Cassazione Civile, Ordinanza n. 19217/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (liquidatore giudiziale)
La controversia
Una società in concordato preventivo, poi rappresentata dal proprio legale rappresentante, aveva introdotto un giudizio per ottenere l'accertamento della natura privilegiata di un credito di euro 208.528,41 ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c. L'azione era stata proposta dopo l'omologa del concordato e il ricorso introduttivo era stato notificato al solo liquidatore giudiziale. Il tribunale aveva rigettato nel merito la domanda e il creditore aveva appellato. In appello il liquidatore giudiziale aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; la Corte d'appello aveva accolto tale eccezione e dichiarato inammissibile l'appello principale, oltre ad accogliere l'appello incidentale sulle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame del fatto decisivo della notificazione del ricorso di primo grado anche al liquidatore sociale; 2) violazione degli artt. 346 e 331 c.p.c., sostenendo che il liquidatore giudiziale dovesse essere litisconsorte necessario e che il contraddittorio dovesse essere esteso al liquidatore sociale, poiché la domanda di privilegio era funzionale all'inserimento del credito nel piano di riparto; 3) omesso esame della natura privilegiata del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura, sotto l'apparente profilo dell'omesso esame di un fatto, denunciava in realtà un asserito errore revocatorio sul contenuto della notificazione e della prova, rimediabile, se del caso, con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che nelle controversie relative all'accertamento del credito verso un'impresa in concordato preventivo il contraddittore è il legale rappresentante dell'impresa, cioè il liquidatore sociale, e non il liquidatore giudiziale, il quale ha solo compiti legati alla gestione/distribuzione dei beni nel perimetro del concordato e non rappresenta la massa dei creditori; non sussiste quindi litisconsorzio necessario tra i due. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché volto a contestare una questione giuridica sulla sussistenza del privilegio, non un fatto storico omesso. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
individua il rito sommario utilizzato per introdurre la domanda di accertamento del credito.
art. 2751-bis, n. 5, c.c.
richiamato quale base del privilegio invocato sul credito azionato.
art. 346 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere l'estensione del contraddittorio in appello; la Corte non ne ha accolto la lettura proposta.
art. 331 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere il litisconsorzio necessario e l'integrazione del contraddittorio; la Corte ha escluso tale esigenza nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
censura dedotta per violazione di legge sul tema della legittimazione passiva e del litisconsorzio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
censura dedotta per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha precisato che non può essere usato per contestare errori di valutazione della prova o questioni giuridiche.
art. 395, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova integra, se del caso, errore revocatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con spossessamento attenuato, la legittimazione passiva nelle controversie di accertamento del credito resta in capo al legale rappresentante dell'impresa debitrice, salvo le sole controversie aventi ad oggetto aspetti liquidatori o distributivi.
- Il liquidatore giudiziale, in assenza di spossessamento pieno e di un formale stato passivo, non rappresenta la massa dei creditori e non è il contraddittore necessario nelle azioni di mero accertamento del credito, anche se la decisione può riflettersi sul successivo riparto.
- La domanda volta al riconoscimento del privilegio di un credito, quando è funzionale alla sua collocazione nel riparto, mantiene natura di controversia di accertamento del passivo e non trasforma il liquidatore giudiziale nel legittimato passivo necessario.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare un presunto travisamento della prova o un errore nella percezione del contenuto di un atto; in tali casi, se ne ricorrono i presupposti, il rimedio è la revocazione per errore di fatto.
- La censura che investe la sussistenza del privilegio del credito, se formulata come omesso esame di un fatto, è inammissibile quando in realtà mira a contestare una questione giuridica o la valutazione delle difese, non un fatto storico omesso.
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