Cassazione Civile, Ordinanza n. 36509/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di due imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale aveva confermato la liquidazione di euro 1.756,71, negando: a) l'aumento per una terza udienza, ritenendo che le due udienze successive alla prima fossero riconducibili alla medesima fase decisoria e sostanzialmente unitarie, poiché nella prima era stata formalizzata la remissione della querela e nella successiva l'accettazione con definizione del procedimento; b) l'incremento per la difesa di più parti, sul rilievo che non fosse dimostrata una concreta divergenza delle posizioni processuali degli imputati né la necessità di linee difensive differenziate. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014 per il mancato riconoscimento dell'aumento di euro 200 per ciascuna udienza successiva alla prima, e la violazione dell'art. 12, comma 2, D.M. 55/2014 per il mancato riconoscimento dell'incremento dovuto alla difesa di più parti, sostenendo che l'onere di dimostrare la non spettanza dell'aumento non poteva gravare sul difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014 considera il numero delle udienze, diverse da quelle di mero rinvio, come uno degli elementi della liquidazione, ma consente una valutazione complessiva dell'attività difensiva e non impone un automatismo di maggiorazione per ogni udienza; inoltre la quantificazione del compenso in relazione a impegno, complessità e gravosità del processo è un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione, e il tribunale aveva motivato congruamente sull'unitarietà delle due udienze successive alla prima. Quanto al secondo, la Corte ha ribadito che, nel caso di difesa di più parti con identica posizione processuale e con lo stesso difensore, spetta un compenso unico, salva la discrezionalità del giudice di aumentarne la misura nei limiti previsti dal D.M. 55/2014; l'aumento non è automatico e richiede motivazione, mentre nel caso concreto era stata correttamente valorizzata l'assenza di questioni specifiche e distinte per ciascuna parte. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza provvedere sulle spese per mancata difesa dell'Amministrazione, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
consente la difesa personale dell'avvocato nel giudizio in cui agisce per sé stesso.
regola l'opposizione avverso il decreto di pagamento/liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 12, comma 1, D.M. 55/2014
"del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime"
il numero delle udienze è un elemento di valutazione del compenso, ma non comporta un automatismo; il giudice può apprezzare complessivamente l'attività e escludere maggiorazioni non giustificate.
art. 12, comma 2, D.M. 55/2014
la difesa di più parti può rilevare ai fini della liquidazione, ma l'incremento non è dovuto automaticamente e richiede una valutazione motivata del giudice.
prevede la possibilità di aumento del compenso unico per ciascun assistito oltre il primo, entro percentuali predeterminate, con valutazione discrezionale del giudice.
per la difesa di più parti con identica posizione processuale e stesso difensore spetta un compenso unico, con eventuale aumento nei limiti di legge.
è richiamato come espressione del principio di non debenza delle spese superflue.
consente la definizione camerale sulla base di proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale di decisione in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
impone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
individua il contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi professionali, il numero delle udienze è un parametro di valutazione, ma il giudice non è tenuto ad applicare in modo automatico una maggiorazione per ogni udienza svolta se la prestazione è stata sostanzialmente unitaria o se l'udienza non ha comportato un autonomo impegno difensivo apprezzabile.
- La quantificazione del compenso professionale in base ai parametri forensi è un apprezzamento di merito fondato su complessità, gravosità e impegno effettivamente richiesto dalla causa; tale valutazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei criteri legali, non per una diversa lettura del merito.
- In caso di difesa di più parti con posizione processuale sovrapponibile e rappresentate dallo stesso difensore, spetta di regola un compenso unico; l'aumento percentuale previsto dai parametri è discrezionale e richiede una motivazione che dia conto di specifiche attività o differenziazioni delle posizioni difensive.
- L'aumento del compenso per la difesa di più soggetti non può essere riconosciuto in via presuntiva: chi lo invoca deve offrire elementi idonei a dimostrare la necessità di un'attività difensiva aggiuntiva o differenziata rispetto alla difesa comune.
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