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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19213/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice tributario)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento esecutivo relativo a entrate patrimoniali comunali, con cui venivano richiesti ai destinatari oneri di costruzione e accessori, fondati su precedenti ordinanze-ingiunzione e notificato ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019. I destinatari avevano impugnato l'atto davanti al Tribunale ordinario qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, deducendo vizi di notifica, difetto di motivazione, omessa allegazione e notifica degli atti prodromici, decadenza dal potere di riscossione, difetto di legittimazione passiva e insussistenza della quietanza di spesa. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario; riassunto il giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, quest'ultima ha sollevato regolamento preventivo di giurisdizione ritenendo che la controversia non spettasse comunque alla giurisdizione tributaria, chiedendo la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo competente per territorio. Ha ritenuto che l'atto impugnato, pur avendo forma di accertamento esecutivo, riguarda sostanzialmente il credito per oneri di costruzione, cioè un rapporto obbligatorio rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia. Di conseguenza, l'opposizione contro tale atto resta attratta a tale giurisdizione per ogni profilo dedotto, anche formale e sostanziale. È stata quindi travolta la precedente declinatoria del Tribunale di Napoli Nord ed è stato assegnato termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo; spese rimesse all'esito del merito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2019 n. 160

    L'avviso di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali dell'ente locale concentra funzione di accertamento, titolo esecutivo e precetto; decorso il termine di legge senza opposizione diviene titolo esecutivo e la riscossione è affidata al soggetto incaricato.

  • art. 32, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150

    È la disciplina processuale richiamata per l'opposizione alle ingiunzioni relative alle entrate patrimoniali degli enti pubblici, applicabile anche all'opposizione avverso l'accertamento esecutivo per effetto del rinvio operato dalla L. n. 160/2019.

  • art. 50, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    È menzionato come atto di intimazione necessario solo se l'esecuzione è promossa oltre l'anno dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia urbanistica ed edilizia, inclusa la spettanza e liquidazione degli oneri di urbanizzazione.

  • art. 3, r.d. 14 aprile 1910 n. 639

    La norma sull'ingiunzione per entrate patrimoniali non deroga ai criteri generali di riparto della giurisdizione e non può attrarre al giudice ordinario controversie riservate ad altro giudice.

  • art. 16, L. 28 gennaio 1977 n. 10

    Richiamato quale precedente base normativa della giurisdizione esclusiva in materia di oneri edilizi.

  • art. 34, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80

    Richiamato quale precedente base normativa della giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia.

  • art. 382 c.p.c.

    Richiamato nelle conclusioni del Procuratore Generale come potere conseguente alla declaratoria di giurisdizione.

Massime di principio

  • Quando l'atto impugnato è un accertamento esecutivo relativo a entrate patrimoniali, la giurisdizione va determinata in base alla natura del rapporto obbligatorio sostanziale sottostante, non alla sola forma dell'atto o alla qualificazione processuale data dalle parti.
  • Se il credito pretende oneri di costruzione o comunque somme dovute in materia urbanistica-edilizia, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando vengano dedotti vizi formali dell'avviso e dell'attività notificatoria.
  • L'opposizione proposta contro un atto di accertamento esecutivo attrarre al medesimo giudice competente per il rapporto sostanziale tutte le contestazioni, sia formali sia sostanziali, relative alla pretesa creditoria.
  • La disciplina dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali locali concentra in un unico atto funzione di accertamento, titolo esecutivo e precetto, sicché il controllo giurisdizionale sulla pretesa si colloca prima dell'eventuale fase esecutiva forzata.
  • Il rinvio dell'art. 1, comma 792, L. n. 160/2019 all'opposizione ex art. 32 d.lgs. n. 150/2011 conferma che, nelle entrate patrimoniali non tributarie, la giurisdizione segue la natura del rapporto sostanziale e non la veste del procedimento di riscossione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneControversie in materia urbanistica ed ediliziaProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti realiInternazionale privato
IstitutiGiudicato

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