Cassazione Civile, Ordinanza n. 36514/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato davanti al Giudice di Pace l'iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo a motore, sostenendo che il bene fosse strumentale alla propria attività e che il fermo fosse illegittimo. Il Giudice di Pace si era dichiarato incompetente, ritenendo che l'opposizione andasse qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre davanti al giudice dell'esecuzione. Contro tale ordinanza la società ha proposto regolamento di competenza, deducendo violazione dell'art. 7, comma 3, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 46 e 360, comma 1, n. 2, c.p.c., sostenendo che il fermo amministrativo non è una misura esecutiva ma una misura afflittiva impugnabile con il rito ordinario e rientrante nella competenza per materia del giudice di pace in tema di sanzioni amministrative stradali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha accolto l'impostazione del Procuratore Generale, affermando che l'art. 46 c.p.c. esclude l'applicabilità del regolamento di competenza nei giudizi davanti al Giudice di Pace; pertanto la statuizione sulla competenza resa da tale giudice non è impugnabile con regolamento di competenza. Non ha pronunciato sulle spese perché la resistente non si è difesa. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza per materia del giudice di pace in relazione alle controversie su sanzioni amministrative stradali
esclude l'applicabilità del regolamento di competenza nei giudizi davanti al giudice di pace; la statuizione sulla competenza resa da quel giudice non è impugnabile con regolamento di competenza
le disposizioni sul regolamento di competenza non si applicano nei giudizi davanti al giudice di pace
art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'impugnazione
richiamato dal Giudice di Pace per qualificare l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nei giudizi davanti al Giudice di Pace, la statuizione sulla competenza non è impugnabile con regolamento di competenza, perché l'art. 46 c.p.c. esclude l'applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c.
- Quando il mezzo di impugnazione proposto è incompatibile con il regime processuale proprio del giudice adito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile indipendentemente dal merito della questione di competenza.
- La qualificazione della misura amministrativa impugnata non consente di superare il limite processuale posto dall'art. 46 c.p.c. nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace.
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