Cassazione Civile, Ordinanza n. 36684/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2003, emesso con metodo analitico-induttivo, con cui venivano recuperate maggiori IRPEG, IRAP e IVA per il disconoscimento di operazioni soggettivamente inesistenti documentate da fatture emesse da un fornitore ritenuto fittizio o non operativo. La CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, confermando il recupero IVA e annullando quello relativo alle imposte dirette. In cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione delle norme IVA, dell'onere della prova e della tutela dell'affidamento, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato la consapevolezza della frode e che la CTR avesse valorizzato in modo apodittico visura camerale e dossier informativi senza considerare altri elementi, come bilanci del fornitore e reale esecuzione delle operazioni; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) omessa pronuncia su questioni ritenute assorbite, tra cui difetto di motivazione dell'avviso e decadenza dal potere impositivo per asserito superamento dei termini; 4) omesso esame di fatti decisivi, in particolare pagamenti con bonifico e mancata verifica di prelevamenti in contanti del fornitore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste di violazione di legge; ha ritenuto infondata la doglianza sulla buona fede, precisando che essa va apprezzata secondo la diligenza esigibile dall'operatore professionale e non come mera assenza di dolo soggettivo; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della CTR era sufficiente e non apparente; ha ritenuto infondato il terzo motivo quanto al difetto di motivazione, poiché l'accoglimento nel merito della pretesa dell'Ufficio implicava il rigetto delle questioni pregiudiziali, mentre ha esaminato e respinto nel merito la censura sulla decadenza, affermando che il raddoppio dei termini di accertamento può operare anche se la notizia di reato emerga dopo la scadenza del termine ordinario, essendo sufficiente l'obbligo di denuncia penale; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificazione della decisività dei fatti dedotti e perché, nel caso di operazioni solo soggettivamente inesistenti, il tema decisivo non era l'effettività dell'operazione ma l'interposizione soggettiva fraudolenta. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
legittima l'accertamento con metodo analitico-induttivo nel caso esaminato.
art. 17, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla ricorrente tra le norme IVA asseritamente violate.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla ricorrente tra le norme IVA asseritamente violate.
richiamato dalla ricorrente tra le norme IVA asseritamente violate.
richiamato dalla ricorrente tra le norme IVA asseritamente violate.
richiamato dalla ricorrente tra le norme IVA asseritamente violate.
richiamato dalla ricorrente tra le norme IVA asseritamente violate.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla consapevolezza della frode.
richiamato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni.
richiamato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni semplici.
richiamato dalla ricorrente a tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.
art. 111 Cost.
la motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
richiamato per la dedotta insufficienza della motivazione.
richiamato per il vizio di omessa pronuncia.
il raddoppio dei termini di accertamento può operare anche se la notizia di reato emerge dopo la scadenza del termine ordinario.
il raddoppio dei termini di accertamento IVA segue il medesimo principio di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973.
il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia penale, non la denuncia effettivamente presentata.
richiamato come fonte dei reati tributari rilevanti ai fini dell'obbligo di denuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma del ricorso per cassazione invocata per la dedotta violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma del ricorso per cassazione invocata per nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma del ricorso per cassazione invocata per omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato come norma inseritrice del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la buona fede del cessionario va valutata secondo la diligenza esigibile da un operatore professionale accorto e non in base alla sola assenza di un atteggiamento fraudolento soggettivo.
- Per contrastare la detrazione IVA su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode nella catena a monte.
- La motivazione è apparente solo quando manca del tutto il percorso argomentativo o esso sia meramente incomprensibile; non è tale una motivazione sintetica ma logicamente coerente e idonea a sorreggere la decisione.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della questione preliminare o assorbita, purché la motivazione consenta di comprendere le ragioni del decisum.
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera, nella disciplina applicabile ratione temporis, in presenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari, senza che sia necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata o che la notizia di reato sia emersa entro il termine ordinario.
- Nel ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi, il ricorrente deve indicare in modo specifico il fatto storico decisivo e spiegare perché, se esaminato, avrebbe portato a un esito diverso; non basta prospettare una diversa lettura del merito.
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