Cassazione Civile, Ordinanza n. 36516/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un’operazione di finanziamento concessa a una società operativa, garantita da un pegno su somme depositate da una società partecipata e da una fideiussione assicurativa. La società poi fallita ha sostenuto che il finanziamento e gli atti accessori fossero invalidi perché simulati o interposti fittiziamente, oppure conclusi in conflitto di interessi, oltre a contestare la validità del pegno per difetto di poteri della persona che aveva sottoscritto la procura/atto di costituzione del vincolo. In primo grado le domande sono state respinte; in appello pure. In cassazione, dopo una precedente cassazione con rinvio limitata al tema dei poteri rappresentativi del sottoscrittore del pegno, la curatela ha censurato il giudice di rinvio per avere ritenuto assorbite le ulteriori domande di invalidità dei contratti per simulazione/interposizione/conflitto d’interessi e per avere confermato la sentenza di primo grado. La compagnia assicuratrice, a sua volta, ha insistito nel ricorso incidentale per ottenere la decisione nel merito sulle domande che il giudice di rinvio aveva dichiarato assorbite, comprese quelle relative alla fideiussione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale della curatela e ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale della banca incorporante; ha invece accolto i primi sei motivi del ricorso incidentale dell’assicurazione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla pretesa omessa pronuncia della sentenza di rinvio sulle domande di simulazione/interposizione/conflitto di interessi, perché tali questioni erano già coperte da giudicato rispetto alla curatela, non essendo state coltivate nel precedente ricorso nei limiti necessari. Ha ritenuto infondata anche la censura sulla procura, condividendo l’interpretazione della clausola che attribuiva il potere di concedere garanzie. Ha però accolto le doglianze dell’assicurazione perché il giudice di rinvio, una volta escluso il difetto di procura sul pegno, non poteva dichiarare assorbite le altre domande ancora sub iudice, che avevano causa petendi autonoma e non erano logicamente dipendenti dall’esito della questione sulla procura. Il rinvio è stato disposto per esaminare nel merito tali domande e per regolare nuovamente le spese dell’intero giudizio.
Norme richiamate
richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza e alla censura di carenza motivazionale
invocato quanto alla dedotta mancata conclusione della fideiussione nella forma convenzionale
richiamato nei principi sull’interpretazione del negozio giuridico e della procura
richiamato dalla parte ricorrente per contestare l’interpretazione della procura
richiamato dalla parte ricorrente per contestare l’interpretazione della procura
richiamato per sostenere un’interpretazione della procura conforme a validità ed efficacia
richiamato nelle questioni di rappresentanza e conflitto d’interessi
richiamato nelle questioni di rappresentanza e forma della procura
richiamato in tema di conflitto di interessi del rappresentante
richiamato in tema di contratto concluso con sé stesso o in conflitto di interessi
richiamato in tema di simulazione del contratto
richiamato in tema di effetti della simulazione
richiamato in tema di prova della simulazione
richiamato in tema di errore essenziale
richiamato nel ricorso incidentale su una pretesa invalidità/inefficacia del rapporto garantito
richiamato nella doglianza sulla portata dei poteri rappresentativi
richiamato per la regolazione delle spese di lite
richiamato sulla compensazione delle spese e sui relativi presupposti
richiamato in relazione al principio di domanda e ai limiti del devolutum
richiamato sul dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sull’omessa pronuncia
richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove e della motivazione
richiamato sulla devoluzione delle domande e delle eccezioni non riproposte
richiamato quale norma sui motivi di ricorso per cassazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per nullità della sentenza e omessa pronuncia
richiamato sui limiti del giudizio di rinvio dopo cassazione
richiamato per la disciplina del giudizio di rinvio
richiamato nel quadro del giudizio di rinvio
richiamato in relazione agli effetti della cassazione sulla decisione impugnata
richiamati complessivamente sulle fasi successive alla cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla cassazione, ma le domande o questioni che erano state devolute e non decise perché dichiarate assorbite restano sub iudice e devono essere esaminate se non sono coperte da giudicato o logicamente dipendenti dalla questione già decisa.
- L’omessa pronuncia integra vizio di legittimità quando il giudice di rinvio dichiari assorbite domande autonome, non subordinate né incompatibili con la domanda decisa, e ciò impedisca la decisione su capi ancora controversi.
- L’efficacia del giudicato preclude la riproposizione, nel giudizio successivo, di questioni non impugnate nei limiti in cui la precedente decisione sia divenuta definitiva tra le parti interessate; l’attività processuale di altre parti non riapre ciò che è già passato in cosa giudicata.
- L’interpretazione della procura e degli atti unilaterali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica, non per la mera proposta di una lettura alternativa.
- Una procura che autorizzi a 'concedere garanzie per finanziamenti concessi' può essere interpretata come idonea a includere anche garanzie a favore di terzi, se il testo non contiene limitazioni oggettive o soggettive e l’atto appare coerente con l’interesse del rappresentato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36505/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36507/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36509/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36511/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36514/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36518/2022 del 14/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →