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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36516/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un’operazione di finanziamento concessa a una società operativa, garantita da un pegno su somme depositate da una società partecipata e da una fideiussione assicurativa. La società poi fallita ha sostenuto che il finanziamento e gli atti accessori fossero invalidi perché simulati o interposti fittiziamente, oppure conclusi in conflitto di interessi, oltre a contestare la validità del pegno per difetto di poteri della persona che aveva sottoscritto la procura/atto di costituzione del vincolo. In primo grado le domande sono state respinte; in appello pure. In cassazione, dopo una precedente cassazione con rinvio limitata al tema dei poteri rappresentativi del sottoscrittore del pegno, la curatela ha censurato il giudice di rinvio per avere ritenuto assorbite le ulteriori domande di invalidità dei contratti per simulazione/interposizione/conflitto d’interessi e per avere confermato la sentenza di primo grado. La compagnia assicuratrice, a sua volta, ha insistito nel ricorso incidentale per ottenere la decisione nel merito sulle domande che il giudice di rinvio aveva dichiarato assorbite, comprese quelle relative alla fideiussione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale della curatela e ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale della banca incorporante; ha invece accolto i primi sei motivi del ricorso incidentale dell’assicurazione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla pretesa omessa pronuncia della sentenza di rinvio sulle domande di simulazione/interposizione/conflitto di interessi, perché tali questioni erano già coperte da giudicato rispetto alla curatela, non essendo state coltivate nel precedente ricorso nei limiti necessari. Ha ritenuto infondata anche la censura sulla procura, condividendo l’interpretazione della clausola che attribuiva il potere di concedere garanzie. Ha però accolto le doglianze dell’assicurazione perché il giudice di rinvio, una volta escluso il difetto di procura sul pegno, non poteva dichiarare assorbite le altre domande ancora sub iudice, che avevano causa petendi autonoma e non erano logicamente dipendenti dall’esito della questione sulla procura. Il rinvio è stato disposto per esaminare nel merito tali domande e per regolare nuovamente le spese dell’intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza e alla censura di carenza motivazionale

  • art. 1326 c.c.

    invocato quanto alla dedotta mancata conclusione della fideiussione nella forma convenzionale

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nei principi sull’interpretazione del negozio giuridico e della procura

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per contestare l’interpretazione della procura

  • art. 1364 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per contestare l’interpretazione della procura

  • art. 1367 c.c.

    richiamato per sostenere un’interpretazione della procura conforme a validità ed efficacia

  • art. 1391 c.c.

    richiamato nelle questioni di rappresentanza e conflitto d’interessi

  • art. 1392 c.c.

    richiamato nelle questioni di rappresentanza e forma della procura

  • art. 1394 c.c.

    richiamato in tema di conflitto di interessi del rappresentante

  • art. 1395 c.c.

    richiamato in tema di contratto concluso con sé stesso o in conflitto di interessi

  • art. 1414 c.c.

    richiamato in tema di simulazione del contratto

  • art. 1415 c.c.

    richiamato in tema di effetti della simulazione

  • art. 1417 c.c.

    richiamato in tema di prova della simulazione

  • art. 1428 c.c.

    richiamato in tema di errore essenziale

  • art. 1461 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale su una pretesa invalidità/inefficacia del rapporto garantito

  • art. 1708 c.c., comma 2

    richiamato nella doglianza sulla portata dei poteri rappresentativi

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato sulla compensazione delle spese e sui relativi presupposti

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di domanda e ai limiti del devolutum

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato sul dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sull’omessa pronuncia

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove e della motivazione

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato sulla devoluzione delle domande e delle eccezioni non riproposte

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale norma sui motivi di ricorso per cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato sui limiti del giudizio di rinvio dopo cassazione

  • art. 392 c.p.c. e ss.

    richiamato per la disciplina del giudizio di rinvio

  • art. 393 c.p.c.

    richiamato nel quadro del giudizio di rinvio

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti della cassazione sulla decisione impugnata

  • art. 383-394 c.p.c.

    richiamati complessivamente sulle fasi successive alla cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla cassazione, ma le domande o questioni che erano state devolute e non decise perché dichiarate assorbite restano sub iudice e devono essere esaminate se non sono coperte da giudicato o logicamente dipendenti dalla questione già decisa.
  • L’omessa pronuncia integra vizio di legittimità quando il giudice di rinvio dichiari assorbite domande autonome, non subordinate né incompatibili con la domanda decisa, e ciò impedisca la decisione su capi ancora controversi.
  • L’efficacia del giudicato preclude la riproposizione, nel giudizio successivo, di questioni non impugnate nei limiti in cui la precedente decisione sia divenuta definitiva tra le parti interessate; l’attività processuale di altre parti non riapre ciò che è già passato in cosa giudicata.
  • L’interpretazione della procura e degli atti unilaterali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica, non per la mera proposta di una lettura alternativa.
  • Una procura che autorizzi a 'concedere garanzie per finanziamenti concessi' può essere interpretata come idonea a includere anche garanzie a favore di terzi, se il testo non contiene limitazioni oggettive o soggettive e l’atto appare coerente con l’interesse del rappresentato.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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