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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12028/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce in un giudizio di divisione di un immobile tra due comproprietarie. In primo grado e poi in appello una delle contitolari ha chiesto che l'altra fosse condannata a corrispondere un'indennità per avere utilizzato in via esclusiva il bene comune. La Corte di appello ha rigettato la domanda riconvenzionale ritenendo non provato che la comproprietaria occupante avesse impedito all'altra il godimento del bene, osservando che l'uso esclusivo del bene comune non è di per sé fonte di responsabilità se non si dimostra l'effettiva esclusione degli altri comunisti dal pari uso. La ricorrente ha impugnato la decisione denunciando violazione degli artt. 820, 1102 e 1114 c.c., sostenendo che l'utilizzo esclusivo dell'immobile, unito alla sua non comoda divisibilità già accertata nel giudizio di divisione, avrebbe di per sé escluso la possibilità di godimento dell'altra comproprietaria; ha inoltre dedotto che l'impedimento al pari uso poteva desumersi anche da comportamenti concludenti e non richiedeva una manifestazione espressa di volontà.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., rilevando la conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza consolidata in tema di uso del bene comune da parte del comproprietario. Ha ribadito che il diritto di ciascun comunista all'uso della cosa rientra nel contenuto del diritto dominicale e incontra soltanto i limiti di non alterare la destinazione del bene e di non impedire il pari uso degli altri comproprietari; pertanto, il mero godimento esclusivo da parte di uno non integra automaticamente un pregiudizio risarcibile o indennizzabile, occorrendo la prova che gli altri siano stati concretamente impediti nell'utilizzazione diretta. La Corte ha anche escluso che l'accertata non comoda divisibilità dell'immobile ai fini della divisione comporti, di per sé, l'impossibilità di un uso contestuale da parte di più comproprietari. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 820 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non considerato decisivo; la Corte non ne fonda la decisione su tale norma.

  • art. 1102 c.c.

    il comproprietario può usare la cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comunisti di farne pari uso; il solo godimento esclusivo non è di per sé illecito.

  • art. 1114 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla divisibilità del bene, ma ritenuto non idoneo a fondare l'indennità per occupazione esclusiva.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per la condanna della parte soccombente alle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di comunione, il diritto del singolo comproprietario di usare direttamente il bene comune rientra nel contenuto del diritto di proprietà e non è fonte autonoma di responsabilità verso gli altri comunisti, salvo che sia provato un concreto impedimento al loro pari uso.
  • Chi domanda un'indennità per l'occupazione esclusiva del bene comune deve allegare e provare che l'altro comproprietario abbia effettivamente impedito o escluso il pari godimento; la mera utilizzazione esclusiva non basta.
  • L'accertamento della non comoda divisibilità del bene ai fini della divisione non equivale a prova dell'impossibilità di uso contestuale da parte dei comproprietari, trattandosi di profilo diverso e non sovrapponibile.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie quando la censura si risolve nella richiesta di una diversa ricostruzione del materiale probatorio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte sulla questione di diritto decisa.

Come è indicizzato

MaterieComunioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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