata in primo grado e l'appello era stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. In cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che fosse erroneo subordinare l'azione giudiziaria a una preventiva istanza di sgravio in autotutela o all'avvio di azioni esecutive da parte dell'ente, perché ciò avrebbe compresso il diritto di difesa. La Corte ha però rilevato che il ricorso non spiegava alcun concreto interesse ad agire, né indicava la scaturigine delle iscrizioni a ruolo; ha inoltre richiamato la disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo e i precedenti delle Sezioni Unite, affermando che l'impugnazione è ammissibile solo in presenza di specifici pregiudizi normativamente tipizzati o di omessa/inesatta notifica della cartella, non per far valere genericamente un accertamento negativo in assenza di iniziative esecutive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura costituzionale e ha applicato il filtro dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., richiamando il consolidato orientamento di legittimità sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo i casi specificamente previsti dalla legge. Poiché le controparti erano rimaste intimate, non ha pronunciato sulle spese; ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire è condizione dell'azione e deve sussistere in concreto; nel caso mancava la dimostrazione di un interesse tutelabile

  • art. 24 Cost.

    non è violato dalla disciplina che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo nei soli casi tipizzati dalla legge

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    ha introdotto la regola per cui l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo specifiche ipotesi di pregiudizio

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    individua i casi in cui la cartella invalidamente notificata e il ruolo sono direttamente impugnabili

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio che legittimano l'impugnazione diretta del ruolo/cartella

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio per il debitore che consente l'impugnazione diretta

  • art. 372 c.p.c.

    in cassazione la prova dello specifico interesse può essere fornita mediante deposito documentale entro i limiti processuali indicati

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    richiamato incidentalmente in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato per la funzione di filtro e per la logica acceleratoria del sindacato di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore deduca e dimostri uno dei pregiudizi specificamente previsti dalla legge o l'omessa/invalida notifica della cartella di pagamento.
  • L'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, deve essere concreto e attuale al momento della decisione; nei processi pendenti può essere influenzato anche da norme sopravvenute.
  • L'azione di accertamento negativo non è proponibile in modo generico per contestare iscrizioni a ruolo di origine ignota quando non sia allegata una situazione di obiettiva incertezza o un concreto pregiudizio giuridicamente rilevante.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si pone in contrasto con un orientamento di legittimità ormai consolidato senza addurre argomenti idonei a superarlo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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