Cassazione Civile, Ordinanza n. 19214/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di insinuazione al passivo di un credito di euro 215.184,35 oltre IVA, relativo a canoni di leasing immobiliare scaduti e interessi di mora derivanti dall'inadempimento della società utilizzatrice del bene. Il credito era stato dedotto come garantito da una lettera di impegno al subentro, asseritamente sottoscritta dalla società poi fallita. Il giudice delegato aveva escluso l'ammissione; il tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva rigettato la domanda ritenendo che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a provare una valida fonte negoziale opponibile alla curatela, soprattutto perché la lettera di impegno risultava in larga parte illeggibile e priva di una sottoscrizione riconducibile al legale rappresentante della fallita, e perché la parte opponente non aveva fornito ulteriori prove documentali o costituende. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: con il primo si denunciava l'erronea applicazione dell'art. 2704 c.c., assumendo che il tribunale avesse ignorato la data certa dei documenti e il loro complessivo contenuto; con il secondo si deduceva nullità del provvedimento e del procedimento per mancata valutazione della prova documentale, sostenendo che la lettera di impegno fosse di per sé sufficiente a fondare il credito e che la mancata contestazione del credito imponesse l'ammissione al passivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, quanto al primo motivo, che il tribunale non aveva deciso sulla data certa dei documenti, ma sulla insufficienza probatoria complessiva della documentazione a dimostrare la riferibilità della lettera di impegno alla società fallita e la sussistenza del titolo negoziale nei confronti della curatela; la censura quindi investiva una ratio diversa da quella effettiva della decisione e chiedeva una rivalutazione di merito, preclusa in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che esso mascherava sotto l'apparente denuncia di vizi processuali un mero dissenso sull'apprezzamento di fatto compiuto dal tribunale, il quale aveva escluso la riconducibilità della scrittura al legale rappresentante della fallita. È stato inoltre ribadito che, nella verifica del passivo, il giudice può e deve accertare d'ufficio la fondatezza della domanda di insinuazione; né la mancata opposizione al decreto ingiuntivo poteva attribuire al provvedimento monitorio efficacia di giudicato sostanziale, mancando la declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. La procedura intimata non si è costituita, sicché non è stata regolata le spese.
Norme richiamate
art. 2704 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte rileva che il tribunale non ha fondato il rigetto sulla mancanza di data certa dei documenti, bensì sull'insufficienza del loro valore dimostrativo rispetto alla riferibilità del titolo alla fallita.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge, ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma richiamata per dedurre nullità del provvedimento e del procedimento; la Corte ha ritenuto che la doglianza celasse un mero dissenso valutativo sul fatto.
art. 360-bis c.p.c.
Richiamato dalla Corte come ulteriore ragione di inammissibilità del primo motivo, in quanto la doglianza si poneva in contrasto con principi consolidati.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato per il deposito della memoria da parte del ricorrente nel procedimento camerale.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale solo quando sia dichiarato esecutivo ai sensi di questa disposizione, dopo il controllo della rituale notificazione e in mancanza di opposizione o costituzione dell'opponente.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude che sia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il tribunale, nell'insinuazione al passivo, rigetta l'opposizione esercitando il potere-dovere di accertare d'ufficio la fondatezza della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore che fonda la domanda su un documento contestato deve fornire un quadro probatorio idoneo a dimostrarne la riferibilità al debitore fallito e la sua efficacia quale fonte negoziale del credito; la mera produzione del documento, se non supportata da ulteriori elementi, può essere ritenuta insufficiente dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di nullità processuale in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti: il ricorso è inammissibile quando mira, in sostanza, a sovvertire l'apprezzamento discrezionale compiuto dal giudice di merito.
- Nel procedimento di verifica del passivo il giudice ha il potere-dovere di accertare d'ufficio l'esistenza e la fondatezza del credito insinuato, sicché il rigetto dell'opposizione non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Il decreto ingiuntivo non opposto non produce, di per sé, un giudicato sostanziale opponibile alla procedura concorsuale; tale efficacia si consolida solo con la declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., previo controllo della rituale notificazione e in assenza di opposizione o costituzione dell'intimato.
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