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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12023/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (intimati)

La controversia

La controversia nasce dall’annullamento, da parte del Giudice di pace, di avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici emessi da una società incaricata della riscossione per conto del Comune. In appello, promosso dalla curatela fallimentare della società subentrata nella riscossione e con costituzione del Comune, il Tribunale ha dichiarato l’impugnazione inammissibile perché ha qualificato la domanda originaria come opposizione all’esecuzione/ex art. 615-616 c.p.c., ritenendo che, nel testo allora vigente, l’art. 616 c.p.c. non consentisse l’appello. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi sostanzialmente connessi: ha denunciato omessa decisione, falsa applicazione degli artt. 615, 616 e 618 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. e motivazione apparente; ha sostenuto che i ricorrenti di primo grado avevano in realtà proposto una diversa azione, di accertamento negativo della debenza e della pretesa creditoria, che l’atto non era un’ordinanza-ingiunzione ma un avviso connesso a ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 e che il Tribunale avrebbe alterato d’ufficio la domanda, sostituendone una non proposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ricostruito la domanda secondo il suo contenuto sostanziale e non secondo le etichette usate dal ricorrente, richiamando il principio per cui l’interpretazione e qualificazione della domanda spettano al giudice di merito. Ha inoltre escluso il vizio di ultrapetizione, osservando che gli opponenti avevano comunque contestato il diritto del Comune e della società a procedere all’esecuzione nei loro confronti. Infine, ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse solo apparente, reputando i passaggi argomentativi comprensibili, pertinenti e riconducibili al caso concreto. Non vi è stata pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato per inquadrare la natura dell’opposizione rispetto all’esecuzione forzata e alla contestazione del diritto a procedere esecutivamente.

  • art. 616 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che, nel testo ratione temporis applicabile, l’opposizione così qualificata non era appellabile.

  • art. 618 c.p.c.

    Citato insieme agli artt. 615 e 616 c.p.c. nella doglianza del ricorrente sulla qualificazione dell’azione.

  • art. 949, comma 1, c.c.

    Evocato dal ricorrente in collegamento con la qualificazione dell’azione e con la pretesa di accertamento negativo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’asserita ultrapetizione.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti di tipicità e chiarezza dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Usato dalla Corte per fondare il giudizio di inammissibilità del ricorso quando i motivi si risolvono nella contestazione di una soluzione conforme a orientamento consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Citato nel passaggio sul criterio interpretativo della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato incidentalmente nel ragionamento sulla funzione di filtro dell’inammissibilità.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Richiamato incidentalmente in relazione agli effetti della declaratoria d’inammissibilità.

  • art. 8053 c.p.c.

    No; in realtà è richiamata Cass. S.U. n. 8053/2014 quale precedente sulla motivazione apparente e il minimo costituzionale del sindacato di legittimità.

Massime di principio

  • L’interpretazione e la qualificazione giuridica della domanda spettano al giudice di merito, che deve ricostruire il contenuto sostanziale della pretesa desumendolo dagli atti, dalla vicenda dedotta e dal petitum concreto, non essendo vincolato alle espressioni letterali usate dalla parte.
  • Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso o maggiore rispetto a quello richiesto, oppure decide su questioni estranee al thema decidendum; non sussiste quando il giudice si limiti a qualificare diversamente l’azione o a rilevare d’ufficio gli elementi necessari alla corretta applicazione della legge.
  • La motivazione è solo se, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o non condivisa, occorrendo una vera anomalia motivazionale rilevante a livello costituzionale.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti o della domanda, senza aggredire in modo pertinente la ratio decidendi, è inammissibile; ciò vale in particolare quando la decisione impugnata sia conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
  • Quando la controversia è stata ricondotta dal giudice di merito all’opposizione all’esecuzione, la contestazione dell’esistenza del diritto del creditore o dell’esattore a procedere esecutivamente è sufficiente a confermare la qualificazione data, a prescindere dalle formule usate dagli opponenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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