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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19273/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un accertamento IRES per l'anno 2009 notificato a una società immobiliare in liquidazione, già consolidata in un gruppo fiscale, in relazione a una compravendita di unità immobiliari per la quale l'Ufficio ha ritenuto esistenti maggiori ricavi non fatturati per euro 160.000, sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza e di una ricostruzione indiziaria collegata alla presunta emissione di due diverse copie della proposta di acquisto, una per il prezzo dichiarato e una per quello effettivamente versato. La contribuente ha impugnato l'avviso e, dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio in secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) eccezione di giudicato esterno, assumendo che un'altra sentenza tra le stesse parti aveva già deciso la medesima questione per il medesimo anno d'imposta; 2) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; 3) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'atto fosse carente di motivazione; 4) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, contestando la prova del maggior corrispettivo; 5) omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione delle sanzioni per buona fede del contribuente; 6) in via subordinata, richiesta di riduzione delle sanzioni per ius superveniens. La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, ha accolto il quinto per omessa pronuncia e ha dichiarato assorbito il sesto.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso, ha accolto il quinto motivo relativo all'omessa pronuncia sulle sanzioni, e ha dichiarato assorbito il sesto motivo subordinato. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, perché esamini nuovamente la questione del trattamento sanzionatorio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito sull'an della pretesa fiscale è quindi stata confermata nei punti non investiti dall'accoglimento del ricorso, mentre resta aperto solo il profilo sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato quale base dell'eccezione di giudicato esterno; il giudicato è considerato opponibile solo se tempestivamente prodotto e, in presenza di giudicati successivi contrastanti, prevale il più recente salvo revocazione

  • artt. 369 e 372 c.p.c.

    la prova del giudicato esterno deve essere depositata nei termini processuali, perché non è ammissibile la produzione tardiva in memoria quando il giudicato era già formatosi al momento del ricorso

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    il rito tributario rinvia alle norme del codice di rito compatibili, comprese quelle sulla motivazione della sentenza

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione determina nullità della sentenza solo se impedisce di individuare thema decidendum e ragioni della decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    concorre a delineare il contenuto minimo della motivazione della sentenza

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del minimo costituzionale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato dalla contribuente in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla contribuente in tema di motivazione dell'atto impositivo

  • art. 56 d.P.R. 633/1972

    richiamato nel principio secondo cui l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se pone il contribuente in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, anche per relationem al p.v.c.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la censura sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alla prova presuntiva; la Corte conferma la correttezza del ragionamento indiziario se grave, preciso e concordante

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    richiamato per la determinazione del reddito d'impresa e l'accertamento induttivo basato su presunzioni

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione delle sanzioni

  • art. 6 d.lgs. 472/1997

    invocato dalla contribuente per ottenere la disapplicazione delle sanzioni in ragione della buona fede

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997

    richiamato in subordine per la riduzione delle sanzioni alla luce dello ius superveniens del d.lgs. 158/2015

  • d.lgs. 158/2015

    considerato come normativa sopravvenuta più favorevole sul trattamento sanzionatorio, rilevante solo in via subordinata e assorbita dall'accoglimento del quinto motivo

  • d.l. 83/2012, art. 54, conv. in L. 134/2012

    richiamato per la riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. e la limitazione del sindacato sulla motivazione

  • Cass. 22/01/2020, n. 1329

    richiamata sul litisconsorzio necessario nel giudizio di impugnazione dell'accertamento nel consolidato nazionale tra consolidata e consolidante

  • Cass. S.U. 04/10/2022, n. 28802

    richiamata per il principio secondo cui, tra giudicati contrastanti successivi, prevale quello formatosi per ultimo

  • Cass. 06/07/2022, n. 21443

    richiamata sull'ammissibilità della motivazione per relationem, purché vi sia autonomo esame critico dei motivi

  • Cass. 7360/2011

    richiamata sul principio per cui l'avviso è motivato se rinvia a un p.v.c. conosciuto dal contribuente

  • Cass. 8183/2011

    richiamata sulla legittimità della motivazione per relationem dell'avviso di accertamento

  • Cass. 2462/07

    richiamata sull'accertamento della conoscibilità del p.v.c. da parte del contribuente

  • Cass. 03/01/2022, n. 6758

    richiamata sulla nullità per motivazione mancante o incomprensibile

  • Cass. Sez. U. 8053/2014

    richiamata per la nozione di motivazione apparente e per il limite del minimo costituzionale

  • Cass. 19/04/2024, n. 10615

    richiamata sul limite del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione delle prove

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, il giudicato esterno deve essere tempestivamente documentato e prodotto nei termini processuali; inoltre, quando si formino giudicati contrastanti sulla medesima questione tra le stesse parti, prevale il giudicato successivo, salvo eventuale revocazione.
  • La nullità della sentenza per vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o comunque renda impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente anche nel processo tributario.
  • L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando pone il contribuente in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; la motivazione per relationem a un p.v.c. della Guardia di Finanza è legittima se il verbale è conosciuto o conoscibile dal destinatario.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi; il controllo della Cassazione riguarda solo la tenuta logica e giuridica del ragionamento probatorio.
  • Integra omessa pronuncia il mancato esame di una specifica domanda o eccezione, quale la richiesta di esonero o disapplicazione delle sanzioni per buona fede del contribuente; in tal caso la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame del profilo trascurato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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