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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19218/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2015, con cui l’Ufficio aveva recuperato a imposizione il reddito derivante dalla partecipazione al 50% in una società in nome collettivo. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la decisione veniva riformata perché la Corte di giustizia tributaria riteneva, da un lato, che la quota sociale fosse stata sequestrata già il 4 dicembre 2014 e che, quindi, il reddito 2015 dovesse essere tassato in capo all’amministratore giudiziario ex art. 51 d.lgs. 159/2011; dall’altro, che anche a voler fissare il sequestro al 26 ottobre 2015 gli utili non fossero comunque maturati in capo alla socia, poiché il diritto agli utili sorge solo con l’approvazione del rendiconto. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 5 d.P.R. 917/1986 in combinato con l’art. 51 d.lgs. 159/2011, sostenendo che la trasparenza fiscale delle società di persone opera automaticamente e che la CTR aveva errato nel richiamare l’art. 2262 c.c. e il momento di approvazione del rendiconto come fonte di attribuzione degli utili; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 51 d.lgs. 159/2011, assumendo che la CTR avesse desunto la data del sequestro da una visura storica e non dagli atti giudiziari ufficiali, con travisamento/problema di valutazione della prova.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la doglianza sull’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre la censura sull’art. 116 c.p.c. è proponibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a prova legale. Nel caso concreto, l’Agenzia si limitava a contestare in modo astratto la valutazione della prova e non indicava un effettivo travisamento decisivo. Poiché la decisione di merito si fondava su due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, l’inammissibilità del motivo diretto contro una di esse rendeva superfluo e inammissibile per difetto di interesse l’esame dell’altro motivo. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese; non è stato applicato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 51 d.lgs. n. 159/2011

    nel periodo di sequestro dei beni, il reddito dei beni sequestrati è imputato e tassato secondo la disciplina richiamata dalla CTR, in capo all’amministratore giudiziario; la Corte di cassazione non entra nel merito di tale interpretazione per l’inammissibilità del motivo che la censurava

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    invocato dall’Agenzia per sostenere l’automatica imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci

  • art. 2262 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare che l’approvazione del rendiconto possa costituire il momento di maturazione degli utili ai fini della tassazione

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    base del primo motivo, relativo a violazione/falsa applicazione di norme di diritto sostanziale

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    base del secondo motivo, dedotto come vizio processuale per violazione delle regole di valutazione della prova

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, non per contestare la mera valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disapplicato una regola legale di valutazione; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al travisamento del contenuto oggettivo della prova, quale rimedio della revocazione per errore di fatto

  • art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.

    richiamato per distinguere i casi in cui il travisamento della prova è deducibile come vizio processuale o motivazionale, a seconda che riguardi fatto processuale o sostanziale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte precisa che non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato

  • art. 51 CAM

    sigla utilizzata nella motivazione per riferirsi alla disciplina applicata dalla CTR sul reddito dei beni sequestrati, secondo l’accertamento di fatto relativo al sequestro

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve investire utilmente tutte le rationes; l’inammissibilità o il rigetto del motivo diretto contro una sola di esse rende inammissibili per difetto di interesse le censure residue.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è sufficiente dolersi della mera lettura o selezione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore probatorio diverso da quello stabilito dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante una regola legale di prova; non basta contestare che abbia ritenuto più convincente una prova rispetto a un’altra.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non si confonde con il dissenso sulla sua valutazione: se riguarda un errore di fatto sul dato probatorio, il rimedio tipico è la revocazione; se incide su un fatto controverso rilevante, il vizio va incanalato nei limiti dei motivi di ricorso consentiti dall’art. 360 c.p.c.
  • In materia di ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche e decisive rispetto alla ratio effettivamente posta a base della decisione impugnata; contestazioni astratte o non dirimenti non superano il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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