Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36511/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ausiliario)

La controversia

In un giudizio di usucapione, al consulente tecnico d'ufficio era stato liquidato dal giudice monocratico del Tribunale un compenso per attività di verifica dello stato dei luoghi e stima di un terreno. La controparte aveva proposto opposizione contestando sia il calcolo del compenso a vacazioni sia la completezza della relazione. Il Tribunale aveva ridotto la liquidazione, distinguendo tra diversi accertamenti e riconoscendo un compenso tabellare massimo per le attività di stima e descrizione dello stato di fatto, oltre a 50 vacazioni per l'ulteriore attività di accertamento storico dei luoghi. Il consulente ha ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due denunciavano, rispettivamente, violazione della disciplina sul compenso a vacazioni e omesso esame di fatti decisivi, nonché vizio di motivazione, sostenendo che il tribunale non avesse considerato il numero di documenti esaminati e il tempo effettivamente impiegato; il terzo motivo denunciava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese, sostenendo che l'opposizione era stata solo parzialmente accolta e che vi fossero i presupposti per la compensazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che la valutazione del giudice di merito sulla gravosità delle attività svolte, sul numero di documenti esaminati e sul tempo impiegato costituisse un accertamento di fatto adeguatamente motivato e quindi non sindacabile in cassazione. Ha invece accolto il terzo motivo: il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice non ha natura impugnatoria ma costituisce fase di un unico procedimento, nel quale la regolazione delle spese va compiuta in modo unitario; poiché all'esito dell'opposizione il consulente aveva ottenuto una liquidazione inferiore a quella originaria ma non risultava soccombente, non poteva essergli addebitata la rifusione delle spese, salvo compensazione. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito disponendo la compensazione delle spese del giudizio di opposizione e di quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 319/1980

    richiamato dal ricorrente per censurare la liquidazione del compenso a vacazioni; la Corte non ne affronta nel merito la portata perché i primi due motivi sono dichiarati inammissibili.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per affermare che la liquidazione non può superare la somma richiesta.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla possibilità di compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice, la valutazione sulla quantificazione del compenso in rapporto alle attività svolte e al tempo impiegato costituisce accertamento di fatto, se logicamente motivato, e non è censurabile in cassazione come vizio di motivazione o omesso esame se la decisione dà conto dei criteri adottati.
  • L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice non ha natura di impugnazione in senso tecnico, ma integra una fase del medesimo procedimento; perciò la regolazione delle spese deve essere unitaria e non frazionata.
  • Ai fini delle spese nel procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso dell'ausiliario, la soccombenza va valutata sull'esito complessivo del procedimento: chi ottiene una riduzione della liquidazione non è necessariamente soccombente, anche se non coincide con la somma richiesta originariamente.
  • In tale procedimento il giudice può compensare le spese quando l'esito complessivo non consente di imputarle in modo pieno a una sola parte, purché la decisione risulti coerente con la struttura unitaria del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.