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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36507/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

Una cassa assistenziale edile aveva chiesto la dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata semplificata. Il tribunale aveva accolto l’istanza e la società aveva proposto reclamo deducendo di non avere superato i requisiti dimensionali di fallibilità previsti dall’art. 1, secondo comma, l.fall., producendo documentazione contabile e fiscale. La corte d’appello aveva rigettato il reclamo ritenendo superata la soglia di cui alla lettera b) sulla base del bilancio chiuso al 31.12.2019, nel quale risultavano ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a euro 210.134,00. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1, secondo comma, lettera b), l.fall., sostenendo che il primo bilancio copriva un arco temporale di sedici mesi, dal settembre 2018 al 31.12.2019, e che la corte territoriale avrebbe dovuto scorporare il quadrimestre 2018 e correlare cronologicamente i dati di bilancio al periodo annuale rilevante ai fini della verifica dei requisiti dimensionali; ha inoltre contestato il criterio di lettura dei "ricavi lordi".

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell’esonero dalla fallibilità dell’imprenditore commerciale, i "tre esercizi" antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento devono intendersi come esercizi di durata annuale, salvo che dall’inizio dell’attività non sia trascorso un periodo inferiore a dodici mesi. Poiché la società era stata costituita nel settembre 2018 e il bilancio al 31.12.2019 copriva un periodo di sedici mesi, la corte d’appello avrebbe dovuto scorporare il quadrimestre settembre-dicembre 2018 e compiere le verifiche contabili su base coerente con il parametro annuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dell’accoglimento e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 l.fall.

    ricorso ex art. 6 l.fall.

    norma richiamata come base dell’istanza di fallimento proposta dal creditore istante

  • art. 1, secondo comma, l.fall.

    requisiti dimensionali ex art. 1, 2° co., l.fall.

    i requisiti di esonero dalla fallibilità vanno verificati secondo parametri dimensionali e temporali previsti dalla disposizione

  • art. 1, secondo comma, lettera b), l.fall.

    violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2° co., lett. b), l.fall.

    la soglia dei ricavi va valutata entro un orizzonte temporale annuale e, se il primo esercizio è più lungo di dodici mesi, occorre rapportare cronologicamente i dati al periodo rilevante

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.

    il motivo è stato proposto come censura di violazione di legge

  • art. 380 bis, primo comma, c.p.c.

    Ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    In ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ.

    il principio di diritto è stato enunciato per relationem ai fini del giudizio di rinvio

  • art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002

    ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato in conseguenza dell’accoglimento del ricorso

  • art. 13, primo comma bis, d.P.R. n. 115/2002

    a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.

    richiamato per il contributo unificato dovuto per l’impugnazione

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dei requisiti dimensionali di fallibilità, il riferimento ai "tre esercizi" antecedenti l’istanza presuppone esercizi di durata annuale, salvo che dall’inizio dell’attività sia trascorso un periodo inferiore a dodici mesi.
  • Quando il primo bilancio d’esercizio copre un periodo superiore a dodici mesi perché l’attività è iniziata in corso d’anno, il giudice deve scorporare il periodo eccedente e correlare i dati contabili al periodo annuale rilevante per il parametro normativo.
  • La soglia dei ricavi ex art. 1 l.fall. non può essere verificata in modo meramente aritmetico su un bilancio riferito a un arco temporale non omogeneo rispetto al criterio legale, dovendo la comparazione essere temporalmente coerente.
  • In sede di legittimità, l’erronea applicazione del criterio temporale nella valutazione dei requisiti di fallibilità integra violazione di legge censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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