Cassazione Civile, Ordinanza n. 19215/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del giudice delegato prima e del tribunale poi in sede di opposizione allo stato passivo, dell’ammissione di un credito bancario di oltre 3,3 milioni di euro, vantato da una società cessionaria del credito e riferito a due rapporti di conto corrente originariamente intercorsi con un istituto di credito. Il tribunale ha ritenuto che la prova del credito non fosse stata adeguatamente fornita, perché la parte opponente non aveva depositato i contratti originari dei rapporti bancari né documenti idonei a dimostrare una data certa opponibile alla massa dei creditori; inoltre ha escluso che alcuni documenti prodotti potessero valere come contratti di conto corrente, trattandosi, rispettivamente, di una lettera con riferimento generico all’apertura del rapporto e di una scheda di sintesi integrante il contratto. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 117 T.U.B., sostenendo che i documenti prodotti integrassero validi contratti bancari in forma scritta; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il tribunale erroneamente negato la data certa dei documenti, che sarebbe invece risultata da un timbro di un funzionario comunale; 3) violazione dell’art. 101 c.p.c., perché la curatela avrebbe sollevato per la prima volta in opposizione l’eccezione di mancanza di data certa, con conseguente necessità di garantire un contraddittorio pieno e di consentire ulteriori produzioni e deduzioni istruttorie. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha dichiarati inammissibili: ha rilevato, anzitutto, la genericità delle censure, poiché i documenti richiamati non erano descritti nel loro contenuto rilevante in modo conforme all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; ha poi osservato che il primo motivo mirava in realtà a una rivalutazione del contenuto dei documenti e, quindi, a una inammissibile trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito; ha infine evidenziato che il decreto impugnato si fondava su due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il rigetto dell’opposizione, sicché l’inammissibilità delle critiche alla prima ratio rendeva inammissibili, per difetto di interesse, anche le doglianze rivolte alla seconda. La Corte ha inoltre chiarito che il preteso travisamento del contenuto probatorio, quando investa un punto controverso deciso dal giudice di merito, non integra un vizio ex art. 115 c.p.c. nel senso prospettato dalla ricorrente, ma semmai un errore di giudizio o un errore di fatto deducibile con gli strumenti processuali appropriati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori adempimenti conseguenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, in sostanza, il rigetto dell’opposizione allo stato passivo: il credito non è stato ammesso perché la documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a provare l’esistenza e l’opponibilità al fallimento dei contratti di conto corrente e della data certa dei relativi documenti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e si dà atto dei presupposti per il contributo unificato დამატивo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 117 T.U.B.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla forma scritta dei contratti bancari; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché ritiene inammissibile la censura che mirava alla rivalutazione del contenuto dei documenti.
art. 115 c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione di questa norma ricorre solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione delle prove offerte dalle parti.
art. 101 c.p.c.
Richiamato come fondamento del contraddittorio; la Corte non accoglie la censura perché le altre rationes decisorie rendono comunque inammissibile il ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Rilevato come norma di legittimazione del primo motivo, ma la censura è stata considerata inammissibile perché diretta a un riesame del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Rilevato come norma invocata per le doglianze processuali, ma senza idoneo superamento delle rationes decidendi autonome della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve indicare e descrivere specificamente i documenti su cui si fonda; la genericità delle censure comporta inammissibilità.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Richiamato per distinguere il travisamento del contenuto probatorio, che può integrare errore di fatto deducibile con revocazione se ne ricorrono i presupposti.
art. 116 c.p.c.
La Corte precisa che è consentita la valutazione del materiale probatorio offerto dalle parti, mentre non è consentito dedurre come violazione dell’art. 115 ciò che in realtà censura il diverso apprezzamento delle prove.
art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di poter articolare mezzi istruttori ulteriori a fronte di una nuova eccezione della curatela.
art. 93 l. fall.
Cita il ricorso di insinuazione al passivo e la documentazione prodotta in quella sede come base della domanda di ammissione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma che regola la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione, richiamata nella fase processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del contenuto dei documenti e delle prove, perché ciò comporta un improprio terzo grado di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti il peso o la lettura data alle prove ritualmente prodotte.
- Se la decisione di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il dispositivo, l’inammissibilità o infondatezza delle censure che investono una sola ratio rende inammissibili, per difetto di interesse, anche le doglianze rivolte alle altre rationes.
- In materia di opposizione allo stato passivo, la parte che intenda far valere un credito documentale deve allegare e indicare specificamente i documenti su cui fonda il ricorso, non essendo sufficiente un richiamo generico a produzioni documentali.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando riguardi un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato, non si risolve automaticamente in un vizio di legittimità, ma può richiedere il diverso rimedio dell’errore di fatto nei casi previsti dall’ordinamento.
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