Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36514/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato davanti al Giudice di Pace l'iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo a motore, sostenendo che il bene fosse strumentale alla propria attività e che il fermo fosse illegittimo. Il Giudice di Pace si era dichiarato incompetente, ritenendo che l'opposizione andasse qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre davanti al giudice dell'esecuzione. Contro tale ordinanza la società ha proposto regolamento di competenza, deducendo violazione dell'art. 7, comma 3, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 46 e 360, comma 1, n. 2, c.p.c., sostenendo che il fermo amministrativo non è una misura esecutiva ma una misura afflittiva impugnabile con il rito ordinario e rientrante nella competenza per materia del giudice di pace in tema di sanzioni amministrative stradali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha accolto l'impostazione del Procuratore Generale, affermando che l'art. 46 c.p.c. esclude l'applicabilità del regolamento di competenza nei giudizi davanti al Giudice di Pace; pertanto la statuizione sulla competenza resa da tale giudice non è impugnabile con regolamento di competenza. Non ha pronunciato sulle spese perché la resistente non si è difesa. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 3, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza per materia del giudice di pace in relazione alle controversie su sanzioni amministrative stradali

  • art. 46 c.p.c.

    esclude l'applicabilità del regolamento di competenza nei giudizi davanti al giudice di pace; la statuizione sulla competenza resa da quel giudice non è impugnabile con regolamento di competenza

  • artt. 42 e 43 c.p.c.

    le disposizioni sul regolamento di competenza non si applicano nei giudizi davanti al giudice di pace

  • art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'impugnazione

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato dal Giudice di Pace per qualificare l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nei giudizi davanti al Giudice di Pace, la statuizione sulla competenza non è impugnabile con regolamento di competenza, perché l'art. 46 c.p.c. esclude l'applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c.
  • Quando il mezzo di impugnazione proposto è incompatibile con il regime processuale proprio del giudice adito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile indipendentemente dal merito della questione di competenza.
  • La qualificazione della misura amministrativa impugnata non consente di superare il limite processuale posto dall'art. 46 c.p.c. nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.