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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36505/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia riguarda il risarcimento/indennizzo dovuto ai medici che avevano frequentato scuole di specializzazione senza percepire l'adeguata remunerazione prevista dalle direttive comunitarie sul recepimento della formazione medica specialistica. La Corte d'appello di Roma aveva riconosciuto il diritto di numerosi specializzandi, anche per corsi iniziati prima del 1982, limitando però il diritto alla remunerazione adeguata al periodo decorrente dal 1 gennaio 1983, e aveva liquidato gli importi secondo un criterio equitativo non ancorato alla borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257/1991. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) sosteneva che non fosse dovuto alcun beneficio per chi si fosse iscritto prima del 1 gennaio 1983, in assenza di inadempimento per il periodo anteriore; 2) deduceva la violazione del giudicato esterno per alcuni controricorrenti che avrebbero già ottenuto il medesimo beneficio in altro giudizio; 3) contestava la quantificazione del danno per alcuni medici, assumendo che la Corte territoriale avesse errato nel determinare la durata del corso e dunque l'ammontare dovuto. I controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale con due motivi: 1) per un caso specifico, contestavano la ricostruzione della durata del corso di specializzazione di una de cuius, sostenendo che la formazione si fosse svolta in un arco temporale più ampio e quindi che il risarcimento dovesse coprire più anni; 2) contestavano la misura dell'importo annuo riconosciuto, sostenendo che dovesse applicarsi la somma fissata dal d.lgs. n. 257/1991 come adeguata remunerazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, richiamando la giurisprudenza della CGUE e delle Sezioni Unite secondo cui la remunerazione adeguata spetta anche per corsi iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76, ma solo dal 1 gennaio 1983 fino alla fine del corso, se la specializzazione rientra tra quelle previste dalle direttive. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la dedotta violazione del giudicato esterno aveva natura revocatoria e andava fatta valere con revocazione, non con ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specifica allegazione e indicazione degli atti rilevanti ex art. 366 n. 6 c.p.c. e perché i documenti nuovi non erano producibili in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. I due motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili: il primo perché tendeva a introdurre in cassazione una nuova ricostruzione fattuale fondata su documentazione non producibile; il secondo perché si limitava a contestare un orientamento di legittimità consolidato, secondo cui il parametro di liquidazione del danno da tardivo recepimento delle direttive non coincide con la borsa di studio del d.lgs. n. 257/1991 ma va determinato equitativamente, sulla base della disciplina di parziale adempimento di cui alla l. n. 370/1999 e della prova di eventuali circostanze diverse da quelle ordinarie. Il ricorso principale è stato quindi rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla remunerazione adeguata ai medici specializzandi a partire dal 1 gennaio 1983 anche per corsi iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76, in conformità alla giurisprudenza della CGUE e delle Sezioni Unite. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei controricorrenti, sia nella parte in cui pretendeva di rimettere in discussione la ricostruzione documentale della durata del corso di specializzazione, sia nella parte in cui contestava il criterio di quantificazione dell'importo annuo, già risolto dalla giurisprudenza di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma invocata nei motivi, ma la Corte ha ricondotto la vicenda all'obbligo indennitario/para-risarcitorio derivante dal tardivo recepimento delle direttive

  • art. 2909 c.c.

    invocato per il giudicato esterno; la Corte ha escluso la deducibilità in cassazione del vizio, ravvisandone natura revocatoria

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo principale, senza autonomia decisiva nella motivazione

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in tema di giudicato formale

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in tema di acquiescenza/giudicato

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo incidentale per contestare ultrapetizione o errore di decisione

  • art. 360 c.p.c.

    nn. 3, 4 e 5; art. 360-bis n. 1

    utilizzato per qualificare i motivi di ricorso e per dichiarare inammissibile il motivo contrario a orientamento consolidato

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    la Corte ribadisce il necessario onere di completa allegazione e specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 369 c.p.c.

    comma 2, n. 4; ultimo comma

    richiamato per l'onere di produzione dei documenti e la loro reperibilità nel fascicolo

  • art. 372 c.p.c.

    limita la produzione di nuovi documenti in cassazione ai soli casi relativi alla nullità della sentenza e all'ammissibilità del ricorso/controricorso

  • art. 395 n. 5 c.p.c.

    la dedotta violazione del giudicato esterno formatosi prima della sentenza impugnata va fatta valere con revocazione

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    invocato per sostenere la quantificazione della remunerazione, ma la Corte conferma che non ha efficacia retroattiva e non costituisce parametro diretto per i corsi iniziati prima del 1991

  • art. 11 L. n. 370/1999

    richiamato come base del parziale adempimento soggettivo e del criterio equitativo di liquidazione del danno

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato nei motivi incidentali in relazione all'obbligo di conformità al diritto UE

  • art. 13 direttiva 82/76/CEE

    la Corte richiama l'interpretazione della CGUE secondo cui l'obbligo di remunerazione adeguata opera dal 1 gennaio 1983 per le formazioni iniziate prima della direttiva

  • artt. 2, par. 1, lett. c), 3, parr. 1 e 2, e allegato direttiva 75/363/CEE

    interpretati nel senso che la formazione specialistica iniziata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita dopo il 1 gennaio 1983 deve essere adeguatamente remunerata per il periodo successivo

  • artt. 5 e 7 direttiva 75/362/CEE

    richiamati per delimitare le specializzazioni mediche che danno diritto alla remunerazione adeguata

  • art. 5 TCE

    richiamato nei motivi incidentali, senza autonoma decisività nella motivazione

  • art. 10 TCE

    richiamato nei motivi incidentali, senza autonoma decisività nella motivazione

  • art. 189 TCE

    richiamato nei motivi incidentali, senza autonoma decisività nella motivazione

  • d.p.r. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • La remunerazione adeguata dovuta ai medici specializzandi per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie spetta anche ai soggetti iscritti a corsi iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76, ma solo per il periodo di formazione successivo al 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione del corso, purché la specializzazione rientri tra quelle contemplate dalla normativa europea.
  • L'obbligazione dello Stato derivante dall'omesso o tardivo recepimento delle direttive in materia di formazione medica specialistica non ha natura strettamente retributiva né integralmente risarcitoria, ma indennitaria/para-risarcitoria; la liquidazione va quindi effettuata secondo un criterio equitativo coerente con il principio di parità di trattamento e non automaticamente sulla base dei parametri introdotti da discipline interne successive e non retroattive.
  • La deduzione in cassazione della violazione di un giudicato esterno formatosi prima della decisione impugnata, quando il vizio investe il mancato rilievo del giudicato stesso, ha natura revocatoria e deve essere fatta valere con revocazione, non con ricorso per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve contenere una completa allegazione fattuale e documentale: non è sufficiente indicare la norma asseritamente violata, ma occorre specificare i fatti rilevanti, gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, nonché la loro collocazione processuale.
  • In sede di legittimità è preclusa la produzione di nuovi documenti salvo i limiti dell'art. 372 c.p.c.; non è quindi consentito introdurre documentazione destinata a correggere o sovvertire accertamenti di merito su fatti decisivi.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata e la sentenza impugnata vi si è uniformata, il ricorso è inammissibile se non offre argomenti idonei a mutare quell'orientamento.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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