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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19216/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il Tribunale aveva liquidato il compenso al commissario giudiziale nominato in una procedura di concordato preventivo con riserva. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto di liquidazione, sostenendo, da un lato, che la motivazione fosse apparente e priva di indicazione dei criteri concretamente applicati e del soggetto tenuto al pagamento; dall’altro, che il compenso fosse stato liquidato in violazione degli artt. 39 e 165 l. fall. e dell’art. 5 del d.m. 30/2012, perché doveva essere parametrato all’opera effettivamente prestata in una fase di concordato con riserva, caratterizzata da attività limitata, e quindi ridotto in proporzione, tenendo conto del solo passivo o comunque di un’attività concretamente molto contenuta (accesso iniziale, consegna documenti, esame di alcune informative).

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha accolti. Ha affermato che, per la liquidazione del compenso del commissario giudiziale nella fase di concordato con riserva ex art. 161, sesto comma, l. fall., si applicano i criteri del d.m. n. 30/2012 in rapporto all’opera prestata, con valutazione proporzionale alla natura, qualità e quantità dell’attività svolta; se l’incarico cessa prima della conclusione della procedura, il compenso può essere ridotto anche al di sotto delle percentuali minime e persino del minimo previsto. Ha inoltre ribadito che, in mancanza di inventario, i valori di attivo e passivo vanno desunti dalla documentazione acquisita alla procedura. Poiché il decreto impugnato si era limitato a richiamare i parametri normativi senza motivare sulla concreta attività svolta, il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, per una nuova liquidazione del compenso e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come norma di denuncia della violazione di legge dedotta con entrambi i motivi del ricorso

  • art. 161, sesto comma, l. fall.

    individua la fase di concordato con riserva nella quale è nominato il commissario giudiziale e rispetto alla quale va liquidato il compenso

  • art. 39 l. fall.

    richiamato dal ricorrente come norma sui criteri di liquidazione del compenso

  • art. 165 l. fall.

    richiamato dal ricorrente come norma relativa alla posizione del commissario giudiziale e ai criteri di compenso

  • art. 5 d.m. 30/2012

    deve essere applicato per la liquidazione del compenso in proporzione all’opera effettivamente prestata

  • art. 2 d.m. 30/2012

    concorre, insieme all’art. 5, alla determinazione del compenso secondo l’opera prestata

  • art. 1 d.m. 30/2012

    le percentuali minime per scaglioni possono essere ridotte in ragione della proporzionalità dell’opera prestata

  • art. 4, comma 1, d.m. 30/2012

    anche il compenso minimo può essere superato in diminuzione quando l’attività svolta è limitata

  • art. 5 d.m. 30/2012

    richiamato nella motivazione come criterio di proporzionalità rispetto a natura, qualità e quantità dell’opera prestata

Massime di principio

  • La liquidazione del compenso del commissario giudiziale nominato nella fase di concordato con riserva deve essere commisurata all’opera concretamente prestata, valutando natura, qualità, quantità e durata dell’incarico.
  • Quando l’incarico del commissario cessa prima della conclusione della procedura concordataria, il compenso può essere ridotto in modo proporzionale, anche al di sotto delle percentuali minime previste dai parametri tariffari e perfino sotto il compenso minimo.
  • In assenza di inventario, i valori dell’attivo e del passivo da assumere a base della liquidazione vanno ricavati dalla documentazione acquisita alla procedura, come elenco dei creditori, ultimo bilancio, dichiarazioni fiscali, situazione finanziaria periodica o piano concordatario.
  • Il decreto di liquidazione del compenso del commissario giudiziale deve essere sorretto da motivazione analitica, anche per relationem, che dia conto dei criteri seguiti e della concreta attività svolta; il mero richiamo a formule generiche o a parametri normativi non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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